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Art. 1
– L’Ente
Nazionale della Cinofilia Italiana
(ENCI),
in virtù dell’art. 2 del proprio
Statuto, riconosciuto con Decreto
del Presidente della Repubblica n.
533 del 20 Aprile 1960, ha istituito
i seguenti Libri genealogici:
a)
Libro Origini Italiano (LOI)
- futuro ROI
b)
Libro Italiani
Riconosciuti (LIR) - futuro RSR
Art. 2 – Ogni
cane che viene registrato nel
LOI o nel
LIR deve avere un proprio nome
individuale di una sola parola; in
caso di ripetizione dello stesso
nome, per cani della medesima razza,
varranno per la sua distinzione il
numero d’iscrizione. Solo in via
eccezionale potrà essere accettata
l’iscrizione al
LOI o al
LIR di cani con nome composti da
due o più parole quando queste siano
assolutamente indispensabili per
dare un significato al nome. Il nome
del cane potrà essere accompagnato
solo dalla denominazione
dell’affisso allorché questo gli
competa ai sensi e per gli effetti
del presente regolamento (vedi art.
22 e successivi).
L’ENCI
potrà rifiutare la denominazione di
un cane ogni qualvolta lo reputi
opportuno.
Il nome di un cane iscritto nel
LOI o nel
LIR, così come risulta sul
certificato d’iscrizione, non dovrà
mai subire modificazioni di sorta
anche in caso di cessioni.
Art. 3 – Ogni
cane iscritto al
LOI o al
LIR dovrà figurare di un unico
proprietario la cui firma per l’ENCI
è l’unica valida agli effetti delle
successive iscrizioni dei suoi
discendenti.
Qualora proprietario di un cane
risultasse un Ente od una Società –
purché questa sia costituita da due
o più persone insieme associate nel
possesso del cane – l’ENCI
riconoscerà valida solo la firma di
colui che i legali Dirigenti
dell’Ente o della Società
proprietari, o i singoli componenti
di questa, gli avranno
preventivamente designato con atto
scritto a rappresentarli.
A tale scopo tutti i proprietari di
cani iscritti nel
LOI e nel
LIR ed i rappresentanti degli
Enti o Società proprietarie dovranno
depositare presso la Sede dell’ENCI
il facsimile della propria firma che
farà testo in ogni caso di
contestazione.
Art. 4 –
Proprietario del cane è colui che ne
ha la disponibilità assoluta ad ogni
effetto. Il primo proprietario viene
registrato come tale sul
Certificato d’Iscrizione; ogni
successivo trasferimento di
proprietà deve risultare sullo
stesso certificato ed è valido solo
se firmato dal proprietario cedente
con l’indicazione del nome, cognome
ed indirizzo del nuovo proprietario
e se è vidimato dall’ENCI.
Art. 5 –
Allevatore di un cane, ai soli
effetti dei Libri genealogici, è
considerato colui che figura
proprietario della madre al momento
della monta di questa.
A tutti gli altri effetti sono
considerati allevatori solo le
persone che risultano titolari, ai
sensi dell’art. 22 e successivi, di
un affisso riconosciuto. |
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Art. 6 – Il Libro Origini
Italiano (LOI) è il registro nel
quale vengono iscritti i cani di
puro sangue ed annotati i dati
genealogici, somatici e segnaletici
che ad essi si riferiscono.
