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In data 28 maggio 2008 è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto Legge n. 93/2008 con il quale viene
deliberata l'esenzione dal pagamento dell'ICI, a partire
dall'acconto 2008, per le abitazioni principali
(immobili presso i quali il soggetto passivo di imposta
ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze per le
quali già si applicava l'aliquota del 4,6 per mille (un
box o posto auto e una cantina o soffitta). Fanno
eccezione, gli immobili accatastati come A1 (abitazioni
signorili), A8 (abitazioni in villa) e A9 (Castelli e
palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Vengono
esentati dal pagamento dell'ICI, per assimilazione con
l'abitazione principale: • le abitazioni concesse in uso
gratuito a parenti e affini entro il II° grado, che vi
risiedono; • le abitazioni di residenza di soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa e abitazioni
regolarmente assegnate dell'ATER; • le abitazioni di
proprietà di disabili e anziani ricoverati e residenti
in case di cura o di riposo; • le abitazioni tenute a
disposizione da un cittadino italiano residente
all'estero; • le abitazioni di proprietà di coniugi
separati, anche per il coniuge non assegnatario, a
condizione che non sia già titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione principale nello stesso comune
ove è ubicata la casa coniugale.
In tutti gli altri casi, rimangono valide le aliquote
già deliberate e rimaste invariate rispetto all'anno
d'imposta 2007. Ci sono altre novità, quali l'abolizione
della dichiarazione ICI in caso di acquisto o vendita
dell'immobile o la variazione del bollettino di conto
corrente postale con il quale eseguire l'eventuale
pagamento ICI. E' per questo, e per trovare qualsiasi
tipo di informazione, per consultare la Guida ICI 2008,
la normativa, anche degli anni passati, o per effettuare
il calcolo dell'ICI eventualmente dovuta, che la
invitiamo a visitare il nostro sito Comune di Roma -
Dipartimento II .
Preleva la guida all'ici 2008 del comune di roma
L'articolo 10, comma 2, del Dlgs n.
504/1992, prevede l'obbligo, per i soggetti passivi Ici,
di effettuare il pagamento dell'imposta dovuta per
l'anno in corso al Comune dove sono ubicati gli immobili
in due rate.
Più precisamente:
- la prima deve essere versata entro
il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente
- la seconda rata deve essere versata
dal 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata.
Il contribuente ha la facoltà di versare
l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
E' ovvio che in questo caso il calcolo dell'imposta
dovuta va effettuato applicando l'aliquota e le
detrazioni in vigore nell'anno in corso e non quelle
deliberate per l'anno precedente.
Chi è obbligato al versamento
Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
- i proprietari di fabbricati, aree
edificabili e terreni agricoli situati nel
territorio dello Stato
- i titolari di diritti reali di
godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie) sugli stessi beni
- i locatari in caso di locazione
finanziaria (leasing)
- i concessionari di aree demaniali.
In caso di leasing, il soggetto
passivo dell'imposta è il conduttore e non il titolare
del diritto di proprietà, così come in caso di
concessioni demaniali tenuto al pagamento è il
concessionario.
Come si calcola l'imposta
L'Ici viene calcolata applicando al valore degli
immobili, l'aliquota vigente nel comune cui sono situati
gli immobili.
Più precisamente, il valore degli immobili cui applicare
l'aliquota va rapportato alla quota e ai mesi di
possesso.
Pertanto, la formula da applicare è la seguente:
(Valore dell'immobile x quota di possesso x mesi
di possesso x aliquota comunale) / 12
Valore dell'immobile
La base imponibile su cui calcolare l'Ici è determinata
in maniera diversa a seconda del tipo di immobile.
In particolare, per i fabbricati iscritti in catasto, la
base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale
dell'immobile, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata:
- per 100 per i fabbricati dei gruppi
catastali A, B e C (con esclusione delle categorie
A/10 e C/1)
- per 50 per i fabbricati del gruppo
catastale D e della categoria A/10
- per 34 per i fabbricati della
categoria C/1.
Per le aree fabbricabili, la base
imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli, la base imponibile è data dal
reddito dominicale, rivalutato del 25 per cento,
moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in
catasto posseduti interamente da imprese e
contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal
costo risultante dalle scritture contabili al lordo
delle quote di ammortamento maggiorato con
l'applicazione di appositi coefficienti.
Quota di possesso
Nel caso in cui i soggetti passivi sono più di uno, l'Ici
è dovuta da ciascuno di essi in proporzione alla
rispettiva quota di possesso.
Relativamente alle parti comuni degli edifici in
condominio accatastate in via autonoma (ad esempio,
l'alloggio del portiere), l'imposta è dovuta da ciascun
condomino, mentre gli obblighi di dichiarazione sono
assolti dall'amministratore del condominio.
Mesi di possesso
L'Ici è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno
solare durante i quali si è protratta la titolarità dei
diritti reali o di godimento.
Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in
parte è computato per intero in capo al soggetto che ha
posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è
computato in capo al soggetto che ha posseduto
l'immobile per meno di 15 giorni.
