|
Il soggetto che agisce
nell'ambito dell'esercizio di impresa o di
arte e professione, quando compie
un'operazione "attiva", consistente in una
cessione di un bene o una prestazione di
servizi, addebita al cliente l'imposta.
Viceversa, quando compie una operazione
"passiva" (acquisto) gli viene addebitata
l'imposta.
Si determina il saldo (debitorio o
creditorio) detraendo l'Iva pagata sugli
acquisti dall'Iva incassata sulle vendite,
con riferimento allo stesso periodo.
Quadro di sintesi sul trattamento iva ed
imposte dirette autoveicoli ciclomotori
La detraibilità dell'Iva sugli acquisti
soggiace, tuttavia, a regole specifiche
inerenti sia all'insieme delle operazioni
effettuate, a causa della particolare
attività svolta, alla destinazione dei
medesimi, nonché alla specificità del bene
oggetto dell'operazione.
L'articolo 19 (comma 1) del Dpr 633/72
prevede che il diritto alla detrazione
dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati sorga al momento in cui la stessa
diventa esigibile (il momento in cui
l'operazione si considera effettuata) e sia
esercitabile al più tardi con la
dichiarazione relativa al secondo anno
successivo in cui il diritto è sorto e alle
condizioni esistenti al momento della
nascita del diritto medesimo.
Per quanto riguarda gli autoveicoli,
l'articolo 19-bis1 ne stabilisce la
indetraibilità "oggettiva", nel senso che
essa è indipendente dall'attività svolta dal
soggetto Iva e non tiene conto dell'inerenza
dell'acquisto.
Più specificatamente, si può dire che le
limitazioni a tale detrazione possono essere
di due specie: la prima oggettiva, legata al
tipo di veicolo, la seconda dipendente dalla
natura delle operazioni nelle quali vengono
impiegati gli autoveicoli stessi.
Autoveicoli speciali
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 19-bis1
stabilisce che la detraibilità dell'imposta
relativa agli "autoveicoli speciali", quale
ne sia la cilindrata, nonché dei relativi
componenti e ricambi, è ammessa se i beni
formano "oggetto dell'attività propria
dell'impresa o sono destinati ad essere
esclusivamente utilizzati come strumentali
nell'attività propria dell'impresa ed è in
ogni caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni".
Per "autoveicoli speciali" si devono
intendere quelli destinati al trasporto
persone e di cose, carrozzati a pianale o a
cassone, con cabina profonda o a furgone
anche fenestrato, con motore di cilindrata
superiore a 2.000 centimetri cubici e, se
con motore a diesel, superiore a 2.500
centimetri cubici (tabella B, lettera e),
Dpr 633/72).
La circolare 25/364695 del 3/8/79 precisò
che per "beni oggetto dell'attività
propria dell'impresa devono intendersi
quelli il cui impiego qualifica e realizza
l'attività normalmente esercitata
(commercio, lavorazione, noleggio, locazione
finanziaria, ecc.) e per beni strumentali
utilizzati nell'esercizio dell'attività
propria ... quelli impiegati esclusivamente
come mezzo per l'esercizio di detta attività
e, pertanto, diversamente dai primi,
inidonei, come tali, a qualificare la natura
dell'attività svolta. Per attività propria
dell'impresa si deve ritenere, come si è già
avuto occasione di precisare, quella che
normalmente ed abitualmente viene esercitata
dall'imprenditore e non quindi quella svolta
in maniera occasionale o, comunque, di
scarsa rilevanza nell'ambito dell'impresa".
La circolare 48 del 10/02/1998, sebbene
nell'ambito delle imposte dirette, ha
precisato che si considerano "utilizzati
esclusivamente come beni strumentali
nell'attività propria dell'impresa i veicoli
senza i quali l'attività stessa non può
essere esercitata (rientrano, ad esempio,
nella fattispecie in esame le autovetture
per le imprese che effettuano attività di
noleggio delle stesse, gli aeromobili da
turismo e le imbarcazioni da diporto
utilizzati dalle scuole per l'addestramento
al volo e alla navigazione)".
Autoveicoli indicati nell'articolo 54,
lettere a) e c) del Dlgs 285/92 (Nuovo
codice della strada)
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1
del Dpr 633/72 stabilisce che l'imposta
relativa a tali autoveicoli non è ammessa in
detrazione.
Inoltre la lettera e) dello stesso articolo
stabilisce che per la stessa tipologia di
autoveicoli non è consentita la detrazione
relativa alle prestazioni di transito
stradale.
Gli autoveicoli in questione sono quelli
destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo nove posti, compreso il conducente,
nonché quelli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate
(o a 4,5 tonnellate se a trazione elettrica
o a batteria), destinati al trasporto di
persone e di cose, capaci di contenere al
massimo nove posti compreso quello del
conducente.
Tuttavia, sono previste le seguenti deroghe:
- l'imposta è detraibile
se il veicolo rientra nell'oggetto
dell'attività d'impresa (come sopra
specificato)
- l'imposta è detraibile
se il veicolo è adibito a "uso
pubblico". L'uso pubblico deve essere
riconosciuto da un atto emanato dalla
pubblica amministrazione (circolare 48/E
del 10/2/1998). Il possibile esercizio
della detrazione per tale fattispecie è
in pratica superata nel caso di
"servizio di taxi", effettuandosi
operazioni attive "esenti" determinanti
l'indetraibilità relativa dell'Iva sugli
acquisti (pro-rata di detraibilità -
articolo 10, n. 14, Dpr 633/72)
- la detrazione è ammessa
per gli agenti o rappresentanti di
commercio (articolo 19-bis1,
comma 1, lettera c, ultimo periodo) (per
l'assimilazione, si consideri la
risoluzione ministeriale 267
dell'11/11/1995 e la circolare
ministeriale 48 del 10/2/98). A tale
proposito, va ricordata la risoluzione
34/E del 13/02/2003, che ha riconosciuto
la detraibilità totale anche qualora
l'attività di agente o rappresentante di
commercio venga svolta in forma
societaria
- l'articolo 30, comma 4,
della legge 388/2000 stabilì che l'indetraibilità
oggettiva per gli autoveicoli qui
individuati poteva essere applicata a
tutto il 31/12/2001. Tale termine è
stato poi prorogato varie volte, fra cui
al 31/12/2004 dal comma 17 dell'articolo
2 della legge 350/2003, nonché dal comma
503 dell'articolo 1 della legge 311/2004
(Finanziaria 2005) a tutto il
31/12/2005. La norma originaria ha
introdotto, altresì, probabilmente nelle
more della definitiva abolizione, la
riduzione della indetraibilità di
principio al 90 per cento per tutti i
veicoli sopra indicati, mentre ha
ridotto la stessa al 50 per cento per
quelli non a combustione interna (cioè
elettrici), sempre che il veicolo non
sia oggetto dell'attività dell'impresa.
La Finanziaria 2006 (legge
266/2005, articolo 1, comma 125) ha
ulteriormente prorogato l'abolizione dell'indetraibilità
oggettiva di principio a tutto il
31/12/2006.
Inoltre, è stata disposta la parziale
riduzione dal 90 all'85 per cento (quella
relativa al 50 per cento è rimasta
invariata).
In tale caso, il corrispettivo della
successiva cessione è rilevante ai fini Iva
nella misura del 15 per cento (oppure del 50
per cento). Infatti, si dovrà assumere come
base imponibile il valore di vendita
moltiplicato per la percentuale di
detraibilità di cui si è usufruito
all'acquisto.
Esempio:
Autoveicolo acquistato a 12.000 euro, Iva
20% = 2.400, detraibile 15% = 360
Rivenduto a 5.000 euro, Iva normale al 20% =
1.000
Base imponibile = 15% di 5.000 = 750
Iva 20% di 750 = 150
(articolo 30, comma 5, legge 388/2000 e
circolare 7/E del 26/1/2001, paragrafo 9.2).
Resta evidente che, in tale fattispecie, non
è applicabile il disposto del n. 27-quinquies
dell'articolo 10 del Dpr 633/72, in quanto
questo dispone la cessione in esenzione dei
"beni acquistati o importati senza il
diritto alla detrazione totale della
relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2".
Ricordiamo inoltre che, in relazione a
operazioni collegate agli autoveicoli con
detraibilità parziale, la circolare 1/E del
3/1/2001 ribadisce "la indetraibilità
totale dell'imposta afferente gli acquisti
degli altri beni e servizi indicati nel
citato art. 19-bis 1, quali i pezzi di
ricambio, le prestazioni di custodia,
manutenzione e riparazione dei veicoli".
Infatti, "per quanto concerne l'imposta
relativa all'acquisto ed all'importazione di
carburanti e lubrificanti destinati ai
veicoli in questione, sulla base di quanto
previsto nella <> degli
organismi comunitari, sopra richiamata, si
deve ritenere che resti immutato il regime
di totale indetraibilità dell'imposta già
applicabile nella vigenza delle precedenti
disposizioni. Il legislatore ha infatti
inteso concedere un parziale, e peraltro
limitato,esercizio della detrazione
esclusivamente in relazione all'acquisto dei
veicoli, mentre ha escluso totalmente
l'esercizio di tale diritto in relazione
all'imposta afferente gli acquisti di altri
beni e servizi connessi all'utilizzo degli
stessi" (vedasi anche circolare
41/2005).
Inoltre, la circolare 58 del 2001 ha
riconosciuto la detrazione parziale anche
nel caso si operi attraverso contratti di
autonoleggio, indipendentemente dalla durata
del contratto.
Per altri tipi di veicoli di qualsiasi
cilindrata (ad esempio, autocarri), la
detraibilità è totale.
L'Iva relativa all'acquisto di autoveicoli
speciali (articolo 54, lettera g), del
Codice della strada) utilizzati come
"autoveicolo per uso ufficio" è detraibile
(risoluzione n. 179 del 12/11/2001).
Tuttavia, "occorre che il veicolo sia
utilizzato conformemente alla destinazione
risultante dall'omologazione come
autoveicolo per uso ufficio e, quindi, nella
concreta realtà produttiva, per soddisfare
esigenze aziendali di avere uffici
amministrativi mobili, come tali
suscettibili di essere spostati, per
esempio, in occasione di mostre, fiere o
manifestazioni commerciali promozionali in
genere".
Va inoltre rilevato che la lettera d)
dell'articolo 19-bis1 specifica che "l'imposta
relativa all'acquisto o all'importazione di
carburanti e lubrificanti destinati ad
autovetture e veicoli ... è ammessa in
detrazione se è ammessa in detrazione
l'imposta relativa all'acquisto,
all'importazione o all'acquisizione mediante
contratti di locazione finanziaria, di
noleggio e simili di detti autovetture,
veicoli...".
Infine, va ricordato che, a norma del comma
6 dell'articolo 30 della legge 388/2000, il
regime del margine si applica "anche alle
cessioni dei veicoli per l'acquisto dei
quali ha trovato applicazione la
disposizione di cui al comma 5 del presente
articolo".
In pratica, ciò vuol dire che il regime del
margine dei beni usati si applica anche ai
veicoli per i quali si è operata la
detrazione parziale stabilita dal comma 5
dell'articolo 30 della legge 388/2000 (così
come modificato dalla Finanziaria 2006).
La cessione occasionale rientra nel regime
analitico e non in quello globale.
In questo ultimo caso, l'Iva ridotta
applicata, immediatamente indetraibile per
l'acquirente, si sommerà al costo d'acquisto
ai fini della determinazione del margine
(combinato disposto dei commi 4 e 6
dell'articolo 36 del decreto legge 41/95).
Consulta la guida autoveicoli
FONTE:
FISCOOGGI |