
Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali
Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 - Vigenza 31 luglio 2004 - Consolidato con la legge 27
luglio 2004, n. 188 di conversione con modifiche decreto legge 24 giugno 2004,
n. 158
Art.
1. Diritto alla protezione dei dati personali
Art.
3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
Art.
5. Oggetto ed ambito di applicazione
Art.
6. Disciplina del trattamento
Art.
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Art.
10. Riscontro all'interessato
Art.
11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
Art.
12. Codici di deontologia e di buona condotta
Art.
14. Definizione di profili e della personalità
dell'interessato
Art.
15. Danni cagionati per effetto del trattamento
Art.
16. Cessazione del trattamento
Art.
17. Trattamento che presenta rischi specifici
Art.
18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
pubblici
Art.
19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari
Art.
20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
Art.
21. Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari
Art.
22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari
Art.
24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza
consenso
Art.
25. Divieti di comunicazione e diffusione
Art.
26. Garanzie per i dati sensibili
Art.
27. Garanzie per i dati giudiziari
Art.
28. Titolare del trattamento
Art.
29. Responsabile del trattamento
Art.
30. Incaricati del trattamento
Art.
31. Obblighi di sicurezza
Art.
34. Trattamenti con strumenti elettronici
Art.
35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Art.
37. Notificazione del trattamento
Art.
38. Modalità di notificazione
Art.
39. Obblighi di comunicazione
Art.
40. Autorizzazioni generali
Art.
41. Richieste di autorizzazione
Art.
42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
Art.
43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
Art.
44. Altri trasferimenti consentiti
Art.
45. Trasferimenti vietati
Art.
46. Titolari dei trattamenti
Art.
47. Trattamenti per ragioni di giustizia
Art.
48 Banche di dati di uffici giudiziari
Art.
49. Disposizioni di attuazione
Art.
50. Notizie o immagini relative a minori
Art.
52. Dati identificativi degli interessati
Art.
53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
Art.
54. Modalità di trattamento e flussi di dati
Art.
55. Particolari tecnologie
Art.
56. Tutela dell'interessato
Art.
57. Disposizioni di attuazione
Art.
58. Disposizioni applicabili
Art.
59. Accesso a documenti amministrativi
Art.
60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale
Art.
61. Utilizzazione di dati pubblici
Art.
62. Dati sensibili e giudiziari
Art.
63. Consultazione di atti
Art.
64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero
Art.
65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi
Art.
66. Materia tributaria e doganale
Art.
67. Attività di controllo e ispettive
Art.
68. Benefici economici ed abilitazioni
Art.
69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
Art.
70. Volontariato e obiezione di coscienza
Art.
71. Attività sanzionatorie e di tutela
Art.
72. Rapporti con enti di culto
Art.
73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale
Art.
74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
Art.
76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari
pubblici
Art.
77. Casi di semplificazione
Art.
78. Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra
Art.
79. Informativa da parte di organismi sanitari
Art.
80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici
Art.
81. Prestazione del consenso
Art.
82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica
Art.
83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati
Art.
84. Comunicazione di dati all'interessato
Art.
85. Compiti del Servizio sanitario nazionale
Art.
86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico
Art.
87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
Art.
88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale
Art.
90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo
Art.
91. Dati trattati mediante carte
Art.
93. Certificato di assistenza al parto
Art.
94. Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario
Art.
95. Dati sensibili e giudiziari
Art.
96. Trattamento di dati relativi a studenti
Art.
98. Finalità di rilevante interesse pubblico
Art.
99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
Art.
100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca
Art.
101. Modalità di trattamento
Art.
102. Codice di deontologia e di buona condotta
Art.
103. Consultazione di documenti conservati in archivi
Art.
104. Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o
scientifici
Art.
105. Modalità di trattamento
Art.
106. Codici di deontologia e di buona condotta
Art.
107. Trattamento di dati sensibili
Art.
108. Sistema statistico nazionale
Art.
109. Dati statistici relativi all'evento della nascita
Art.
110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
Art.
111. Codice di deontologia e di buona condotta
Art.
112. Finalità di rilevante interesse pubblico
Art.
113. Raccolta di dati e pertinenza
Art.
114. Controllo a distanza
Art.
115. Telelavoro e lavoro a domicilio
Art.
116. Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
Art.
117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti
Art.
118. Informazioni commerciali
Art.
119. Dati relativi al comportamento debitorio
Art.
122. Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o
dell'utente
Art.
123. Dati relativi al traffico
Art.
124. Fatturazione dettagliata
Art.
125. Identificazione della linea
Art.
126. Dati relativi all'ubicazione
Art.
127. Chiamate di disturbo e di emergenza
Art.
128. Trasferimento automatico della chiamata
Art.
130. Comunicazioni indesiderate
Art.
131. Informazioni ad abbonati e utenti
Art.
132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità
(1)
Art.
133. Codice di deontologia e di buona condotta
Art.
134. Codice di deontologia e di buona condotta
Art.
135. Codice di deontologia e di buona condotta
Art.
136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del
pensiero
Art.
137. Disposizioni applicabili
Art.
138. Segreto professionale
Art.
139. Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche
Art.
140. Codice di deontologia e di buona condotta
Art.
142. Proposizione dei reclami
Art.
143. Procedimento per i reclami
Art.
146. Interpello preventivo
Art.
147. Presentazione del ricorso
Art.
148. Inammissibilità del ricorso
Art.
149. Procedimento relativo al ricorso
Art.
150. Provvedimenti a seguito del ricorso
Art.
152. Autorità giudiziaria ordinaria
Art.
155. Principi applicabili
Art.
156. Ruolo organico e personale
Art.
157. Richiesta di informazioni e di esibizione di
documenti
Art.
160. Particolari accertamenti
Art.
161. Omessa o inidonea informativa all'interessato
Art.
163. Omessa o incompleta notificazione
Art.
164. Omessa informazione o esibizione al Garante
Art.
165. Pubblicazione del provvedimento del Garante
Art.
166. Procedimento di applicazione
Art.
167. Trattamento illecito di dati
Art.
168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al
Garante
Art.
170. Inosservanza di provvedimenti del Garante
Art.
173. Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
Art.
174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie
Art.
177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste
elettorali
Art.
178. Disposizioni in materia sanitaria
Art.
181. Altre disposizioni transitorie
Art.
184. Attuazione di direttive europee
Art.
185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona
condotta
Normativa - 31 luglio 2004
Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali
Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 - Vigenza 31 luglio 2004 - Consolidato con la legge 27 luglio 2004,
n. 188 di conversione con modifiche decreto legge 24 giugno 2004, n. 158
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
VISTO
l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per
l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati
personali;
VISTO l'articolo 26
della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31
dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
VISTA
la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonchè alla libera circolazione dei
dati;
VISTA
la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA
la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per
la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e
del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della
giustizia,dell'economia e delle finanze, degli affari
esteri e delle comunicazioni;
EMANA il seguente
decreto legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Diritto alla
protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla
protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2.
Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che
il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonchè della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei
dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei
diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di
semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle
modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonchè per l'adempimento degli obblighi da parte dei
titolari del trattamento.
Art. 3. Principio di
necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i
programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in
modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune
modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) "trattamento",
qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati
in una banca di dati;
b) "dato personale",
qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati
identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato;
d) "dati sensibili", i
dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i
dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.
f) "titolare", la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza;
g)
"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
h)
"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la
persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il
dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m)
"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
n) "dato anonimo", il
dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la
conservazione di dati personali con sospensione temporanea di
ogni altra operazione del trattamento;
p)
"banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in
una o più unità dislocate in uno o più siti;
q)
"Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre
1996, n. 675.
