Adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale: le novità della manovra 2011
"Importanti novità dalla manovra 2011 sui pagamenti rateali"
Il Dl 98/2011, articolo 23, ha infatti eliminato l’obbligo, da parte del contribuente, di fornire garanzie fideiussorie per l’accesso agli istituti dell’accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziaria per importi superiori ai 50mila euro. La novità fa seguito a quanto già introdotto in precedenza, che eliminava la necessità di garanzia fideiussoria solo per importi inferiori ai 50mila euro.
Collegamenti sponsorizzatiSe da una parte questa novità renderà più accessibile l’accesso agli istituiti di conciliazione, di contro sono state inasprite in maniera esponenziale le normative che regolano il mancato pagamento di una rata.
Fatta salva la primissima rata, che come noto è quella fondamentale per accedere alla riduzione della sanzione, il contribuente che “salta” un pagamento e non riesce a provvedere entro la scadenza successiva viene sanzionato con una maggiorazione del 60% dell’importo residuo ancora da pagare.
Va da sé che, in un contesto del genere, diventa fondamentale “partire con il piede giusto” soprattutto per le prime rate, visto che la sanzione viene calcolata non sull’importo della singola rata ma sulla somma complessiva di quanto rimane da pagare. Resta tuttavia l’impressione che sarà concesso un periodo di tolleranza ai contribuenti che si limiteranno a far “slittare” la rata, pagando cioè in ritardo ma comunque prima della scadenza della successiva. Scadenza successiva che, volendo, potrà esser saldata con ritardo ma sempre prima di quella seguente… e cosi via: da quanto emerge dalla relazione illustrativa infatti la normativa non si applica in quei casi in cui il piano di rateizzazione non è “compromesso”.
Le nuove disposizioni hanno effetto sulle definizioni non ancora perfezionate alla data del 6 luglio 2011. A questo punto, l’obbligo di fornire una garanzia bancaria rimane soltanto per gli importi superiori ai 50mila euro, dovuti però a seguito di controlli delle dichiarazioni (art 3-bis dlgs 462/97) e non riferibili quindi agli istituti dell’adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziaria.