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Acconto Iva  scade il 27 dicembre ecco come calcolarlo

Entro il  27 dicembre scade il termine ultimo per effettuare il versamento dell'acconto Iva, adempimento introdotto dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

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E' dovuto in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni riguardanti l'ultimo mese o l'ultimo trimestre dell'anno; in particolare, si tratta delle liquidazioni relative al mese di dicembre (per i contribuenti mensili), al trimestre ottobre-dicembre (per i contribuenti trimestrali ordinari), al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali "speciali" di cui all'articolo 74 del Dpr n. 633/1972.

I metodi di calcolo

Al fine di poter determinare se il contribuente è tenuto al pagamento dell'acconto dell'Iva, esistono  tre metodi  di calcolo, basati rispettivamente sul "dato storico", sul dato "previsionale", su una liquidazione anticipata al 20 dicembre (dato "reale").
 

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Storico
Si versa l'88 per cento dell'ultima liquidazione periodica Iva del 2005.
Per i contribuenti mensili si assume il debito maturato nel mese di dicembre 2005, maggiorato dell'eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale (Iva/2005).
Per i contribuenti trimestrali si assume il saldo annuale o l'importo a debito risultante per il quarto trimestre 2005 comprensivi dell'acconto e del conguaglio a saldo annuale.
Se nell'anno precedente il versamento dell'acconto è stato maggiore di quanto dovuto determinando così un credito finale, si assume come riferimento l'imposta dovuta per l'ultima liquidazione periodica dell'anno (acconto versato per l'anno precedente meno credito risultante dalla dichiarazione annuale).
Ovviamente, in caso di credito d'imposta non è dovuto alcun versamento.

I contribuenti che erano mensili nel 2005 e che sono diventati trimestrali a partire dal 2005 (non avendo superato in tale anno 516.456,90 euro di fatturato, ovvero 309.874,14 euro se esercenti attività di prestazioni di servizi), calcolano l'acconto applicando la percentuale dell'88 per cento all'imposta dovuta per gli ultimi tre mesi del 2005 (liquidazione di ottobre, novembre, dicembre: righi VH10,VH11 e VH12 del modello Iva/2005).
Per i contribuenti che sono invece diventati mensili nel corso del 2005, la base di calcolo cui applicare la percentuale dell'88 per cento è pari a un terzo dell'imposta dovuta a saldo in sede di dichiarazione annuale Iva per il 2005, aumentata dell'acconto versato per il medesimo anno. Il dato storico sarà pari, quindi, all'importo indicato nel rigo VL33 del modello Iva/2005, incrementato dell'acconto versato per il 2005. Se, invece, il saldo derivante dalla dichiarazione annuale è a credito (VL32), la base di calcolo sarà data dall'acconto versato al netto del credito.

Previsionale
E' dovuto l'88 per cento del debito che si prevede di dover versare nella liquidazione per dicembre 2005 o per l'ultimo trimestre 2005.
Nessun versamento quindi è dovuto da chi prevede di concludere l'anno a credito.

Reale (o delle operazioni effettuate ed esigibili)
E' dovuto il 100 per cento dell'imposta risultante a debito da una liquidazione periodica al 20 dicembre 2005, riferita al periodo:
- dal 1° al 20 dicembre 2005 per i mensili
- dal 1° ottobre al 20 dicembre 2005 per i trimestrali.
 

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Per stabilire se l'acconto è dovuto il contribuente deve verificarlo secondo i tre metodi di calcolo sopraesposti: qualora il risultato sia positivo per tutti e tre i metodi, il versamento va effettuato nella misura dall'ammontare minore come sopra determinato.
In ogni caso, non sono previste rateizzazioni, mentre l'importo da versare può essere compensato con crediti di altri tributi e contributi.

Contabilità separate
Il versamento dell'acconto deve essere eseguito per tutte le attività gestite con contabilità separate compensando gli importi a debito con quelli a credito.

Controllanti e controllate
L'acconto deve essere versato dalla controllante per sé e per le controllate, sommando algebricamente gli elementi risultanti dalle liquidazioni di ciascuna partecipante, se il gruppo non ha subito modificazioni. Le società che facevano parte di un gruppo Iva nell'anno precedente ma non partecipano più allo stesso gruppo nell'anno in corso, determinano l'acconto autonomamente.

Eredi
Gli eredi devono provvedere entro sei mesi dal decesso del soggetto obbligato. Se il decesso avviene entro quattro mesi dalla scadenza, senza il versamento dell'acconto, gli eredi possono sanare l'omesso versamento, senza alcuna maggiorazione, entro sei mesi dal decesso.

Procedure concorsuali
Nessuna disposizione specifica è prevista in caso di procedure concorsuali, per cui anche il curatore fallimentare deve adempiere a tale obbligo.

Modalità di versamento
Il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto deve essere effettuato tramite il modello F24, da presentare in banca, in posta o presso i concessionari della riscossione.


Questi i codici tributo da utilizzare:
- contribuenti mensili, 6013
- contribuenti trimestrali, 6035.

Casi di esclusione dal versamento dell'acconto
Se il contribuente ha una dichiarazione a credito per il 2005 e non presume un debito per il 2005 non è tenuto al versamento dell'acconto.
Oltre ai vari casi di esonero previsti specificatamente in ragione della peculiarità dell'attività svolta, si è esonerati anche:

  • se l'attività è stata intrapresa nel corso del 2005
  • se l'attività è cessata entro il 30/09/2006, per i contribuenti trimestrali, o entro il 30/11/2006, per i contribuenti mensili
  • se la società è estinta per fusione o incorporazione entro il 30/09/2006, se trimestrale, o entro il 30/11/2006, se mensili
  • se l'importo dovuto è inferiore a 103,29 euro.

Se non si effettua il versamento dovuto
Se si omette di versare l'acconto dovuto entro i termini stabiliti si incorre nella sanzione amministrativa del 30 per cento.
Qualora si desideri regolarizzare il mancato versamento, ci si può avvalere del ravvedimento operoso. La sanzione è ridotta:

  • al 3,75 per cento se il pagamento viene effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza
  • al 6 per cento se il versamento viene effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione.
 
 

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dottore commercialista revisore contabile

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