2. Ai fini del presente
codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica",
ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di
comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo
che le stesse informazioni siano collegate ad un
abbonato o utente ricevente, identificato o
identificabile;
b) "chiamata", la connessione
istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la
comunicazione bidirezionale in tempo
reale;
c) "reti di comunicazione
elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o
di instradamento e altre
risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di
fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari,
le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) "rete pubblica di
comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione
elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona
fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la
fornitura ditali servizi, o comunque destinatario di
tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona
fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h) "dati relativi al traffico",
qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica
o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto",
il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi
al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una
comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi
contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica
di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso
conoscenza.
3. Ai fini del presente
codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso
delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo
31;
b) "strumenti elettronici", gli
elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o
comunque automatizzato con cui si effettua il
trattamento;
c) "autenticazione informatica",
l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche
indiretta dell'identità;
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di
una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati
per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad
una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri
dati in forma elettronica;
f) "profilo di
autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad
una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa
consentiti;
g) "sistema di
autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che
abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in
funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente
codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità
di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) "scopi statistici", le
finalità di indagine statistica o di produzione di
risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici;
c) "scopi scientifici", le
finalità di studio e di indagine sistematica
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
Art. 5. Oggetto ed
ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina
il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello
Stato.
2. Il presente codice si
applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e
impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche
diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso
di applicazione del presente codice, il titolare del
trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello
Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati
personali.
3. Il trattamento di
dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali
è soggetto all'applicazione del presente codice solo se
i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza
dei dati di cui agli articoli 15 e
31.
Art. 6. Disciplina
del trattamento
1. Le disposizioni contenute
nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o
modificative della Parte II.
Titolo II - DIRITTI
DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti
1. L'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
a) dell'origine dei dati
personali;
b) delle finalità e
modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
a) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di
dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio dei
diritti
1. I diritti di cui all'articolo
7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
2. I diritti di cui
all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al
responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati
personali sono effettuati:
a) in base alle
disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle
disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172, e successive
modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) da Commissioni
parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto
pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in base
ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla
tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24,
comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria;
f) da fornitori di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo
che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397;
g) per ragioni di
giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno
o il Ministero della giustizia;
h) ai
sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile
1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato, nei casi dicui al comma
2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di
cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h)
del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo
160.
Art. 9. Modalità
di esercizio
1. La richiesta rivolta al
titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro
idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche
oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del
responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo
3. I diritti di cui
all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e
senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro
all'interessato
1. Per garantire l'effettivo
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a) ad agevolare
l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso
l'impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili;
b) a semplificare le
modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito
di uffici o servizi preposti alle relazioni con il
pubblico.
2. I dati sono estratti
a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati
sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se
vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
3. Salvo che la
richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati
personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende
tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se
la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un
organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma
1.
4. Quando l'estrazione
dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati
personali richiesti.
5. Il diritto di
ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati
personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione
dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i
dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei
dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i
parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito
della richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso
specifico.
8. Il contributo di cui
al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in
cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita
oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può
prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali
figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la
riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole
impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è
confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
9. Il contributo di cui
ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove
possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici
giorni da tale riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI PER
IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO
I - REGOLE PER TUTTI I
TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità del
trattamento e requisiti dei dati
1. I dati
personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo
lecito e secondo correttezza;
b)
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini
compatibili
con tali scopi;
c) esatti e, se
necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi
e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una
forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
2. I dati personali
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali non possono essere
utilizzati.
Art. 12. Codici di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove
nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni
del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verificala
conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a
garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono
riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle
disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione
essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei
dati personali effettuato da soggetti privati e
pubblici.
4. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche al codice di
deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal
Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13.
Informativa
1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali sono
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le
modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo
7;
f) gli
estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato
dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
3. Il Garante può
individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di
assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è
data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando:
a) i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati
ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
c) l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione
di profili e della personalità dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento
umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
Art. 15. Danni
cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali
è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
civile.
2. Il danno non
patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione
del trattamento
1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a)
distrutti;
b) ceduti ad altro
titolare, purchè destinati ad un trattamento in
termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono
raccolti;
c) conservati per fini
esclusivamente personali e non destinati aduna comunicazione sistematica o alla
diffusione;
d)
conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla
normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati
in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di
altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali
è priva di effetti.
Art. 17. Trattamento che presenta rischi
specifici
1. Il trattamento dei dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e
le libertà fondamentali, nonchè per la dignità
dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o
alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel
rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal
Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di
una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in
relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito
di un interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18. Principi
applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
pubblici
1. Le disposizioni del presente
capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento
di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati
il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente
codice, anche in relazione alla diversa natura dei
dati, nonchè dalla legge e dai
regolamenti.
4. Salvo quanto previsto
nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato.
5. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo
Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un
soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è
consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in
mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da
parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi
indicata.
3. La comunicazione da
parte di un soggetto pubblico a privati o a enti
pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse
unicamente quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
Art. 20. Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati
sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che
possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le
finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una
disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma
non i tipi di dati sensibili e di operazioni
eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il
trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi
dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi
tipo.
3. Se il trattamento non
è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle
attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili.Il trattamento è consentito solo se il
soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di
dati e di operazioni nei modi di cui al comma
2.
Art. 21. Principi
applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso
riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla
quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
3. I soggetti pubblici
possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e
giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
6. I dati sensibili e
giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili
anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati perfinalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi
dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in
elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati
sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni
di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali
il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento
di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e
giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico attitudinali volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di
dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati
solo previa annotazione scritta dei motivi.
12. Le disposizioni di
cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art. 23.
Consenso
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se
è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei
quali può essere effettuato il trattamento senza
consenso
1. Il consenso non è richiesto,
oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti odocumenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
e) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
divolere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della
diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) con esclusione della
diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare
o di un terzo destinatario dei dati, anche in
riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate,
qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della
comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senzascopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento
a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di
utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati.
Art. 25. Divieti di
comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la
diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o
dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse
da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove
prescritta.
2. è fatta salva la
comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze
di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di
informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi
dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o
di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26. Garanzie per
i dati sensibili
1. I dati sensibili possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal presente codice, nonchè dalla legge e
dai regolamenti.
2. Il Garante comunica
la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a
rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si
applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai
soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno
contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi,
ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o
comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel
rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del
Garante;
b) dei dati riguardanti
l'adesione di associazioni od organizzazioni a
carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili
possono essere oggetto di trattamento anchesenza
consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento
è effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderentio dei soggetti che in
relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od
organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e
l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei
dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai
sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento
è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di
rango pari a quello dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario
per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del
rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della
popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e
di buonacondotta di cui all'articolo
111.
5. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27. Garanzie per
i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di privati o di enti pubblici
economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge
o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL
TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del
trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica
amministrazione o da un qualsiasi altro ente,associazione od organismo, titolare
del trattamento è l'entità nelsuo complesso o l'unità
od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo
sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza.
Art. 29. Responsabile
del trattamento
1. Il responsabile è designato
dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il
responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4. I compiti affidati al
responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal
titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie
istruzioni.
Art. 30. Incaricati
del trattamento
1. Le operazioni di trattamento
possono essere effettuate solo da incaricati che
operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi
alle istruzioni impartite.
2. La designazione è
effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento
consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona
fisica ad una unità per la quale è individuato, per
iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità
medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E
DEI SISTEMI
CAPO
I - MISURE DI
SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di
sicurezza
1. I dati
personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Art. 32. Particolari
titolari
1. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo
31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e
delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza
del servizio o dei dati personali richiede anche
l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di
mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la
controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
secondo le modalità previste dalla normati vavigente.
3. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli
abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di
violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di
fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il
fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i
possibili rimedie i relativi costi presumibili.
Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
CAPO II - MISURE
MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure
minime
1. Nel quadro
dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti
da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad
adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo
58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati
personali.
