Cessione Azienda - guida operativa agli adempimenti per la registrazione contratti in forma privata

 

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La Cessione d'azienda

Guida degli adempimenti necessari per la registrazione

La cessione d'azienda è considerata come cessione di un bene unitario, che produce una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile.

La plusvalenza o la minusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il valore netto dell'azienda.

Il corrispettivo è quello complessivo stabilito contrattualmente, comprensivo dell'eventuale prezzo dell'avviamento e dell'eventuale prezzo dei beni che, se ceduti autonomamente, danno luogo a ricavi e non a plusvalenze (ris. 8.2.1979, n. 9/199).

Il valore netto dell'azienda corrisponde al patrimonio netto, cioè alla differenza tra il valore delle attività, al netto degli ammortamenti e delle altre rettifiche di valore, e il valore delle passività. Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile o della minusvalenza deducibile rilevano i valori fiscalmente riconosciuti e non già quelli contabili.

Se la cessione avviene nel corso del periodo d'imposta, ai fini della determinazione del reddito del cedente:

- gli ammortamenti vanno ragguagliati ai giorni intercorsi tra l'inizio del periodo d'imposta e la data della cessione (circ. 19.12.1997, n. 320/E); - lo stesso ragguaglio si applica al costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili per determinare il limite di deduzione nell'esercizio delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione (circ. 10.6.1981, n. 9/806); - i fondi di previdenza e quelli per il TFR si trasferiscono al cessionario con il rapporto di lavoro cui afferiscono (circ. 19.12.1997, n. 320/E); - il fondo per rischi su crediti non si trasferisce al cessionario (tuttavia, per la parte tassata, concorre, come passività, a formare il valore netto dell'azienda) (circ. 19.12.1997, n. 320/E); - le cessioni di beni-merce effettuate nell'esercizio della cessione possono essere valutate a un costo determinato in proporzione alle stratificazioni del magazzino (circ. 19.12.1997, n. 320/E).

In via ordinaria la minusvalenza è interamente deducibile o la plusvalenza interamente imponibile nell'esercizio di competenza, cioè in quello in cui si produce l'effetto traslativo dell'azienda, indipendentemente dalla percezione del corrispettivo. Tuttavia, se l'azienda ceduta è stata posseduta per almeno tre anni, la plusvalenza può essere tassata in quote costanti, da due a cinque a scelta del contribuente, partendo dall'esercizio di realizzo. La scelta va effettuata nel primo esercizio e non può essere modificata, ma in caso di successiva cessazione dell'attività d'impresa le quote residue concorrono interamente nell'esercizio di cessazione.

  scarica il modello del contratto di cessione d'azienda in formato word

 

I documenti della cessione d'azienda ( adempimenti e documenti necessari )

Come Registrare il contratto di cessione d'azienda

  1. AUTOLIQUIDAZIONE:

    Prima di recarsi all'Ufficio delle Entrate effettuare il pagamento delle imposte dovute mediante modelloF23 (Allegato "A") presso una qualsiasi Agenzia di Credito o Ufficio Postale con le seguenti modalità:

     

    1. Compilare la sezione DATI ANAGRAFICI con le generalità delle parti contraenti complete dei codici fiscali;

    2. Nella sezione DATI DEL VERSAMENTO indicare:

      • Il Codice Ufficio.........

      • La causale RP

      • L'ANNO di sottoscrizione del contratto

      • I CODICI TRIBUTO con i relativi importi.

    A titolo esemplificativo si riportano i codici tributi da utilizzare per i più diffusi contratti con la relativa tassazione:

    Consulta la nostra banca dati codice F23

     

    Tipo

    Codici

    locazione abitazione (nuovo contratto)

    115T 2% del canone annuo

    locazione abitazione (nuovo contratto)

    107T 2% intero corrispettivo

    locazione fondo rustico

    108T 0,5% intero corrispettivo

    comodato

    109T Euro 168, 00  (tassa fissa)

    costituzione associazione

    109T Euro 168, 00  (tassa fissa)

    preliminare compravendita

    109T 0,5% della caparra e 3% degli acconti prezzo

    cessione azienda

    109T 3% del corrispettivo

    affitto o gestione azienda da persona fisica

    109T 3% dell'intero corrispettivo

    affitto o gestione azienda da soggetto I.V.A.

