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Entro il 27
dicembre scade il termine ultimo per effettuare il
versamento dell'acconto Iva, adempimento introdotto
dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
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E' dovuto in relazione
alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle
liquidazioni riguardanti l'ultimo mese o l'ultimo
trimestre dell'anno; in particolare, si tratta delle
liquidazioni relative al mese di dicembre (per i
contribuenti mensili), al trimestre ottobre-dicembre
(per i contribuenti trimestrali ordinari), al quarto
trimestre per i contribuenti trimestrali "speciali" di
cui all'articolo 74 del Dpr n. 633/1972.
I metodi di calcolo
Al fine di poter
determinare se il contribuente è tenuto al pagamento
dell'acconto dell'Iva, esistono tre metodi
di calcolo, basati rispettivamente sul "dato storico",
sul dato "previsionale", su una liquidazione anticipata
al 20 dicembre (dato "reale").
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OPERATORE
Storico
Si versa l'88 per cento dell'ultima liquidazione
periodica Iva del 2005.
Per i contribuenti mensili si assume il debito maturato
nel mese di dicembre 2005, maggiorato dell'eventuale
conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale
(Iva/2005).
Per i contribuenti trimestrali si assume il saldo
annuale o l'importo a debito risultante per il quarto
trimestre 2005 comprensivi dell'acconto e del conguaglio
a saldo annuale.
Se nell'anno precedente il versamento dell'acconto è
stato maggiore di quanto dovuto determinando così un
credito finale, si assume come riferimento l'imposta
dovuta per l'ultima liquidazione periodica dell'anno
(acconto versato per l'anno precedente meno credito
risultante dalla dichiarazione annuale).
Ovviamente, in caso di credito d'imposta non è dovuto
alcun versamento.
I contribuenti che erano mensili nel 2005 e che sono
diventati trimestrali a partire dal 2005 (non avendo
superato in tale anno 516.456,90 euro di fatturato,
ovvero 309.874,14 euro se esercenti attività di
prestazioni di servizi), calcolano l'acconto applicando
la percentuale dell'88 per cento all'imposta dovuta per
gli ultimi tre mesi del 2005 (liquidazione di ottobre,
novembre, dicembre: righi VH10,VH11 e VH12 del modello
Iva/2005).
Per i contribuenti che sono invece diventati mensili nel
corso del 2005, la base di calcolo cui applicare la
percentuale dell'88 per cento è pari a un terzo
dell'imposta dovuta a saldo in sede di dichiarazione
annuale Iva per il 2005, aumentata dell'acconto versato
per il medesimo anno. Il dato storico sarà pari, quindi,
all'importo indicato nel rigo VL33 del modello Iva/2005,
incrementato dell'acconto versato per il 2005. Se,
invece, il saldo derivante dalla dichiarazione annuale è
a credito (VL32), la base di calcolo sarà data
dall'acconto versato al netto del credito.
Previsionale
E' dovuto l'88 per cento del debito che si prevede di
dover versare nella liquidazione per dicembre 2005 o per
l'ultimo trimestre 2005.
Nessun versamento quindi è dovuto da chi prevede di
concludere l'anno a credito.
Reale (o delle operazioni effettuate ed
esigibili)
E' dovuto il 100 per cento dell'imposta risultante a
debito da una liquidazione periodica al 20 dicembre
2005, riferita al periodo:
- dal 1° al 20 dicembre 2005 per i mensili
- dal 1° ottobre al 20 dicembre 2005 per i trimestrali.
Se hai un dubbio nel
calcolare l'acconto iva puoi chiamare il nostro
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Per stabilire se
l'acconto è dovuto il contribuente deve verificarlo
secondo i tre metodi di calcolo sopraesposti: qualora il
risultato sia positivo per tutti e tre i metodi, il
versamento va effettuato nella misura dall'ammontare
minore come sopra determinato.
In ogni caso, non sono previste rateizzazioni, mentre
l'importo da versare può essere compensato con crediti
di altri tributi e contributi.
Contabilità separate
Il versamento dell'acconto deve essere eseguito per
tutte le attività gestite con contabilità separate
compensando gli importi a debito con quelli a credito.
Controllanti e controllate
L'acconto deve essere versato dalla controllante per sé
e per le controllate, sommando algebricamente gli
elementi risultanti dalle liquidazioni di ciascuna
partecipante, se il gruppo non ha subito modificazioni.
Le società che facevano parte di un gruppo Iva nell'anno
precedente ma non partecipano più allo stesso gruppo
nell'anno in corso, determinano l'acconto autonomamente.
Eredi
Gli eredi devono provvedere entro sei mesi dal decesso
del soggetto obbligato. Se il decesso avviene entro
quattro mesi dalla scadenza, senza il versamento
dell'acconto, gli eredi possono sanare l'omesso
versamento, senza alcuna maggiorazione, entro sei mesi
dal decesso.
Procedure concorsuali
Nessuna disposizione specifica è prevista in caso di
procedure concorsuali, per cui anche il curatore
fallimentare deve adempiere a tale obbligo.
Modalità di versamento
Il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto deve
essere effettuato tramite il modello F24, da presentare
in banca, in posta o presso i concessionari della
riscossione.
Questi i codici tributo da utilizzare:
- contribuenti mensili, 6013
- contribuenti trimestrali, 6035.
Casi di esclusione dal versamento dell'acconto
Se il contribuente ha una dichiarazione a credito per il
2005 e non presume un debito per il 2005 non è tenuto al
versamento dell'acconto.
Oltre ai vari casi di esonero previsti specificatamente
in ragione della peculiarità dell'attività svolta, si è
esonerati anche:
- se l'attività è stata intrapresa nel
corso del 2005
- se l'attività è cessata entro il
30/09/2006, per i contribuenti trimestrali, o entro il
30/11/2006, per i contribuenti mensili
- se la società è estinta per fusione o
incorporazione entro il 30/09/2006, se trimestrale, o
entro il 30/11/2006, se mensili
- se l'importo dovuto è inferiore a
103,29 euro.
Se non si effettua il versamento
dovuto
Se si omette di versare l'acconto dovuto entro i termini
stabiliti si incorre nella sanzione amministrativa del
30 per cento.
Qualora si desideri regolarizzare il mancato versamento,
ci si può avvalere del ravvedimento operoso. La sanzione
è ridotta:
- al 3,75 per cento se il pagamento
viene effettuato entro i 30 giorni successivi alla
scadenza
- al 6 per cento se il versamento viene
effettuato entro il termine per la presentazione della
dichiarazione annuale relativa all'anno nel quale è
stata commessa la violazione.
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