Art. 34. Trattamenti
con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati
personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B),
le seguenti misure minime:
a) autenticazione
informatica;
b) adozione di procedure
di gestione delle credenziali di
autenticazione;
c) utilizzazione di un
sistema di autorizzazione;
d)
aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione
degli strumenti elettronici;
e) protezione degli
strumenti elettronici e dei dati rispetto atrattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e
adeterminati programmi
informatici;
f)
adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della
disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h)
adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la
vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35. Trattamenti
senza l'ausilio di strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati
personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo
se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a)
aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di
procedure per un'idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi
compiti;
c) previsione di
procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso
selezionato e disciplina delle modalità di accesso
finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Art. 36.
Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di cui
all'allegato B), relativo allemisure minime di cui al
presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata
nel settore.
Titolo VI -
ADEMPIMENTI
Art. 37.
Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al
Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il
trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
b) dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione
assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche
di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di
malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di
organi e tessuti e monitoraggio della spesa
sanitaria;
c) dati idonei a
rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con
l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione
elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per
fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili
registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie;
f) dati registrati in
apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione
patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti
o fraudolenti.
2. Il Garante può
individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e
alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura
dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi
dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei
trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare
detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di
notificazione.
3. La notificazione è
effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento
all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce
le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque
e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica,
anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le
notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere
trattate per esclusive finalità di applicazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38. Modalità di
notificazione
1. La notificazione del
trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una
sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare,e può anche riguardare uno o
più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è
validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il
modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi
impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma
digitale e di conferma del ricevimento della
notificazione.
3. Il Garante favorisce
la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche
attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa
vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova
notificazione è richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare
nella notificazione medesima.
5. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previstedalla normativa vigente.
6. Il titolare del
trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi
dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel
modello di cui al comma
Art. 39. Obblighi di
comunicazione
1. Il titolare del trattamento è
tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti
circostanze:
a) comunicazione di dati
personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non
prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
b)
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma
di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo
110, comma 1,
primo periodo.
2. I
trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere
iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo
diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di
cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via
telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante
telefax o lettera raccomandata.
Art. 40.
Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni del presente
codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono
applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate
categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste
di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento
che rientra nell'ambito di applicazione di
un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare
al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende
effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta
di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato
ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se
le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire
informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinquegiorni di cui all'articolo 26, comma 2,
decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento
richiesto.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI
DATI ALL'ESTERO
Art. 42.
Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente
codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la
libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea,
fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di
eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al
fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43.
Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha
manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in
forma scritta;
b) è necessario per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o
per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) è necessario per la
salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati
sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e
21;
d) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma
2;
e) è necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) è effettuato in
accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati;
h) il trattamento
concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
Art. 44. Altri
trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati
personali oggetto di trattamento,diretto verso un Paese
non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato
dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato:
a) individuate dal
Garante anche in relazione a garanzie prestate con un
contratto;
b) individuate con le
decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26,
paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali
Art. 45.
Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli
articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un
livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei
dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO
GIUDIZIARIO
CAPO
I - PROFILI
GENERALI
Art. 46. Titolari dei
trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia
sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive
attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del
Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice,
i trattamenti non occasionali dicui al comma 1
effettuati con strumenti elettronici, relativamente a
banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o
titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e
gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1
individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47. Trattamenti
per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati
personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri
organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il
trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del
codice:
a)
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da
b) articoli da
2. Agli effetti del
presente codice si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una
diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffici giudiziari. Le
medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o
strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi
alla predetta trattazione.
Art. 48 Banche di
dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in
conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e
documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per
via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici,
volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti
di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche
di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49. Disposizioni
di attuazione
1. Con decreto del Ministro della
giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente
codice nella materia penale e civile.
CAPO II -
MINORI
Art. 50. Notizie o
immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con
qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di
un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del
minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella
penale.
CAPO III -
INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51. Principi
generali
1. Fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante
reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della
medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le
altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili
anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente
capo.
Art. 52. Dati
identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado,l'interessato può chiedere per motivi
legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio
che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia
apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di
riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri
dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento.
2. Sulla richiesta di
cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o
adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia
apposta l'annotazione di cui al comma
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o
provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con
timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente
articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di ...".
5. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 734 bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza
sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni
caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri
dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi
anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti
in materia di rapporti di famiglia e di stato delle
persone.
6. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi
dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La
parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della
pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo
l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
provvede in modo analogo in caso di richiesta di una
parte.
7. Fuori dei casi
indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione
in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE
DI FORZE DI POLIZIA
CAPO
I - PROFILI
GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei
trattamenti
1. Al trattamento di dati
personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica
sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla
legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici perfinalità di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente
il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del
codice:
a)
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da
b) articoli da
2. Con decreto del
Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di
trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di
pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e
documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere
effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati
possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte
dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di
pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le
convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere
del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche
al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per
le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da
quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro
utilizzo.
3. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53
assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati
personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario
giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o
di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie
perle finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e
comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo
Art. 55. Particolari
tecnologie
1. Il trattamento di dati
personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con
particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su
particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di
particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17
sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo
39.
Art. 56. Tutela
dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati
destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo
Art. 57. Disposizioni
di attuazione
1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato
per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi,
uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della
Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e
successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare
riguardo:
a) al principio secondo
cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla
repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento
periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge,
alle diverse modalità relative ai dati trattati senza
l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli
aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in
precedenza comunicati;
c) ai presupposti per
effettuare trattamenti per esigenze temporanee o
collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti
dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di
interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il
loro utilizzo;
d) all'individuazione di
specifici termini di conservazione dei dati in relazione
alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento,
nonchè alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei
quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e)
alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un
diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità
alla legge;
f) all'uso di
particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle
informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di
indice.
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA
DELLO STATO
CAPO
I - PROFILI
GENERALI
Art. 58. Disposizioni
applicabili
1. Ai trattamenti effettuati
dagli organismi di cui agli articoli3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice
si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da
2. Ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a
quelle indicate nel comma 1, nonchè alle disposizioni
di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di
sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di
cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente
codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di
trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e
alla conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO
PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso a
documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano
disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
dalle altre disposizioni di legge in materia, nonchè
dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di
dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in
esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione
ditale disciplina si considerano di rilevante interesse
pubblico.
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale
1. Quando il trattamento concerne
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi
è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E
ALBI PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri,
elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi
in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione
dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati
provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla
Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo
11.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in
conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti
pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche
mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata
l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono
sull'esercizio della professione.
CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI
E LISTE ELETTORALI
Art. 62. Dati
sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonchè al rilascio di documenti di riconoscimento o al
cambiamento delle generalità.
Art. 63.
Consultazione di atti
1. Gli atti dello stato civile
conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei
limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
CAPO IV - FINALITÀ DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
Art. 64.
Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza,
di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo
stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle
finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al
rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e
documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del
diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di
carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di
politiche migratorie;
c) in
relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione
e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente articolo
non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui
all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento.
Art. 65. Diritti
politici e pubblicità dell'attività di
organi
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di:
a) elettorato attivo e
passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel
rispetto della segretezza del voto, nonchè di
esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei
giudici popolari;
b) documentazione
dell'attività istituzionale di organi
pubblici.
2. I trattamenti dei
dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti
per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali,
in particolare, quelli concernenti:
a) lo
svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa
regolarità;
b) le
richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative
regolarità;
c) l'accertamento delle
cause di ineleggibilità, incompatibilità o di
decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di
sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di
segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di
iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto
con gruppi politici;
e) la
designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e
uffici.
3. Ai fini del presente
articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le
finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare
con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature,
agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche
istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente
articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di
verbali e resoconti dell'attività di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
b) per l'esclusivo
svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo
politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla
legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità
direttamente connesse all'espletamento di un mandato
elettivo.