Art. 7 – Possono essere
iscritti al LOI:
a)
i cani nati in Italia da
genitori iscritti al LOI. Le
fattrici importate in Italia devono
essere trasferite al LOI su
presentazione del documento di
origine estero. Se invece il padre
dei cani da iscrivere nel LOI si
trovasse all’estero, essendo di
proprietà di persona residente fuori
dall’Italia, dovrà esserne
documentata la genealogia attraverso
il relativo certificato d’iscrizione
in un registro riconosciuto dalla
FCI o da una copia ufficiale di
tale documento, e non sarà
necessaria la sua trascrizione al
LOI;
b)
i cani provenienti
dall’estero e passati in proprietà
di italiani, purché già iscritti in
un libro genealogico straniero
riconosciuto dalla
FCI come equivalente al LOI
italiano, e la cui iscrizione e
relativo passaggio di proprietà
siano documentati dal relativo
Certificato ufficiale d’iscrizione;
c)
i cani la cui ascendenza di
almeno tre generazioni sia
documentata dall’iscrizione al
Libro Italiano Riconosciuti (LIR)
e che abbiano conseguito in
Esposizione riconosciuta la
qualifica di almeno
Molto Buono (MB) in
classe singola od il Certificato
di Tipicità (CT) in
classe LIR; e ciò ai sensi dell’art.
11 del presente regolamento;
d)
i cani delle razze tipiche
italiane, già iscritti nel LIR, se
proclamati
Campioni di Bellezza, acquistano
il diritto di essere iscritti nel
LOI.
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Art. 8
– Il Libro Italiano Riconosciuti
(LIR) è il registro nel quale
vengono iscritti i cani dei quali
non risulti l’origine impura e che
rivelano caratteri di tipicità tali
da farli ritenere di pura razza,
nonché i cani provenienti
dall’estero e già iscritti in un
libro genealogico straniero
riconosciuto come equivalente al LIR.
Per le iscrizioni nel LIR valgono le
norme dettagliate negli articoli
seguenti.
Art. 9 – I cani delle razze italiane ed estere, senza distinzione
di sesso, possono essere iscritti
nel LIR come capostipiti, allorché:
1) non
esista alcun veto deliberato dal
Consiglio Direttivo dell’ENCI
su richiesta della rispettiva
associazione specializzata di razza.
2)
Abbiano conseguito nella
classe LIR di una
Esposizione Canina riconosciuta
dall’ENCI,
un Certificato di Tipicità (CT).
Inoltre per le razze sottoposte in
Italia a prove di lavoro,
l’iscrizione dei capostipiti al LIR
è subordinata al conseguimento da
parte dei soggetti iscrivendi di un
Certificato di Qualità Naturali
(CQN)
o anche di una qualifica di almeno
Buono (B) in prova
riconosciuta dall’ENCI
alla quale essi potranno concorrere
“sub conditione” dietro
presentazione, da parte del loro
conduttore, di apposita
autorizzazione scritta rilasciate
dall’ENCI
stesso.
Art. 10 – Le fattrici di
razza estera, iscritte nel LIR,
potranno ottenere l’iscrizione dei
propri figli nel LIR, solamente se
lo stallone col quale sono state
accoppiate è registrato nel LOI o in
un Libro estero equivalente
riconosciuto dall’ENCI.
Per l’iscrizione dei figli dei
maschi di razza estera iscritti nel
LIR occorrerà invece che la fattrice
sia registrata nel LOI o in un Libro
estero equivalente riconosciuto
dall’ENCI.
Solamente i cuccioli di razze
tipiche italiane potranno essere
iscritti nel LIR anche se figli di
due soggetti entrambi iscritti nel
LIR.
Art. 11 – I
soggetti di qualsiasi razza –
italiana e non – e di qualsiasi
sesso discendenti da almeno tre
generazioni complete registrate nel
LIR possono ottenere il passaggio di
iscrizione nel LOI, purché abbiano
conseguito il CT nella classe
LIR oppure la qualifica di
Molto Buono (MB) in
un'altra classe di una
Esposizione riconosciuta dall’ENCI.
Qualora il rilascio del CT
fosse negato dalla Giuria ad un cane
presentato per il passaggio di
iscrizione al LOI, tale soggetto,
pur conservando l’iscrizione al LIR,
non potrà più ripetere il tentativo;
sul suo Certificato d’iscrizione al
LIR, che va presentato alla Giuria
stessa prima dell’esame, verrà
annotata a cura di quest’ultima che
il cane non è stato abilitato per la
registrazione LOI.
