Ufficio fiscalità comunale
OGGETTO: Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria per lanno 2001). Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative allimposta comunale sugli immobili (ICI).
TESTO:
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata sul supplemento ordinario n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, contiene varie norme relative allimposta comunale sugli immobili (ICI). In particolare, con gli articoli 18 e 19 sono state apportate sostanziali modificazioni alla disciplina dei versamenti del tributo, sulle quali si forniscono taluni chiarimenti.
a) Il pagamento dellICI in due rate o in ununica soluzione.
Il comma 1 dellart. 18, sostituisce il comma 2 dellart. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dedicato ai "Versamenti e dichiarazioni" dellICI, stabilendo che i soggetti passivi del tributo devono effettuare il versamento dellimposta complessivamente dovuta al comune per lanno in corso in due rate:
limporto della prima rata deve essere pari al 50% dellimposta dovuta calcolata sulla base dellaliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dellanno precedente e deve essere versato entro il 30 giugno di ciascun anno;
limporto della seconda rata deve essere pari al saldo dellICI dovuta per lintero anno ed è comprensivo delleventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1° al 20 dicembre di ciascun anno.
La norma riconosce, inoltre, al contribuente la facoltà di versare lICI complessivamente dovuta in ununica soluzione, entro il termine del 30 giugno di ogni anno. E ovvio che in questo caso il soggetto passivo dovrà effettuare il calcolo dellimposta dovuta applicando laliquota e le detrazioni in vigore nel comune nellanno in corso e non quelle deliberate per lanno precedente.
Occorre osservare che, rispetto al sistema precedente, la norma in esame, pur lasciando immutati i termini di versamento, contiene delle innovazioni che riguardano da un lato la percentuale dellimposta da corrispondere alla prima rata, dallaltro i parametri di riferimento sui quali calcolare il tributo.
La ratio del nuovo sistema di pagamento appare essere quella di facilitare al contribuente il computo dellICI almeno nella fase del versamento dellacconto, quando cioè potrebbero non essere ancora conosciute laliquota e le detrazioni deliberate dal comune per lanno in corso.
Nella pratica, tuttavia, si possono verificare talune situazioni particolari che richiedono un'analisi specifica.
Una prima ipotesi si ha qualora nellanno in corso limmobile venga destinato ad altro uso: l'ICI deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore per lanno precedente per detta fattispecie.
Con riferimento, ad esempio, al caso in cui il contribuente possiede un terreno agricolo che nel 2001 diventa edificabile o un immobile che solo nel 2001 adibisce ad abitazione principale, limposta dovrà essere commisurata ai dodici mesi dellanno 2000 sulla base rispettivamente del valore venale in comune commercio e delle aliquote in vigore per i terreni edificabili e delle aliquote e delle detrazioni vigenti per le abitazioni principali nello stesso anno 2000.
Ulteriori ipotesi possono verificarsi quando il contribuente abbia acquistato limmobile nel corso dellanno precedente, per cui il possesso non si è protratto per dodici mesi. Si supponga che:
Vi possono inoltre essere dei casi in cui il contribuente, al momento del pagamento della 1° rata dellanno, e cioè al 30 giugno, non ha avuto il possesso dellimmobile per sei mensilità. E ciò che si verifica, ad esempio, quando:
Alla luce di queste precisazioni si può quindi ammettere che in tal caso l'interessato, entro il mese di giugno, potrà versare lICI dovuta per lanno 2001 commisurandola ai due dodicesimi dellimporto calcolato sulla base dellaliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dellanno precedente, ed entro il 20 dicembre dovrà versare leventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal comune per lanno 2001.
Il contribuente, al fine di evitare leffettuazione del conguaglio, potrebbe anche, entro il 30 giugno, versare lICI dovuta in unica soluzione, sulla base dellaliquota deliberata per lanno in corso.
La stessa modalità di calcolo deve essere adottata nel caso in cui:
Da ciò deve argomentarsi che, in via generale, le modalità di calcolo dellimporto da versare a titolo di acconto illustrate negli ultimi due esempi si rendono applicabili in tutte le ipotesi in cui il soggetto passivo ICI non abbia avuto il possesso dellimmobile per i primi sei mesi dellanno nel corso del quale deve effettuare il pagamento.
b) la disciplina tributaria delle pertinenze.
Il comma 2 dellart. 18, interviene sullart. 30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per lanno 2000), stabilendo che, fino allanno di imposta 2000 compreso, laliquota ridotta di cui allart. 4, comma 1, del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, deliberata dai comuni in misura non inferiore al 4 per mille, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dellart. 817 del codice civile.
Detta norma è rivolta ai comuni che abbiano deliberato una riduzione di aliquota ICI in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per lunità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
La disposizione in esame interviene, quindi, ancora una volta a dettare gli esatti termini entro i quali inquadrare le pertinenze per tutti gli anni pregressi, fino al 2000 compreso.