5. I
dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono
essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non è comunque consentita la
divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili
per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività
istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia
tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti
pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia di tributi, in relazione ai
contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonchè in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle
dogane.
2. Si considerano
inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
attività dirette, in materia di imposte, alla
prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei
provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria,
nonchè al controllo e alla esecuzione forzata
dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla
destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione
di immobilistatali, all'inventano e alla
qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri
immobiliari.
Art. 67. Attività di
controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di:
a) verifica della
legittimità, del buon andamento,dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonchè della rispondenza
di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono,
comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di
riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei
limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e
giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad
atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma
4.
Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si
intendono ricompresi fra i trattamenti regolati
dal presente articolo anche quelli indispensabili in
relazione:
a) alle comunicazioni,
certificazioni ed informazioni previste dalla normativa
antimafia;
b) alle elargizioni di
contributi previsti dalla normativa in materia di usura
e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione
delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di
perseguitati politici e di internati in campo di
sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di
benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi
in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di
contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge,
dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento
di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o
economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive,
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può
comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la
trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle
leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69.
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento
di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti
di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonchè di rilascio e revoca di autorizzazioni o
abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza,
di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.
Art. 70. Volontariato
e obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i
soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto
riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di
registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano,
altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di
applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre
disposizioni di legge in materia di obiezione di
coscienza.
Art. 71. Attività
sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità:
a) di
applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e
ricorsi;
b) volte a far valere il
diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un
terzo, anche ai sensi dell'articolo 391 quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione
di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del
processo o di un'ingiusta restrizione della libertà
personale.
2. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla
lettera b) del comma1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72. Rapporti con
enti di culto
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti
di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73. Altre
finalità in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali,
con particolare riferimento a:
a) interventi di
sostegno psico-sociale e di formazione in favore di
giovani o di altri soggetti che versano in condizioni
di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di
rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o
incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza
economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e
trasporto;
c) assistenza nei
confronti di minori, anche in relazione a vicende
giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di
adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per
affidamenti temporanei;
f) iniziative di
vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di
nomadi;
g) interventi in tema di
barriere architettoniche.
2. Si considerano,
altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21,
nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le
finalità:
a) di gestione di asili nido;
b)
concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi,
contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare
riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni
sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo
pubblico;
d) di
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
e) relative alla leva
militare;
f) di polizia
amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con
particolare riferimento ai servizi di igiene,di polizia
mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e
difesa del suolo;
g) degli uffici per le
relazioni con il pubblico;
h) in materia di
protezione civile;
i) di supporto al
collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di
sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici
regionali e locali.
CAPO V - PARTICOLARI
CONTRASSEGNI
Art. 74. Contrassegni
su veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a
qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone
invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a
traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli
dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza
l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola visione del
contrassegno.
2. Le generalità e
l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con
modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in
caso di richiesta di esibizione o necessità di
accertamento.
3. La disposizione di
cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un
obbligo di esposizione sui veicoli di copia del
libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento
dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli
ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n.
250.
TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO
I - PRINCIPI
GENERALI
Art. 75. Ambito
applicativo
1. Il presente titolo disciplina
il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 76. Esercenti
professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai
sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:
a) con il consenso
dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento
riguarda dati e operazioni indispensabili per
perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato;
b) anche senza il
consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di
cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al
comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al
capo II.
3. Nei casi di cui al
comma
>
CAPO II - MODALITÁ SEMPLIFICATE
PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77. Casi di
semplificazione
1. Il presente capo individua
modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma
2:
a) per informare
l'interessato relativamente ai dati personali raccolti
presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi
1 e 4;
b) per manifestare il
consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai
sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento
dei dati personali.
2. Le modalità
semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi
sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi
privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti
pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78. Informativa
del medico di medicina generale o del pediatra
1. Il medico di medicina generale
o il pediatra di libera scelta informano l'interessato
relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da
rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma
1.
a) sostituisce
temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una
prestazione specialistica su richiesta del medico e del
pediatra;
c) può trattare
lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma
associata;
d) fornisce farmaci
prescritti;
e) comunica dati personali al
medico o pediatra in conformità alla disciplina
applicabile.
a) per scopi
scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è
manifestato liberamente;
b) nell'ambito della
teleassistenza o telemedicina;
c) per
fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.
Art. 79. Informativa
da parte di organismi
sanitari
1. Gli organismi sanitari
pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative
all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e
2. Nei casi di cui al
comma
3. Le modalità
semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo
omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti
capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione
del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più
trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo ed ai
soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80. Informativa
da parte di altri soggetti
pubblici
1. Oltre a
quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di
fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati
effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti
presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di
soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza
del lavoro.
Art. 81. Prestazione
del consenso
1. Il consenso al trattamento dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi
del presente codice o di altra disposizione di legge,
può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso
il consenso è documentato, anzichè con atto scritto
dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o
dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da
uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli
articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per
conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto
previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti
con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di
un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria,
contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali
diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo
comma.
Art. 82. Emergenze e
tutela della salute e dell'incolumità fisica
1. L'informativa e il consenso al
trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza
sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato
un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
a) impossibilità fisica,
incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato,
quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato;
b)
rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
dell'interessato.
4. Dopo il
raggiungimento della maggiore età l'informativa è
fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova
manifestazione del consenso quando questo è necessario.
Art. 83. Altre misure
per il rispetto dei diritti degli interessati
1. I soggetti di cui agli
articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione
delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità degli interessati, nonchè
del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti in materia di modalità di trattamento dei
dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al
comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a
rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad
adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di
strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo
dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da
prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di
salute;
d) cautele volte ad
evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione
di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità
derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il
rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e
in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove
necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica,
ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto
soccorso;
g) la formale
previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e
territoriali, di adeguate modalità per informare i
terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando
eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di
volontà;
h) la messa in atto di
procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti
di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato
e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di
salute;
i) la sottoposizione
degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole
di condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84.
Comunicazione di dati all'interessato
1. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai
soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari,
solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il
presente comma non si applica in riferimento ai dati
personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il
responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti
le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri
compiti intrattengono rapporti diretti coni pazienti e sono incaricati di
trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i
medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2,
lettera a). L'atto di incarico individua appropriate
modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento
di dati.
CAPO III - FINALITÁ DI RILEVANTE INTERESSE
PUBBLICO
Art. 85. Compiti del
Servizio sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma
2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e
degli altri organismi sanitari pubblici relative alle
seguenti attività:
a) attività
amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonchè di
assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
b) programmazione,
gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c) vigilanza sulle
sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza
sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della
normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi
di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le
attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonchè alle trasfusioni di sangue umano, anche in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n.
107;
g)
instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del
Servizio
sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si
applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati
da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per
finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un
terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione
del Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione
dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di
operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche
tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna
azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di
dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che
perseguono direttamente le finalità di cui al comma
Art. 86. Altre
finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli
articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili
e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione
della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della
maternità e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la
degenza delle madri, nonchè per gli interventi di
interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e
sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di
assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni
senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo
previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative
previste;
c) assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in
particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap
ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e
riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonchè
interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2)
curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla
famiglia del portatore di handicap, nonchè il
collocamento
obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunita-alloggio e centri socio
riabilitativi;
4)
curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di
volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui
al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma
4.
CAPO IV - PRESCRIZIONI
MEDICHE
Art. 87. Medicinali a
carico del Servizio sanitario nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di
cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità
dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della
correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per
scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili.
2. Il modello cartaceo
per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli
allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio
1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare
tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo
copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma
3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello
predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito,
in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione
del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e
5.