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Iscrizioni nel LOI e nel LIR |
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Art. 12
– Chi intende iscrivere cani nel LOI
e nel LIR deve farne domanda all’ENCI
compilando appositi moduli che
verranno forniti su richiesta degli
Interessati, dall’ENCI
stesso o dalle sue Delegazioni
periferiche.
Tali moduli, dettagliatamente
compilati e firmati dai Richiedenti,
debbono essere inoltrati alla Sede
Centrale dell’ENCI
per il tramite delle Delegazione di
questo ultimo, competente sul
territorio del quale è nata e
trovasi la cucciolata. Tale
Delegazione è autorizzata ad
eseguire opportuni controlli ed è
tenuta ad esprimere il proprio
parere all’ENCI
sulle domande d’iscrizione a questo
inoltrate.
Gli accertamenti riguardanti denunce
provenienti da Province o Regioni
nelle quali non esistono organi
periferici funzionanti dell’ENCI
, saranno svolti direttamente da
quest’ultimo con i mezzi che riterrà
più opportuni.
Garanti della veridicità delle
dichiarazioni rilasciate e delle
denunce eseguite restano comunque
sempre i firmatari delle medesime;
l’ENCI
controlla e fa controllare, nei
limiti delle proprie possibilità,
l’esattezza delle dichiarazioni
ricevute ma, anche accogliendole,
non ne assume alcuna responsabilità.
E’ in facoltà dell’ENCI
di imporre l’obbligo, anche a titolo
sperimentale, della punzonatura dei
cani da iscrivere nel LOI e nel LIR.
Ove la punzonatura dei cuccioli
fosse stabilita dal Consiglio
Direttivo dell’ENCI
essa, nei termini deliberati dal
Consiglio Direttivo, diverrà
elemento obbligatorio ed
indispensabile per l’iscrizione ai
Libri genealogici, con la sola
eccezione dei cani importati e per
quelli proposti per l’iscrizione al
LIR. La modalità e la decorrenza
della punzonatura dei cuccioli
saranno stabiliti del Consiglio
Direttivo.
L’ENCI
si riserva tuttavia il diritto
insindacabile di procedere in ogni
momento all’annullamento di
qualsiasi già eseguita iscrizione
qualora gli risultasse che questa è
stata ottenuta con documentazioni
non regolari oppure non rispondenti
a verità. Contro i responsabili di
falsa denuncia l’ENCI
potrà anche agire disciplinarmente e
per via giudiziaria.
Art. 13
– Le iscrizioni dei cani nei libri
genealogici LOI e LIR possono essere
fatte per cucciolata o
singolarmente. |
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Iscrizioni per cucciolata |
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Art. 14
– L’iscrizione per cucciolata
riguarda tutti i soggetti di una
cucciolata nati in Italia da un
accoppiamento tra cani iscritti.
Essa si svolge in due tempi,
attraverso due denunce successive
compilate su appositi moduli (Mod.
A e Mod. B) e con le seguenti
modalità:
A)
Denuncia di monta e di
nascita, da compilarsi a cura
dell’allevatore e da inviarsi all’ENCI
attraverso la competente Delegazione
entro 25 giorni dalla
data della nascita dei cuccioli. Con
tale denuncia, che va redatta sul
Mod. A, vengono notificati all’ENCI:
a)
i nomi dei genitori dei
cuccioli, la loro razza, il loro
numero d’iscrizione in un Libro
genealogico, nonché i nomi dei
rispettivi proprietari;
b)
la data in cui avvenne
l’accoppiamento;
c)
il numero ed il sesso dei
cuccioli, di quelli ancora viventi e
di quelli eventualmente nati morti o
deceduti prima della denuncia;
Tale denuncia deve essere firmata
anche dal proprietario dello
stallone il quale così testimonia
dell’avvenuto accoppiamento del
proprio cane con la madre dei
cuccioli denunciati e possibilmente
conferma anche il numero dei
cuccioli nati e viventi.