Al riguardo, si precisa che bisogna tener conto anche della disposizione del comma 13, del citato art. 30, della legge n. 488 del 1999, che è strettamente correlata a quella del precedente comma 12, influendo sulla disciplina delle pertinenze adottata dai comuni nel medesimo periodo cui fa riferimento questultima norma che, a seguito delle modificazioni apportate dalla legge finanziaria, non comprende più la dizione "fino allanno di imposta 1999" ma "fino allanno di imposta 2000". La norma contenuta nel comma 13 in esame stabilisce, infatti, che la disposizione del precedente comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni che fino allanno di imposta 2000 abbiano già applicato, a seguito delladozione di specifica deliberazione, laliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.
Si può concludere, quindi, che resta valido il principio già illustrato nella circolare n. 23/E dell11 febbraio 2000 - alla quale si fa rinvio per un approfondimento della problematica in questione - in base al quale dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il comune abbia o meno deliberato lestensione della riduzione dellaliquota anche alle pertinenze.
c) le modificazioni apportate alla soggettività passiva ICI.
Il comma 3 dellart. 18, effettua unintegrazione al testo dellart. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, intitolato "Soggetti passivi", aggiungendo alla fattispecie della locazione finanziaria quella degli immobili insistenti su aree demaniali, stabilendo che, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo dellICI è il concessionario.
Detta disposizione ha una portata innovativa, e trova quindi applicazione soltanto dal 1° gennaio 2001. Fino al 31 dicembre 2000, infatti, il concessionario in questione non poteva essere considerato soggetto passivo dellICI poiché, anche se di fatto possedeva limmobile, il possesso non era a titolo di proprietà, di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie o di locazione finanziaria, che erano le fattispecie cui era giuridicamente connesso lobbligo di assolvere il pagamento del tributo comunale.
Pertanto, dal 1° gennaio 2001, tale soggetto è tenuto a tutti gli adempimenti richiesti dalle disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 1992.
d) la proroga dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento.
Lart. 18, comma 4, stabilisce il differimento al 31 dicembre 2001 dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento dellICI scadenti il 31 dicembre 2000, limitatamente però alle annualità di imposta 1995 e successive.
gli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativi allICI dovuta per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998;
gli avvisi di accertamento in rettifica relativi allICI dovuta per gli anni 1995, 1996 e 1997;
gli avvisi di accertamento dufficio relativi allICI dovuta per lanno 1995.
Soltanto per la liquidazione a seguito di attribuzione della rendita da parte degli uffici del territorio competenti la proroga riguarda le annualità di imposta 1994 e successive.
e) Il versamento dellICI nel caso di immobili in multiprioprietà.
Lart. 19 affronta il problema dellindividuazione del soggetto tenuto al versamento dellICI dovuta per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, "Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dellacquirente per taluni aspetti dei contratti relativi allacquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili", che allart. 1, comma 1, lettera a), stabilisce "Ai fini del presente decreto si intende per "contratto" : uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dellanno non inferiore ad una settimana."
La norma si riferisce, dunque, alle ipotesi di proprietà turnaria o di multiproprietà, per le quali viene stabilito che il pagamento dellICI è effettuato dallamministratore di condominio o della comunione.
Il comma 2 dellart. 19 prevede, inoltre, che per detta fattispecie lamministratore è autorizzato a prelevare limporto necessario al pagamento dellICI dalle disponibilità finanziarie del condominio e ad attribuire le relative quote al singolo titolare dei diritti di godimento addebitandole nel rendiconto annuale.
F) le ulteriori proroghe stabilite dallart. 64 della legge n. 388 del 2000.
La legge n. 388 del 2000 contiene inoltre, allart. 64, alcune norme che interessano seppure indirettamente limposta in esame.
Il comma 1 dellart. 64, infatti, ha accordato, a decorrere dallanno 2000, un aumento dei trasferimenti erariali destinato a compensare i comuni che hanno conseguito un minore gettito dellICI rispetto alle annualità precedenti, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D effettuata dallo stesso contribuente attraverso lautodeterminazione delle rendite secondo la procedura DOC-FA, prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Relativamente a questa problematica si ricorda che lo Stato, a norma dellart. 53 della legge finanziaria, al comma 14, eroga un contributo ai comuni che negli anni 1998, 1999 e 2000 hanno subìto le perdite di gettito per le ragioni innanzi evidenziate. A tal fine gli enti locali interessati devono inviare entro il 31 marzo 2001 unapposita certificazione, il cui modello e le cui modalità di invio sono stati definiti con decreto del Ministero dellinterno 30 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.
Ai commi 4 e 5, dellart. 64, viene infine stabilita, rispettivamente, la proroga:
del termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, che viene fissato al 31 dicembre 2001;
del termine per la presentazione delle denunce di accatastamento dei fabbricati rurali, che viene invece differito al 1° luglio 2001.
Il direttore centrale
(Dott. Giovanni Ignizio)