4. Il tagliando può
essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo
ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una
effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione,
anche per quanto riguarda la corretta fornitura del
farmaco.
5. Il tagliando può
essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i
competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della
prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini
epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile
per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del
Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata
nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica
equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88. Medicinali
non a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di
medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a
carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità
dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al
comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene
indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva
necessità derivante dalle particolari condizioni del
medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di
utilizzazione.
Art. 89. Casi
particolari
1. Le disposizioni del presente
capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il
rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari
annotazioni, contenute anche nel decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n.
94.
2. Nei casi in cui deve
essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede
l'utilizzo.
CAPO V - DATI
GENETICI
Art. 90. Trattamento
dei dati genetici e donatori di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati
genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il
Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio
superiore di sanità.
3. Il donatore di
midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n.
CAPO VI - DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 91. Dati trattati mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma di
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente
registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei
servizi, o trattati mediante le medesime carte è
consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed
accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo
17.
Art. 92. Cartelle
cliniche
1. Nei casi in cui organismi
sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in
conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per
assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative a
nascituri.
2. Eventuali richieste
di presa visione o di rilascio di copia della cartella
e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4,
lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in
conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una
situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93. Certificato
di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di
nascita il certificato di assistenza al parto è sempre
sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei
registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo
109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi
dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di
non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in
conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del
documento.
3. Durante il periodo di
cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o
alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che
abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele
per evitare che quest'ultima sia
identificabile.
Art. 94. Banche di
dati, registri e schedari in ambito sanitario
1. Il trattamento di dati idonei
a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o
registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3
anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla
data di entrata in vigore del presente codice e in
riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima
data, in particolare presso:
a) il
registro nazionale dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del
lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n.
308;
b) la banca di dati in
materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute
in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10
gennaio 2002;
c) il
registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del
Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i
registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6
marzo 2001, n. 52;
e) gli
schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro
della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3
aprile 2001.
TITOLO VI -
ISTRUZIONE
CAPO
I - PROFILI
GENERALI
Art. 95. Dati
sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle
svolte anche in forma integrata.
Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare
l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero,
le scuole e gli istituti scolastici di istruzione
secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere,
anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici,
intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e
indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I
dati possono essere successivamente trattati
esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del
diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti
disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di
rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII - TRATTAMENTO PER
SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO
I - PROFILI
GENERALI
Art. 97. Ambito
applicativo
1. Il presente titolo disciplina
il trattamento dei dati personali effettuato per scopi
storici, statistici o scientifici.
Art. 98. Finalità di
rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti
pubblici:
a) per scopi storici,
concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti
detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali
e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del
sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni;
c) per scopi
scientifici.
Art. 99.
Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento di dati
personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato
compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di
dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per
conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti
o trattati.
3. Per scopi storici,
statistici o scientifici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi
causa, è cessato il trattamento.
Art. 100. Dati
relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere e
sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i
soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con
autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati,
dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi
legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al
presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al
presente articolo possono essere successivamente
trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o
diffusi.
CAPO II - TRATTAMENTO PER SCOPI
STORICI
Art. 101. Modalità di
trattamento
1. I dati personali raccolti per
scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti
amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto
dell'articolo 11.
2. I documenti
contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere
utilizzati, tenendo conto della loro natura,solo se
pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali
diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi
scopi.
3. I dati personali
possono essere comunque diffusi quando sono relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi
comportamenti in pubblico.
Art. 102. Codice di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di
deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in
particolare:
a) le regole di
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare
anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni
del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica;
b) le particolari
cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti
concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o
rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o
chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di
dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata
in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento
all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da
osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103.
Consultazione di documenti conservati in archivi
1. La consultazione dei documenti
conservati negli archivi diStato, in quelli storici degli enti pubblici e in
archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come
modificato dal presente codice.
CAPO III - TRATTAMENTO PER SCOPI
STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104. Ambito
applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto
compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente capo, in relazione ai
dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare
l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso
tecnico.
Art. 105. Modalità di
trattamento
1. I dati personali trattati per
scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere
decisioni o provvedimenti relativamente
all'interessato, nè per trattamenti di dati per
scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici
o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,
nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a
quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e
dall'articolo 6 bis del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui
all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e
per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa
all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto
rispondente.
4. Per il trattamento
effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri
scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta
quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono
adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui
all'articolo 106.
Art. 106. Codici di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi
dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o
scientifici.
2. Con i codici di cui
al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri
soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in
particolare:
a) i presupposti e i
procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n.
322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o
scientifici;
b) per quanto non
previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti
del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della
conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati
relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e
diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la
modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo
conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio
d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi
che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da
altri per identificare l'interessato, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
d) le garanzie da
osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1,
lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo
conto dei principi contenuti nelle predette
raccomandazioni;
e) modalità semplificate
per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati
sensibili;
f) le
regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da
impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare
per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e
delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da
parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non
autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi
anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati
per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44,comma 1,
lettera a);
h) l'impegno al rispetto
di regole di condotta degli incaricati che non sono
tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da
assicurare analoghi livelli di sicurezza e di
riservatezza.
Art. 107. Trattamento
di dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari
indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso
dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può
essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui
all'articolo106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai
sensi dell'articolo 40.
Art. 108. Sistema
statistico nazionale
1. Il trattamento di dati
personali da parte di soggetti che fanno parte del
Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia
e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta
inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei
dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal
segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo
decreto.
Art. 109. Dati
statistici relativi all'evento della nascita
1. Per la rilevazione dei dati
statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti,
nonchè per i flussi di dati anche da parte di
direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del
Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate
dall'istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute,
dell'interno e il Garante.
Art. 110. Ricerca
medica, biomedica ed
epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato
per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a
scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra
in un programma di ricerca biomedica o sanitaria
previsto ai sensi dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi
quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39.
Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di
particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il
programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente
comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai
sensi dell'articolo 40.
TITOLO VIII - LAVORO E PREVIDENZA
SOCIALE
CAPO
I - PROFILI
GENERALI
Art. 111. Codice di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o
per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per
l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso
relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di
cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche
sensibili.
Art. 112. Finalità di
rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di
impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato.
2. Tra i trattamenti
effettuati per le finalità di cui al comma1, si
intendono ricompresi, in particolare, quelli
effettuati al fine di:
a)
applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere
personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari
opportunità;
c) accertare il possesso
di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in
materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero
la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o
dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di
speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi
connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il
riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonchè ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi
compresa la corresponsione di premi e benefici
assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o
salute della popolazione, nonchè in materia
sindacale;
f) applicare, anche da
parte di enti previdenziali ed assistenziali, la
normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche
mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di
assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali
che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo
g) svolgere attività
dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile
ed esaminare iricorsi amministrativi in conformità
alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio
a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle
procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i)
salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di
terzi;
l) gestire l'anagrafe
dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di
assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e
consulenti;
m) applicare la
normativa in materia di incompatibilità e rapporti di
lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività
di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi
resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei
dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima
e, comunque, tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato.
CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI
PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113. Raccolta di
dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E
TELELAVORO
Art. 114. Controllo a
distanza
1. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 115. Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto di
lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro
è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della
sua libertà morale.
2. Il lavoratore
domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si
riferisce alla vita familiare.
CAPO IV - ISTITUTI DI PATRONATO E
DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116.
Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle
proprie attività gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono
accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a
tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi
dell'articolo 23.
2. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio
decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di
patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le
prestazioni.
TITOLO IX - SISTEMA BANCARIO,
FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO
I - SISTEMI
INFORMATIVI
Art. 117.
Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari
soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o
comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli
interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell'interessato.
Art. 118.