Quando lo stallone fosse un cane
iscritto in un Libro genealogico
estero, occorre documentare anche la
genealogia ad almeno sino ai terzi
ascendenti (genitori, nonni e
bisnonni) attraverso la
presentazione del suo certificato
d’iscrizione o di una copia
ufficiale di questo.
B)
Descrizione e domanda
d'iscrizione dei singoli cuccioli
che va inviata all’ENCI
a cura dello stesso Allevatore che
ha in precedenza denunciato la
nascita della cucciolata, entro
quattro mesi dalla nascita. Tale
domanda, da redigersi sul Mod. B
e da inviarsi all’ENCI
per il tramite delle competente
Delegazione deve contenere:
a)
i nomi da imporre ai
cuccioli;
b)
la precisazione, per
ciascuno, del colore e delle macchie
del mantello nonché gli eventuali
segni particolari; tra questi sono
compresi anche il numero e gli altri
dati impressi su un orecchio o su
una coscia del cucciolo mediante
punzonatura;
c)
i nomi e gli indirizzi delle
persone alle quali i cuccioli
fossero stati nel frattempo
eventualmente ceduti.
Tutti i cuccioli elencati e
descritti nel Mod. B debbono
essere contemporaneamente iscritti
nel
LOI o nel LIR. I cuccioli
eventualmente esclusi
dall’Allevatore nel modulo di
denuncia di nascita (Mod. A)
o non compresi successivamente nella
domanda d’iscrizione (Mod. B)
non potranno più, per nessuna
ragione, essere iscritti in futuro.
Art. 15
– Ad insindacabile giudizio dell’ENCI
potranno essere accolte domande
anche dopo i termini stabiliti
purché preventivamente vistate
dall’organo periferico nella cui
giurisdizione risiede il
richiedente. L’accettazione di tali
domande ritardate deve tuttavia
avere sempre carattere eccezionale. |
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Art. 16 – L’iscrizione
singola di un cane nel
LOI riguarda un solo soggetto e
può essere eseguita dall’ENCI
solo se si riferisce:
a)
a cani importati in Italia e
già iscritti nel Paese di origine in
un registro genealogico ufficiale
riconosciuto dalla
FCI;
b)
a cani nati in Italia e già
iscritti nel
LIR discendenti di almeno tre
generazioni iscritte in tale
registro e in possesso dei titoli
indicati nell’art. 7 cap. c);
c)
a cani di razza italiana
iscritti nel
LIR con meno di tre generazioni,
che siano stati proclamati
Campioni Italiani.
La domanda d’iscrizione singola deve
essere avanzata all’ENCI
a cura di Colui che risulta
proprietario del cane da iscrivere,
e va redatta su apposito unico
modulo che l’ENCI
stesso o le sue
Delegazioni forniranno su
richiesta dell’interessato. Essa
deve contenere le seguenti
indicazioni:
a)
razza, nome, sesso, data di
nascita del soggetto iscrivendo (i
cani importati sono esclusi
dall’obbligo della punzonatura);
b)
la descrizione precisa del
colore e delle macchie del mantello
e dei segni particolari che valgono
ad identificare il cane;
c)
i nomi ed i numeri
d’iscrizione nei libri genealogici
dei suoi genitori;
d)
il nome dell’Allevatore;
e)
eventuali dati relativi alla
punzonatura di cui all’art. 12.
Tale domanda deve essere inoltre
accompagnata dalla fotografia in
duplice copia e ripresa da un lato
del cane iscrivendo (ripresa da due
lati qualora trattasi di soggetto
con mantello a macchie).