Immobile adibito ad abitazione principale
Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del
contribuente è riconosciuta una detrazione dall'imposta
dovuta pari a 103,29 euro annui, da rapportare ai mesi
durante i quali sussiste tale destinazione.
Affinché possa essere riconosciuta tale detrazione
occorre che ci sia identità tra il soggetto obbligato al
pagamento dell'Ici e il soggetto che dimora abitualmente
nell'immobile.
La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di
destinazione, deve essere suddivisa in parti uguali, nel
caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano
nell'immobile, prescindendo, quindi, dalle quote di
proprietà o di diritto reale di godimento.
Relativamente alle abitazioni principali, è data al
Comune una vasta facoltà di differenziare non solo le
aliquote ma anche le detrazioni, a seconda del tipo di
contribuenti oppure del tipo di immobile e così via.
Come si versa l'imposta
In generale, l'Ici può essere versata mediante
l'utilizzo:
- del conto corrente postale
- del modello F24
- del modello F24 predeterminato.
I Comuni, inoltre, sulla base dell'autonomia
regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del Dlgs 15
dicembre 1997, n. 446, possono scegliere anche modalità
di pagamento diverse rispetto a quelle previste dalle
norme che disciplinano l'Ici.
Versamento mediante c/c postale
Ove il Comune non abbia deliberato di adottare come
forma di pagamento del tributo sistemi diversi da quello
del bollettino di conto corrente postale, i pagamenti
dell'Ici devono essere effettuati utilizzando il modello
di c/c postale approvato con il decreto ministeriale 10
dicembre 2001.
Detto modello di bollettino di conto corrente postale
deve essere utilizzato per i versamenti a favore:
- del concessionario della riscossione
- del Comune che abbia optato per la riscossione
diretta, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera n),
del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446
- del Comune che si avvalga dei servizi accessori al
conto corrente postale.
Lo stesso bollettino deve essere utilizzato anche quando
il pagamento viene effettuato presso le aziende di
credito convenzionate con il concessionario della
riscossione.
Si ricorda che l'imposta non è dovuta se l'ammontare da
corrispondere è uguale o inferiore a 2,07 euro.
Comunque, l'ente locale può deliberare un importo minimo
di pagamento superiore a detta somma.
Versamento mediante modello F24
Il pagamento dell'Ici attraverso il modello F24 può
essere effettuato, anche per via telematica, dai
soggetti titolari del codice pin fornito dall'Agenzia
delle entrate o dal soggetto dotato di chiave e password
di accesso ai servizi forniti via Entratel.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 3901 Imposta comunale sugli
immobili (ICI) per l'abitazione principale
- 3902 Imposta comunale sugli
immobili (ICI) per i terreni agricoli
- 3903 Imposta comunale sugli
immobili (ICI) per le aree fabbricabili
- 3904 Imposta comunale sugli
immobili (ICI) per gli altri fabbricati
- 3905 Imposta comunale sugli
immobili (ICI) credito ICI.
Modello F24 predeterminato
Per il versamento dell'Ici presso banche, agenzie
postali e concessionari della riscossione, è possibile
utilizzare anche il modello "F24 Predeterminato"
Il predetto modello può essere utilizzato esclusivamente
per i versamenti dell'Ici dovuta ai Comuni convenzionati
con l'Agenzia delle entrate, qualora il contribuente
effettui il pagamento non avvalendosi della facoltà di
compensazione prevista ai sensi del Dlgs n. 241/1997.
Resta ferma in ogni caso la possibilità per il
contribuente di utilizzare l'ordinario modello di
pagamento unificato F24.
Esempio di calcolo Ici
Si riporta un esempio di calcolo dell'Ici (prima e
seconda rata) dovuta su un immobile non adibito ad
abitazione principale (categoria catastale A/2).
I dati per il calcolo sono i seguenti:
- rendita catastale: 900,00 euro
- percentuale di possesso: 100 per cento (sia per il
2005 che per il 2006)
- periodo di possesso 2005: dal 1° ottobre al 31
dicembre 2005
- periodo di possesso 2006: dal 1° gennaio al 31
dicembre 2006
- aliquota deliberata dal Comune per il 2005: 5 per
mille
- aliquota deliberata dal Comune per il 2006: 5,5 per
mille.
Il calcolo dell'importo da versare come prima rata è il
seguente:
- valore immobile ai fini Ici: 900,00 x 1,05 x 100 =
94.500,00
- imposta dovuta per il 2005: 94.500,00 x 100% x 12/12 x
5/1.000 = 472,50 euro
- prima rata da versare entro il 30 giugno 2006: 472,50
x 50% = 236,25 euro.
A saldo, occorre effettuare il calcolo utilizzando
l'aliquota deliberata per il 2006 e scomputare quanto
pagato come prima rata:
- imposta dovuta per il 2006: 94.500,00 x 100% x 12/12 x
5,5/1.000 = 519,75 euro
- seconda rata da versare entro il 20 dicembre 2006:
519,75 - 236,25 = 283,50 euro.
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