Informazioni commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in
correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità
semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire
la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e
di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini
armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in
banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati,
riferiti al comportamento debitorio dell'interessato
nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui
all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei
diversi ambiti.
Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di
funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le
modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di
prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie, nonchè le modalità e i
limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di
assicurazione.
2. Il trattamento e la
comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti
per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo
comma.
3. Per quanto non
previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2,
comma 5 quater, del decreto legge 28
marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137, e successive modificazioni.
TITOLO X - COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE
CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA
Art. 121. Servizi
interessati
1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano al trattamento dei dati personali
connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122.
Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o
dell'utente
1. Salvo quanto previsto dal
comma 2, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale
di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le
operazioni dell'utente.
2. Il codice di
deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i
quali l'uso della rete nei modi di cuial comma 1, per
determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno
specifico servizio richiesto dall'abbonato a
dall'utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione
elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il
consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che
indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del
trattamento.
Art. 123. Dati relativi al traffico
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati
dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi
quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e
5.
2. Il trattamento dei
dati relativi al traffico strettamente necessari a fini
di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione,
è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione
della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei
mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una
contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i
dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o
per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui
i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in
ogni momento.
4. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa
l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al
traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo
trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei
dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o,
a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica
di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del
traffico, di analisi per canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della
commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione
dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente
necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione
automatizzata.
Art. 124.
Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato ha diritto di
ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la
dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della
conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località,
alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna
conversazione.
2. Il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad
abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a
richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole,
avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche
impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione
inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2,
nè le comunicazioni necessarie per attivare le
modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione
all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad
esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di
addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può
richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in
questione.
5. Il Garante, accertata
l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il
fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle
comunicazioni.
Art. 125.
Identificazione della linea
1. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale
possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia
stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione
semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o
abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata all'utente
chiamante.
5. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso
Paesi non appartenenti all'unione europea. Le disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali
Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli
utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1,
2, 3 e 4.
Art. 126. Dati relativi all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di
comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha
manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella
misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto
richiesto.
2. Il fornitore del
servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati
sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi
e sulla durata di quest'ultimo, nonchè sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un
terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
4. Il trattamento dei
dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati
del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del
terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a
quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto
e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione
automatizzata.
Art. 127. Chiamate di
disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che riceve chiamate
di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni
o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda
temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta.
L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i
quali si verificano le chiamate di disturbo e per un
periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta
formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di ricezione delle
chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da
una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto
ore.
3. I dati conservati ai
sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di
utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo.
Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei
confronti degli abbonati e può richiedere un contributo
spese non superiore ai costi effettivamente
sopportati.
4. Il fornitore di una
rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea
per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea
chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento dei
dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o
il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi
abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono
individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128.
Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie
per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il
proprio terminale effettuato da
terzi.
Art. 129. Elenchi
di abbonati
1. Il Garante individua con
proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla
normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi
cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati
già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente
codice.
2. Il provvedimento di
cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso
all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le
finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della
massima semplificazione delle modalità di inclusione
negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento
esuli da tali fini, nonchè in tema di verifica,
rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130.
Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati
di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale è consentito con il consenso
dell'interessato.
2. La disposizione di
cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms
(Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro
tipo.
3. Fuori dei casi di cui
ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità
di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati,
sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto
previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento
utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate
di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un
prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato,
sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in
occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta
e in occasione dell'invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della
possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e
gratuitamente.
5. É vietato
in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o
celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il
quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo
7.
Art. 131.
Informazioni ad abbonati e
utenti
1. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove
possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di
apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o
conversazioni da parte di soggetti ad esse
estranei.
Art. 132.
Conservazione di dati di traffico per altre finalità
(1)
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di
accertamento e repressione di reati.
2. Decorso il
termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per
esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo
407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in
danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine
di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto
motivato del giudice su istanza del pubblico ministero
o del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della
persona offesa e delle altre parti private ferme restando le condizioni di cui
all’articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. Il difensore
dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere,
direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze
intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater
del codice di procedura penale.
4. Dopo la scadenza
del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei dati,
con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti
di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o
telematici.
5. Il trattamento
dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è
effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia
dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17, volti anche
a:
a. prevedere in ogni caso specifici
sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del
trattamento di cui all’Allegato B);
b. disciplinare le modalità di
conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma
1;
c. individuare le modalità di
trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo
tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia
consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 7;
d. indicare le modalità tecniche
per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
(1) Articolo così sostituito
dall'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo modificato
dalla legge 26 febbraio 2004, n.45, di conversione del
predetto decreto legge.
CAPO II - INTERNET E RETI
TELEMATICHE
Art. 133. Codice di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione
offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai
criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e
consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da
soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle
modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in
linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e
correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi
di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza
assicurato.
CAPO III -
VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134. Codice di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini,
prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di
informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in
riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI - LIBERE PROFESSIONI E
INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO
I - PROFILI
GENERALI
Art. 135. Codice di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che
esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla
legge.
TITOLO XII - GIORNALISMO ED
ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO
I - PROFILI
GENERALI
Art. 136. Finalità
giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano al
trattamento:
a)
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti
o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3
febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo
finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione artistica.
Art. 137.
Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati
nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice
relative:
a) all'autorizzazione
del Garante prevista dall'articolo
26;
b) alle garanzie
previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al
trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte
I.
2. Il trattamento dei
dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il
consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
Art. 138. Segreto
professionale
1. In caso di richiesta
dell'interessato di conoscere l'origine dei dati
personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme
sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II - CODICE DI
DEONTOLOGIA
Art. 139. Codice di
deontologia relativo ad attività giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi
dell'articolo
2. Nella fase di
formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a
recepire.
3. Il codice o le
modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del
Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a
quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di
cooperazione.
4. Il codice e le
disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni
dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo
12.
TITOLO XIII - MARKETING
DIRETTO
CAPO
I - PROFILI
GENERALI
Art. 140. Codice di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone
il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere
meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate
comunicazioni.
PARTE III - TUTELA
DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA
E GIURISDIZIONALE
CAPO
I - TUTELA DINANZI AL
GARANTE
SEZIONE
I - PRINCIPI
GENERALI
Art. 141. Forme di
tutela
1. L'interessato può rivolgersi
al Garante:
a)
mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo142, per
rappresentare una violazione della disciplina rilevante in
materia di
trattamento di dati personali;
b) mediante
segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi
della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla
disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se
intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le
modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente
capo.
SEZIONE II - TUTELA
AMMINISTRATIVA
Art. 142.
Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene
un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su
cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure
richieste, nonchè gli estremi identificativi del
titolare, del responsabile, ove conosciuto, e
dell'istante.
2. Il reclamo è
sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari
formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile al fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica
un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,
telefax o telefono.
3. Il Garante può
predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui
favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143.
Procedimento per i reclami
1. Esaurita l'istruttoria
preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i
presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della
definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere
le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o
il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in
contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco
spontaneamente;
b) prescrive al titolare
le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o
vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta
illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure
necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura
dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso
può determinare,vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto
o in parte il trattamento di dati relativi a singoli
soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettività.
2. I provvedimenti di
cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il
numero o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144. Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui
all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di
cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata
un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del
procedimento.
SEZIONE III - TUTELA ALTERNATIVA
A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145. Ricorsi
1. I diritti di cui all'articolo 7
possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante.
2. Il ricorso al Garante
non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è
stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del
ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.
Art. 146. Interpello
preventivo
1. Salvi i casi in cui il decorso
del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il
ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta
sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche
parziale.
2. Il riscontro alla
richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici
giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di
cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla
richiesta sono di particolare complessità, ovvero
ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno
comunicazione all'interessato. In tal caso,il termine
per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
medesima.