Per i cani provenienti dall’estero è
già iscritti in un Libro genealogico
straniero riconosciuto dall’ENCI
è sufficiente che la domanda sia
accompagnata dal Certificato
Ufficiale d’Iscrizione nel Libro
genealogico del Paese di origine dal
quale risulti l’avvenuta cessione
all’attuale proprietario, nonché
dalle fotografie del soggetto da
iscriversi.
Per i cani da iscriversi come
capostipiti nel
LIR e per quelli da trasferirsi
dal
LIR al
LOI occorrono invece i documenti
previsti dagli articoli 9, 10 e
11 del presente regolamento,
nonché le fotografie del soggetto. |
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Art. 17 – Quando un cane
viene registrato nel
LOI, l’ENCI
rilascia uno speciale certificato
d’iscrizione, in un unico esemplare
dal quale risultano oltre al numero
con il quale esso è stato
registrato, anche i dati relativi al
cane – nome, numero d’iscrizione nel
libro genealogico, razza, sesso,
data di nascita, eventuale numero
della punzonatura, nomi e numeri
d’iscrizione dei genitori – nonché i
nomi con gli indirizzi
dell’allevatore e del proprietario.
Il
LOI è suddiviso in gruppi di
razze ognuno contrassegnato da una
sigla differente.
La divisione del
LOI è la seguente: |
|
1° GRUPPO - Cani da Pastore |
|
GT |
Pastori tedeschi |
|
GS |
Pastori scozzesi |
|
GI |
Razze italiane da pastore |
|
GB |
Pastori Belgi e altre razze da
Pastore |
|
2° GRUPPO - Guardia, Difesa, Utilità |
|
BX |
Boxer |
|
DS |
Dobermann |
|
DS |
Riesenschnauzer |
|
AG |
Shnauzer |
|
AG |
Alani |
|
AG |
Mastini Napoletani |
|
DS |
San Bernardo |
|
DS |
Terranova |
|
DS |
Rottweiler |
|
TC |
Razze nordiche, da traino e
Bulldog |
|
7° GRUPPO - Cani da Ferma |
|
CI |
Razze Italiane da ferma |
|
CE |
Razze continentali estere da
ferma |
|
8° GRUPPO - Razze Britanniche |
|
PT |
Pointers |
|
ST |
Setters |
|
RC |
Spaniels e Retrievers |
|
9° GRUPPO - Cani da Compagnia |
|
BR |
Barboni |
|
AG |
Dalmati |
|
AG |
Chow Chow |
|
VC |
Altre razze da compagnia |
|
Il numero di iscrizione di ogni cane
nel
LOI è preceduto dalla sigla
corrispondente alla razza o al
sottogruppo. Anche per i cani
registrati nel
LIR, l’ENCI
rilascia un certificato
d’iscrizione.
Art. 18 – Il proprietario di
un cane iscritto al
LOI o nel
LIR deve controllare se tutti i
dati registrati nel Certificato
d’iscrizione corrispondono
esattamente a quelli dei soggetto
posseduto. In caso di irregolarità
egli dovrà notificarlo
immediatamente restituendo il
certificato all’ENCI
il quale si riserva di modificare le
annotazioni oppure sostituire il
documento.
Non sono ammesse correzioni né
cancellature sui certificati
d’iscrizione se non eseguite dall’ENCI
e convalidate con il timbro sociale
. I certificati sui quali fossero
state apportate correzioni o
cancellature non convalidate dall’ENCI
debbono essere considerati nulli.
I Certificati d’iscrizione al
LOI o al
LIR non forniscono alcuna
garanzia per ciò che riguarda i
pregi ed i difetti dei cani
iscritti. Qualora dovesse apparire
che uno o più soggetti di una
cucciolata risultassero privi dei
caratteri di tipicità della razza
sotto la quale i genitori erano
stati iscritti, l’iscrizione ai
Libri genealogici dell’intera
cucciolata può essere rifiutata
dall’ENCI
che si riserva sempre anche il
diritto di rifiutare l’iscrizione
nei propri libri genealogici dei
discendenti di cani che, già
iscritti, avessero posto in
evidenza, nel corso del loro
sviluppo, caratteristiche tali che
dimostrano chiaramente che le loro
origini non sono pure. In tali casi
l’ENCI
porrà, a fianco dell’iscrizione nel
LOI o nel
LIR di tali cani la nota:
“escluso dalla riproduzione” e ne
darà notizia ai rispettivi
proprietari.