    109T Euro 168, 00  (tassa fissa)

    Per le locazioni di immobile l'importo minimo dell'imposta è di Euro 67,00 e per gli altri contratti Euro 168, 00 ; questi importi, detti tasse fisse, restano completi dei decimali mentre gli altri importi, calcolati in percentuale, vanno arrotondati all'unità di Euro. Il termine per la registrazione è di trenta giorni per i contratti di locazione di immobile e venti giorni per gli altri contratti. In caso di registrazione tardiva va applicata la sanzione in ragione del 15% entro novanta giorni dalla sottoscrizione, 24 % entro l'anno e 120% oltre l'anno, utilizzando il codice tributo 671T. Sempre in caso di registrazione tardiva sono dovuti anche gli interessi nella misura del 3% entro l'anno (calcolato semestralmente all'1,50%) o del 6% oltre l'anno (calcolato con maturazione giornaliera).

     

  2. PER LA REGISTRAZIONE OCCORRONO:

    Registriamo telematicamente in poco tempo il tuo contratto di cessione. per informazioni 06452213497

     

    1. Due originali oppure un originale e una fotocopia (nel secondo caso verrà restituita copia autentica soggetta al pagamento di diritti di copia mediante marche da bollo in ragione di Euro 12,40);

    2. Marche da bollo da Euro 14.64 da applicare su originali e copie ogni quattro facciate scritte e comunque ogni cento righe. Sugli allegati vanno applicate le marche da bollo, nello stesso modo, iniziando dalla prima pagina;

    3. Modello 69, richiesta di registrazione, in duplice esemplare (allegato "B");

    4. Copia del mod. F23 pagato come sopra.

    Una volta applicate le marche da bollo e annullate le stesse con la medesima data di stipula del contratto, riempiti gli stampati, effettuato il pagamento, il contratto, unitamente agli allegati in esso citati o eventualmente richiesti, va presentato agli sportelli competenti munendosi di apposito numero d'ordine. La restituzione dell'esemplare debitamente stampigliato con il numero e la data di registrazione avviene immediatamente.

     

  3. RINNOVI, PROROGHE E RISOLUZIONI CONTRATTI DI LOCAZIONE

    Utilizzare il Modello F23 come sopra specificato. I versamenti per rinnovo annuale contratto di locazione (versare il 2% dell'effettivo canone annuo con il codice tributo 112T) vanno conservati dal contribuente mentre quelli per proroga del periodo scaduto (codice tributo 114T e stessa aliquota) e risoluzione del contratto (codice tributo 113T Euro 67,00) vanno prodotti all'Ufficio presso il quale è stata effettuata la registrazione).

    Per una guida approfondita sulle locazioni cliccate qui

     

  4. MODELLI

    E' possibile utilizzare i modelli allegati alla presente guida e/o loro fotoriproduzioni; sono inoltre disponibili presso gli sportelli degli Uffici delle Entrate e, limitatamente al mod. F23, presso le Banche.

    ATTENZIONE ALCUNI CONSIGLI

    Quando si effettua una cessione di azienda, il primo problema che ci si pone e' a quale prezzo bisogna venderla per non avere accertamenti fiscali sul valore di cessione? La regola generale per non avere accertamenti e' calcolare il valore in base alla seguente semplice formula:

    Reddito dichiarato sull'ultima dichiarazione dei redditi X 3

    esempio: ultimo reddito dichiarato € 10.000,00 x 3 = € 30.000,00 (valore di cessione).

    Abbiamo predisposto un comodo file excel per il calcolo del valore di avviamento per una Pmi  per scaricare il file  clicca sul pulsante sotto

    FILE EXCEL PER CALCOLO VALORE AVVIAMENTO

     

    Un'altro problema che ci si pone e' quello del Contratto di locazione dell'immobile ove si svolge l'attivita'. E' Necessario richiedere l'autorizzazione al proprietario oppure fare un nuovo contratto? assolutamente no.

    Ai sensi dell'art. 36 della L. 398/1978 il conduttore puo' cedere il contratto di locazione, inoltre l'art.5 della Legge 27/01/1963 n.10 a tutela dell'avviamento, stabilisce che il contratto di locazione viene ceduto insieme all'azienda, l'unico obbligo e' quello di comunicare al proprietario l'avvenuta cessione con lettera raccomandata A.R., quest'ultimo si puo' oppore entro 15gg dal ricevimento solo per gravi motivi.

    Un'altra problematica altrettanto importante e' la responsabilità del cessionario per i debiti contratti dal cedente,in linea generale indipendentemente dai patti contrattuali il cessionario e' obbligato in solido per i debiti pregressi del cedente art.2560 cc per cui bisogna valutare attentamente la posizione debitoria del cedente.

    Se avete consigli suggerimenti o quesiti chiamate il numero 06 452213497

    calcolare il ravvedimento per registrazioni in ritardo


 

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dottore commercialista revisore contabile

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