Art. 147.
Presentazione del ricorso
1. Il ricorso è proposto nei
confronti del titolare e indica:
a) gli estremi
identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare
e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7;
b) la data della
richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di
prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a
fondamento della domanda;
d) il
provvedimento richiesto al Garante; e) il domicilio eletto ai fini del
procedimento.
2. Il ricorso è
sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in
allegato:
a) la copia della
richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma
1;
b) l'eventuale
procura;
c) la prova del
versamento dei diritti di
segreteria.
3. Al ricorso è unita,
altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione
di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore
speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto
al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è
richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un
procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è
conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa
vigente.
5. Il ricorso è
validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via
telematica osservando le modalità relative alla
sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai
sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio
del Garante.
Art. 148.
Inammissibilità del ricorso
1. Il ricorso è
inammissibile:
a) se proviene da un
soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e
146;
c) se difetta di taluno
degli elementi indicati nell'articolo 147,commi 1 e 2,
salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su
invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla
data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il
ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato
perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina
i casi in cui è possibile la regolarizzazione del
ricorso.
Art. 149.
Procedimento relativo al
ricorso
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il
ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del
Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la
facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione
spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato
nel ricorso.
3. Nel procedimento
dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e
l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al
ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il
medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti,
nonchè della data in cui tali soggetti possono essere
sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica
audiovisiva.
4. Nel procedimento il
ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso
o a seguito di eccezioni formulate dal
titolare.
5. Il Garante può
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento
che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua
esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite
procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della
perizia.
6. Nel procedimento, il
titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono
essere assistiti da un procuratore o da altra persona di
fiducia.
7. Se gli accertamenti
risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso
delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può
essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta
giorni.
8. Il decorso dei
termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo
151 è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in
cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1
.
Art. 150.
Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se la particolarità del caso
lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in
parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere
adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se
non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo
provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il
provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti
al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche
parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento
espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro
dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il
provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica
o telefax.
5. Se sorgono difficoltà
o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2,
il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le
modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o
della collaborazione di altri organi dello Stato.
Art. 151.
Opposizione
1. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo
2. Il tribunale provvede
nei modi di cui all'articolo 152.
CAPO II - TUTELA
GIURISDIZIONALE
Art. 152. Autorità
giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie che
riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni
del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in
materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono
attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le
controversie di cui al comma
3. Il tribunale decide
in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai
sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto
tacito.
Se il ricorso è proposto oltre tale
termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per
cassazione.
5. La proposizione
del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se
ricorrono gravi motivi il giudice,sentite le parti, può
disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente
alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste
pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il
giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando,
con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un
termine non superiore a quindicigiorni. In tale
udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati con decreto.
7. Il giudice fissa
l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il
quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo
alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione intercorrono non meno di trenta
giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal
ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le
spese di giudizio.
9. Nel corso del
giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non
necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può
disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di
capitoli.
10. Terminata
l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a
procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale
della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del
dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro
i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente
al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è
subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine
non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la
causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è
necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare
o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le
misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a
carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è
appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10,
comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.
CAPO I - IL GARANTE PER
Art. 153. Il
Garante
1. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo
collegiale costituito da quattro componenti, eletti due
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I
componenti sono scelti tra persone che assicurano
indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del
diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui
voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vicepresidente, che assume
le funzioni del presidente in caso di sua assenza o
impedimento.
4. Il presidente e i
componenti durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, nè essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.
5. All'atto
dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete
una indennità di funzione non eccedente, nel massimo,
la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai
componenti compete un'indennità non eccedente nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di
funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.
7. Alle dipendenze del
Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo
156.
Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in
conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i
trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in
conformità alla notificazione, anche in caso di loro
cessazione;
b) esaminare i reclami e
le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle
associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche
d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d)
vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non
corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri
provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati
personali;
e)
promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo
139;
f) segnalare al
Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi
normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2
anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei
casi previsti;
h)
curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonchè delle misure di sicurezza dei
dati;
i) denunciare i fatti
configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle
funzioni;
l)
tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui
all'articolo 37;
m) predisporre
annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce.
2. Il Garante svolge
altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia
di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti
comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30
settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo
di Schengen e alla relativa convenzione di
applicazione;
b)
dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal
regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo1997, e dalla legge 30
luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della
convenzione sull'uso dell'informatica nel settore
doganale;
d) dal regolamento (Ce)
n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che
istituisce l"Eurodac" per il confronto delle impronte
digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di
Dublino;
e) nel
capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della
convenzione medesima.
3. Il Garante coopera
con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi
compiti. A tale fine,il Garante può anche invitare
rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la
collaborazione di personale specializzato addetto ad altra
autorità.
4. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente
codice.
5. Fatti salvi i termini
più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel
termine di quarantacinquegiorni dal ricevimento della
richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze
istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale
termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da
parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei
provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione
a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità
informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
CAPO II - L'UFFICIO DEL
GARANTE
Art. 155. Principi
applicabili
1. All'Ufficio del Garante, al
fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi
di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano
altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001
espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156. Ruolo
organico e personale
1. All'Ufficio del Garante è
preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o
amministrativi.
2. Il ruolo organico del
personale dipendente è stabilito nel limite di cento
unità.
3. Con propri
regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il
Garante definisce:
a)
l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento
dei compiti di cui all'articolo 154;
b)
l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo
le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del
2001;
c) la ripartizione
dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il
trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e, per gli incarichi
dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23 bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Nelle more della più generale razionalizzazione del
trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è
attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione
amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella
contabilità speciale, nonchè l'individuazione dei casi
di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per
servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
6. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del
2001.
7. Nei casi in cui la
natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali
ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a
due anni, che possono essere rinnovati per non più di due
volte.
8. Il personale addetto
all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui
sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere
segrete.
9. Il personale
dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158
riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è
destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria.
10. Le spese di
funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti.
CAPO III - ACCERTAMENTI E
CONTROLLI
Art. 157. Richiesta
di informazioni e di esibizione di
documenti
1. Per l'espletamento dei propri
compiti il Garante può richiedere al titolare, al
responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti.
Art. 158. Accertamenti
1. Il Garante può disporre accessi
a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge
il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia
di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al
comma a sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il
Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di
cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora
o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del
titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al
luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo,
al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando
è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159.
Modalità
1. Il personale operante, munito
di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da
consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere
a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su
supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le
eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i
quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia
dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi
soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono
poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento,
che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e
475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se
effettuati presso il titolare o il responsabile, sono
eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se
questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono
assistere persone indicate dal titolare o dal
responsabile.
4. Se non è disposto
diversamente nel decreto di autorizzazione del
presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore
sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò
può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le
richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo
e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta
elettronica e telefax.
6. Quando emergono
indizi di reato si osserva la disposizione di cui
all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
Art. 160. Particolari
accertamenti
1. Per i trattamenti di dati
personali indicati nei titoli I, II e III della Parte
II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato
dal Garante.
2. Se il trattamento non
risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono
motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non
sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione
della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da
personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8.
Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da
assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio
individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti
relativi agli organismi di informazione e di sicurezza
e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del
Garante.
5. Nell'effettuare gli
accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di
uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle
reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di
indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta
dell'organo procedente, al momento in cui cessa il
segreto.
6. La validità,
l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e
provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano
disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e
penale.
TITOLO III -
SANZIONI
CAPO
I - VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE
Art. 161. Omessa o
inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati
sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi
dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del
pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La
somma può essere aumentata sino al triplo quando
risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.
Art. 162. Altre
fattispecie
1. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila
euro.
2. La violazione della
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163. Omessa o incompleta
notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38,
ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a
sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164. Omessa
informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli
articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro.