Art. 19 – Il proprietario di
un cane registrato nel
LOI
o nel
LIR
è tenuto a denunciare all’ENCI
la morte o lo smarrimento
indicandone la data.
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Art. 20 – Nel caso di
smarrimento o di distruzione di un
certificato l’ENCI
potrà rilasciare il duplicato su
richiesta di colui che risulta
proprietario del cane anche dalle
registrazioni sui libri genealogici.
Tale richiesta dovrà formare oggetto
di pubblicazione sul periodico “I
nostri cani”. Il duplicato verrà
emesso solo se non siano intervenute
opposizioni entro trenta giorni da
tale pubblicazione.
Qualora il certificato originario,
dichiarato smarrito o distrutto,
venisse in seguito rintracciato e
comunque risultasse ancora
esistente, l’ENCI
dichiarerà nullo il duplicato che
dovrà essergli restituito dal
possessore.
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Art. 21 – Il trasferimento di
proprietà di un cane risulta dalla
girata apposta sul Certificato
d’Iscrizione al
LOI
o al
LIR
sottoscritta dal proprietario
cedente a favore del cessionario,
debitamente vidimata e registrata
dall’ENCI;
in mancanza di tale registrazione,
agli effetti del
LOI
e del
LIR
il passaggio di proprietà è come non
avvenuto.
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Art. 22 – Per affisso si
intende la denominazione di un
allevamento destinato a distinguerne
i prodotti. Esso precede o segue il
nome individuale di un cane
proveniente da una fattrice della
quale il titolare dell’affisso
risulta proprietario.
La
Federazione Cinologica
Internazionale (FCI)
presiede alla concessione e alla
registrazione degli affissi i quali
pertanto hanno valore in tutti i
Paesi aderenti alla
FCI stessa.
L’ENCI
e le Società federate nella
FCI riconoscono reciprocamente
gli affissi registrati da ciascuno
di essi e si impegnano a non
concedere l’uso di un affisso a
persone residenti in un paese
diverso dal proprio e rappresentato
nella
FCI. Questa cura la tenuta di un
Repertorio Internazionale degli
Affissi nel quale sono state
registrati tutti gli affissi da essa
autorizzati nel mondo.
Art. 23 – Per presentare
domanda di concessione di affisso in
Italia il richiedente dovrà:
a)
risultare proprietario da
almeno un anno di due fattrici della
medesima razza;
b) aver
prodotto 2 cucciolate, della stessa
razza delle fattrici di cui al punto
a), nate almeno un anno prima della
richiesta di affisso;
c) aver
partecipato a manifestazioni a
carattere nazionale ed
internazionale riconosciute dall’ENCI
conseguendo, con i propri soggetti,
qualifiche di almeno “Molto
Buono”.
Alla domanda di affisso dovranno
essere allegate:
-
fotocopie dei certificati
genealogici delle 2 o più fattrici
del richiedente;
-
elenco delle qualifiche
ottenute dai soggetti di proprietà
del richiedente con l’indicazione
delle manifestazioni in cui le
stesse sono state acquisite.
La domanda di concessione di affisso
deve essere rivolta all’ENCI
per iscritto e deve indicare il nome
dell’affisso desiderato. Oltre a
questo debbono essere segnalati in
ordine di preferenza altri due nomi
anch’essi accettabili dal
richiedente e che l’ENCI
e la
FCI sono autorizzati a
rilasciare qualora il preferito non
dovesse, per qualsiasi motivo,
essere concesso.