Art. 165.
Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli
161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166.
Procedimento di applicazione
1. L'organo competente a ricevere
il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al
presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale
annuo, sono riassegnati al
fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per
l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e
158.
CAPO II - ILLECITI PENALI
Art. 167. Trattamento
illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per
sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi
o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da
sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sè o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito,
se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre
anni.
Art. 168. Falsità
nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella notificazione
di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel
corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o
produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169. Misure di
sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto,
omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33
è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro
a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato,
all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del
Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario,
prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi.
Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il
reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in
quanto applicabili.
Art. 170.
Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26,
comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera
c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171. Altre
fattispecie
1. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è
punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 172. Pene
accessorie
1. La condanna per uno dei
delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della
sentenza.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI
MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO
I - DISPOSIZIONI DI
MODIFICA
Art. 173. Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen
1. La legge 30 settembre 1993, n.
388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e
degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così
modificata:
a) il
comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di
accesso, rettifica o cancellazione, nonchè di
verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2,
della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma
1.";
b) il comma 2
dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è
sostituito dal seguente:
"11.
d) l'articolo 12 è
abrogato.
Art. 174. Notifiche
di atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo
137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti
i seguenti:
"Se la notificazione
non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso
previsto dal secondo comma dell'articolo
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano
anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli
articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma
dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle
seguenti: "esegue la notificazione di
regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso
la casa di abitazione oppure, se ciò non è
possibile,".
3. Nel quarto comma
dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del
codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge
avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e
sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo
comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il
destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto
domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo
b) nell'ultimo comma le
parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle
seguenti: "al primo
comma".
6. Nell'articolo 143,
primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da:
",e
mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151,
primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della
dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo
comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se non è
eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è
effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del
debitore".
10. All'articolo 570,
primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni"
fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità del
debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi
abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Quando la notificazione non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice.".
12. Dopo l'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, è inserito il seguente:
"Articolo 15-bis.(Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi)
1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte
di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o
da persone da essi delegate, nonchè a comunicazioni ed
avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e
negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente
necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"
b) dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente:
"5-bis. Lecomunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito
consegnatinon in busta chiusa a persona diversa dal
destinatario recano leindicazioni strettamente
necessarie. ".
14. All'articolo 157,
comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è
scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo
148,comma 3".
15. All'art. 80 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata
al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui
all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20
novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sulle buste non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto.";
b)
all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente
postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del
deposito".
Art. 175. Forze di
polizia
1. Il trattamento effettuato per
il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma
1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del
medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo
39, commi 2 e 3.
2. I dati personali
trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli
altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti
elettronici anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono
essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed
aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
"Art. 10 (Controlli) 1.
Il controllo sul Centro
elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali,
nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le
informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione
delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di
procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o
amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro
trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione
dei dati personali.
3. La persona alla
quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a)
del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in
forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i
necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta
giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di
provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalità, dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata inviolazione di disposizioni di legge o di regolamento, può
chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi.".
Art. 176. Soggetti
pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti:
", fuori dei casi di accesso a dati
personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
4. Al Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi
l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonchè le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. La
denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione"
contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione".
Art. 177. Disciplina
anagrafica, dello stato civile e delle liste
elettorali
1. Il comune può utilizzare gli
elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche
in caso di applicazione della disciplina in materia di
comunicazione istituzionale.
2. Il
comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "
3. Il rilascio degli
estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai
soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del
richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero
decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel
primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è
sostituto dal seguente: "Le liste
elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di
applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo,
di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere
socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o
diffuso.".
Art. 178.
Disposizioni in materia sanitaria
1. Nell'articolo 27, terzo e
quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
2. All'articolo 5 della
legge 5 giugno 1990, n.
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: "
b) nel comma 2, le
parole: "decreto del Ministro della sanità" sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del
Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali".
3. Nell'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le
ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse
contenuti.".
4. All'articolo 2, comma
1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo
5. Nel comma 1, primo
periodo, dell'articolo 5 bis
del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda
anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al
trattamento dei dati personali".
Art. 179. Altre
modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2
aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto
quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore
il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale;".
2. Nell'articolo 38,
primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole:
"4,"
e "8".
3. Al comma 3
dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
4. Dopo l'articolo 107
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è
inserito il seguente:
"Articolo 107-bis. Trattamento di
dati personali per scopi storici
1. I documenti per i
quali è autorizzata la consultazione ai sensi
dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono
essere diffusi.
2. I documenti
detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono
conservati e consultabili anche in caso di esercizio
dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è
allegata la documentazione relativa all'esercizio dei
diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai
sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati
personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione
della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e
i dati non siano di rilevante interesse pubblico.".
CAPO II - DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art. 180. Misure di
sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza
di cui agli articoli da
2. Il titolare che alla
data di entrata in vigore del presente codice dispone
di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in
tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui
all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B),
descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso
la propria struttura.
3. Nel caso di cui al
comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da
evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o
procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i
medesimi strumenti al più tardi entro il
31 marzo 2005 (1)
(1) Così modificato dalla legge 27
luglio 2004, n. 188 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158
Art. 181. Altre
disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1 gennaio
a) l'identificazione con
atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di
operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è
effettuata, ove mancante, entro il 31
dicembre 2005; (1)
b) la determinazione da
rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi
3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30
giugno 2004;
c) le notificazioni
previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile
2004;
d) le comunicazioni
previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno
2004;
e) le modalità
semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario,
possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di
libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il
30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è
obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di
cui all'articolo 21 bis del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del
presente codice.
4. Il materiale
informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma
1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche,
continua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente.
6. Le confessioni
religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e
adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis.(2)
Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti
ai sensi dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico
telefonico si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
(1) Così modificato dalla 27 luglio
2004, n. 188 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24
giugno 2004, n. 158
(2) Comma aggiunto dall’articolo 4 del decreto legge 24
dicembre 2003, n. 354, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 2004, n.45, di conversione del predetto decreto legge
- In conformità all’articolo 184, comma 2, i
riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni
abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in
vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
Art. 182. Ufficio del
Garante
1. Al fine di assicurare la
continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del
presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004,
il Garante:
a) può individuare i
presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive
qualifiche e nei limiti delle disponibilità di
organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad
enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori
ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente
codice;
b) può prevedere riserve
di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle
disponibilità di organico, per il personale non di
ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza
lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
CAPO III -
ABROGAZIONI
Art. 183. Norme
abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a) la legge 31 dicembre
1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre
2000, n. 325;
c) il decreto
legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto
legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e)
l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto
legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma
1, 11 e 12;
m) il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto
legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano,
altresì, abrogati:
a)
l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n.
b) l'articolo 12 della
legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma
3, della legge 6 marzo 2001, n.
d) l'articolo 16, commi
2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
e)
l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27ottobre 2000, n.
f) l'articolo 2, comma 5
quater 1, secondo e terzo periodo, deldecreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni,
in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma
4, del decreto legislativo 5 giugno 1998,n.
h) l'articolo 330
bis del decreto legislativo
16 aprile 1994, n.
i)
l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile
1981, n. 121.
4. Dalla data in cui
divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta
di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali
individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge
o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo
codice.
CAPO IV - NORME
FINALI
Art. 184. Attuazione
di direttive europee
1. Le disposizioni del presente
codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
2002.
2. Quando leggi,
regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente
codice, il riferimento si intende effettuato alle
corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di
corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le
disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
Art. 185. Allegazione
dei codici di deontologia e di buona condotta
1. L'allegato A) riporta, oltre
ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli
articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di
emanazione del presente codice.
Art. 186. Entrata in
vigore
1. Le
disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad
eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e
182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in
materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e
150, comma 2.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2003
ALLEGATI
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