E’ facoltà insindacabile dell’ENCI
di pronunciarsi sulla domanda di
concessione di affisso e quindi di
accogliere o di respingere la
domanda stessa oppure di proporre la
scelta di un affisso diverso da
quello richiesto per evitare
omonimie o per altri motivi.
Allorché un affisso sia stato
accettato dall’ENCI
questo dovrà curarne la
registrazione presso la
FCI che ha anch’essa la facoltà
di rifiutarlo o di richiederne la
sostituzione con altra
denominazione.
Art. 24 – La concessione di
un affisso è personale e vitalizia.
L’affisso, allorché sia stato
autorizzato e concesso, può servire
a designare cani di razze anche
diverse purché allevati dallo stesso
concessionario. Esso non potrà mai
essere modificato dopo il rilascio e
non è cedibile ad altro allevatore;
in caso di morte del titolare la
concessione decade, ma il medesimo
affisso non potrà essere concesso ad
altra persona che dopo dieci anni,
fatta eccezione per gli eredi
legittimi del titolare defunto, ad
uno dei quali soltanto il Consiglio
Direttivo potrà concedere, a suo
insindacabile giudizio, il diritto
di subentrare nell’uso dell’affisso
purché il richiedente, oltre a
dimostrare la propria qualità di
erede, dia affidamento di voler
continuare l’allevamento.
Il titolare di un affisso ha la
facoltà di associare
nell’allevamento il coniuge o il
discendente o il collaterale di I
grado in linea retta o il genero (o
la nuora) sempre che questi abbia
raggiunto il 18° anno di età.
Ciò potrà avvenire con delibera
insindacabile del Consiglio
Direttivo dell’ENCI
a seguito di richiesta scritta
inoltrata dal titolare dell’affisso
e vistata per accettazione
dell’associando.
La rappresentanza a tutti gli
effetti di tale associazione spetta
al titolare originario dell’affisso.
Il contitolare così associato
subentrerà automaticamente nella
titolarità dell’affisso stesso sia
in caso di premorienza
dell’associante sia in caso di
rinuncia da parte di quest’ultimo.
L’associato potrà presentare all’ENCI
domanda per divenire socio
individuale.
Art. 25 – Agli
Enti o società praticanti
l’allevamento dei cani ai sensi
dell’art. 3, non potrà mai essere
consentito l’uso di un affisso del
quale è concessionario uno dei Soci;
né questi potranno servirsi, per i
cani da essi personalmente
posseduti, dell’affisso concesso
alla Società o Ente di cui sono
componenti.
Quando una società è formata fra due
o più persone per l’allevamento in
comune essa, fermo restando quanto è
precisato nella prima parte del
presente articolo, continuerà a
sussistere finché non venga
comunicato all’ENCI
lo scioglimento, oppure finché due
dei suoi fondatori ne faranno parte,
anche se uno o più membri si fossero
ritirati, oppure se questi fossero
stati sostituiti da altre persone,
oppure se il numero degli associati
fosse stato aumentato.
Art. 26 – E’ vietato l’uso di
un affisso che non sia stato
autorizzato dall’ENCI
e registrato della
FCI; è vietata altresì la
concessione di due o più affissi
alla stessa persona o al medesimo
Ente o Società. L’assoluta proprietà
e l’esclusivo diritto di valersi di
un affisso sono riservati soltanto
a chi – persona, ente o società – ne
abbia ottenuta la regolare
concessione.
Art. 27 – I cani
importati in Italia, e già iscritti
in un libro genealogico straniero
riconosciuti dall’ENCI,
conservano il loro affisso d’origine
con il quale verranno anche
registrati nel
LOI e nel
LIR ma non potrà mai il loro
nome essere accompagnato da quello
dell’affisso di cui è titolare il
nuovo proprietario.
E’ comunque sempre vietato
attribuire un affisso a un cane
proveniente da un altro allevamento,
anche se il titolare di quest’ultimo
ne sia sprovvisto o non intenda
avvalersene.
Art. 28 – Un cane non potrà
mai portare altro affisso che quello
del proprietario della fattrice al
momento della monta.
Art. 29 – I detentori di
affisso riconosciuto dovranno tener
compilato e aggiornato il Libro
di Allevamento, registrato e
vidimato prima dell’uso dall’ENCI.
Tale libro dovrà essere del tipo
approvato dall’ENCI
il quale lo fornirà, dietro
pagamento, ai titolari di affisso
che ne facciano richiesta.
Art. 30 – È in facoltà del
Consiglio Direttivo dell’ENCI
di sospendere e di revocare, con
provvedimento motivato, la
concessione di affisso già
autorizzato e di vietarne l’uso. |
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Art. 31 – Per sovrintendere
alla iscrizione dei cani nel
LOI
o nel
LIR
e per curare che vengano osservate
le norme contenute nel presente
regolamento, il Consiglio Direttivo
dell’ENCI
si avvale del Comitato Tecnico
dei Libri genealogici,
presieduto da un Consigliere dell’ENCI;
tale Comitato ha il compito di
interpretare il regolamento stesso e
di pronunciarsi su tutti i casi
dubbi nonché sulle eventuali
contestazioni esprimendo altresì il
proprio avviso, suggerimenti e
proposte al Consiglio direttivo in
tutte le questioni che da questo
venissero proposte al suo esame. Per
quanto riguarda le iscrizioni dei
cani nei libri genealogici il
Comitato ha funzioni deliberative.
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Art. 32 – Per le varie
pratiche relative alle denunce e
alle iscrizioni dei cani nei libri
genealogici, nonché per quelle che
riguardano registrazioni di passaggi
di proprietà, rilasci di
certificati, ecc., gli interessati
dovranno versare all’ENCI
un contributo, la cui misura viene
deliberata dal Consiglio Direttivo.
Tali contributi debbono essere
versati in anticipo, allegati alle
domande od inviati a mezzo vaglia
postale.
Ai soci individuali dell’ENCI
e agli iscritti nei sodalizi
associati all’ENCI
in qualità di Soci Collettivi
verranno concesse riduzioni, nelle
misurata deliberata dal Consiglio
Direttivo.
Le tariffe contributive stabilite
dal Consiglio Direttivo, e i
relativi sconti, sono validi per
tutta Italia e non possono essere
modificati da chicchessia per alcuna
ragione.
L’ENCI
riconoscerà direttamente e
periodicamente ai propri organi
periferici, delegati per il
controllo delle iscrizioni, un
contributo su ogni cane iscritto nel
LOI e nel
LIR da persone residenti nella
loro giurisdizione onde rimborsare
ad essi, almeno parzialmente, le
spese sostenute per gli accertamenti
e per le indagini svolte nonché per
l’eventuale assistenza concessa agli
allevatori e ai proprietari
interessati. La misura di tali
contributi è deliberata dal
Consiglio Direttivo.
Le operazioni sottoposte al
pagamento di un contributo a favore
dell’ENCI
sono le seguenti:
1)
iscrizione per cucciolata:
a)
denuncia di monta e di
nascita (Mod. A);
b)
iscrizione dei cuccioli, con
rilascio del certificato di
iscrizione (Mod. B).
2)
Iscrizione singola di cani
al
LOI e al
LIR con rilascio del
certificato d’iscrizione:
a)
per i cani importati
dall’estero;
b)
per i cani da iscriversi al
LIR come capostipiti.
3) Passaggi
di proprietà:
a)
Dichiarati nella denuncia di
cucciolata;
b)
Indicati sul certificato
d’iscrizione.
4)
Rilascio di Libretto delle
Qualifiche.
5)
Rilascio del Libretto di
Commissario di Ring.
6)
Concessione di Affisso
(vitalizio). |
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Fonte
Ufficiale dei contenuti in questa pagina -
www.retriever.it
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