La Cessione d'azienda
Guida
degli adempimenti necessari per la registrazione
La cessione d'azienda è considerata come cessione di un bene
unitario, che produce una plusvalenza imponibile o una minusvalenza
deducibile.
La plusvalenza o la minusvalenza si determina come differenza tra
il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori di diretta
imputazione, e il valore netto dell'azienda.
Il corrispettivo è quello complessivo stabilito contrattualmente,
comprensivo dell'eventuale prezzo dell'avviamento e dell'eventuale
prezzo dei beni che, se ceduti autonomamente, danno luogo a ricavi e
non a plusvalenze (ris. 8.2.1979, n. 9/199).
Il valore netto dell'azienda corrisponde al patrimonio netto,
cioè alla differenza tra il valore delle attività, al netto degli
ammortamenti e delle altre rettifiche di valore, e il valore delle
passività. Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile
o della minusvalenza deducibile rilevano i valori fiscalmente
riconosciuti e non già quelli contabili.
Se la cessione avviene nel corso del periodo d'imposta, ai fini
della determinazione del reddito del cedente:
- gli ammortamenti vanno ragguagliati ai giorni intercorsi tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data della cessione (circ.
19.12.1997, n. 320/E); - lo stesso ragguaglio si applica al costo
complessivo dei beni materiali ammortizzabili per determinare il
limite di deduzione nell'esercizio delle spese di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e trasformazione (circ. 10.6.1981, n.
9/806); - i fondi di previdenza e quelli per il TFR si trasferiscono
al cessionario con il rapporto di lavoro cui afferiscono (circ.
19.12.1997, n. 320/E); - il fondo per rischi su crediti non si
trasferisce al cessionario (tuttavia, per la parte tassata,
concorre, come passività, a formare il valore netto dell'azienda)
(circ. 19.12.1997, n. 320/E); - le cessioni di beni-merce effettuate
nell'esercizio della cessione possono essere valutate a un costo
determinato in proporzione alle stratificazioni del magazzino (circ.
19.12.1997, n. 320/E).
In via ordinaria la minusvalenza è interamente deducibile o la
plusvalenza interamente imponibile nell'esercizio di competenza,
cioè in quello in cui si produce l'effetto traslativo dell'azienda,
indipendentemente dalla percezione del corrispettivo. Tuttavia, se
l'azienda ceduta è stata posseduta per almeno tre anni, la
plusvalenza può essere tassata in quote costanti, da due a cinque a
scelta del contribuente, partendo dall'esercizio di realizzo. La
scelta va effettuata nel primo esercizio e non può essere
modificata, ma in caso di successiva cessazione dell'attività
d'impresa le quote residue concorrono interamente nell'esercizio di
cessazione.
I
documenti della cessione d'azienda
( adempimenti e documenti necessari )
Come Registrare il contratto di cessione
d'azienda
-
AUTOLIQUIDAZIONE:
Prima di recarsi
all'Ufficio delle Entrate effettuare il pagamento delle imposte
dovute mediante modelloF23 (Allegato
"A") presso una qualsiasi Agenzia di Credito o Ufficio Postale
con le seguenti modalità:
-
Compilare la sezione DATI
ANAGRAFICI con le generalità delle parti contraenti complete
dei codici fiscali;
-
Nella sezione DATI DEL
VERSAMENTO indicare:
-
Il Codice Ufficio.........
-
La causale RP
-
L'ANNO di sottoscrizione
del contratto
-
I CODICI TRIBUTO con i
relativi importi.
A titolo esemplificativo si riportano
i codici tributi da utilizzare per i più diffusi contratti con la
relativa tassazione:
Consulta la nostra banca dati codice F23
|
Tipo |
Codici |
|
locazione abitazione (nuovo
contratto) |
115T 2% del canone annuo |
|
locazione abitazione (nuovo
contratto) |
107T 2% intero corrispettivo |
|
locazione fondo rustico |
108T 0,5% intero corrispettivo |
|
comodato |
109T Euro 168, 00 (tassa fissa) |
|
costituzione associazione |
109T Euro 168, 00 (tassa fissa) |
|
preliminare compravendita |
109T 0,5% della caparra e 3%
degli acconti prezzo |
|
cessione azienda |
109T 3% del corrispettivo
|
|
affitto o gestione azienda da
persona fisica |
109T 3% dell'intero
corrispettivo |
|
affitto o gestione azienda da
soggetto I.V.A. |
109T Euro 168, 00 (tassa fissa)
|
Per le locazioni di immobile
l'importo
minimo dell'imposta è di Euro
67,00 e per gli altri
contratti Euro 168, 00 ; questi importi, detti tasse fisse, restano
completi dei decimali mentre gli altri importi, calcolati in
percentuale, vanno arrotondati all'unità di Euro. Il termine per la
registrazione è di trenta giorni per i contratti di locazione di immobile e
venti giorni per gli altri contratti. In caso di registrazione
tardiva va applicata la sanzione in ragione del 15% entro novanta
giorni dalla sottoscrizione, 24 % entro l'anno e 120% oltre l'anno,
utilizzando il codice tributo 671T. Sempre in caso di registrazione
tardiva sono dovuti anche gli interessi nella misura del 3% entro
l'anno (calcolato semestralmente all'1,50%) o del 6% oltre l'anno
(calcolato con maturazione giornaliera).
-
PER LA REGISTRAZIONE OCCORRONO:
Registriamo telematicamente in poco tempo il tuo contratto di
cessione. per informazioni 06452213497
-
Due originali oppure un originale
e una fotocopia (nel secondo caso verrà restituita copia autentica
soggetta al pagamento di diritti di copia mediante marche da bollo
in ragione di Euro 12,40);
-
Marche da bollo da
Euro 14.64
da
applicare su originali e copie ogni quattro facciate scritte e
comunque ogni cento righe. Sugli allegati vanno applicate le
marche da bollo, nello stesso modo, iniziando dalla prima pagina;
-
Modello 69, richiesta di
registrazione, in duplice esemplare (allegato
"B");
-
Copia del mod. F23 pagato come
sopra.
Una volta applicate le marche da bollo e
annullate le stesse con la medesima data di stipula del contratto,
riempiti gli stampati, effettuato il pagamento, il contratto,
unitamente agli allegati in esso citati o eventualmente richiesti,
va presentato agli sportelli competenti munendosi di apposito numero
d'ordine. La restituzione dell'esemplare debitamente stampigliato
con il numero e la data di registrazione avviene immediatamente.
-
RINNOVI, PROROGHE E RISOLUZIONI CONTRATTI DI
LOCAZIONE
Utilizzare il Modello F23 come sopra
specificato. I versamenti per rinnovo annuale contratto di locazione
(versare il 2% dell'effettivo canone annuo con il codice tributo
112T) vanno conservati dal contribuente mentre quelli per proroga
del periodo scaduto (codice tributo 114T e stessa aliquota) e
risoluzione del contratto (codice tributo 113T Euro 67,00) vanno
prodotti all'Ufficio presso il quale è stata effettuata la
registrazione).
Per una guida approfondita sulle locazioni cliccate qui
-
MODELLI
E' possibile utilizzare i modelli allegati alla presente guida
e/o loro fotoriproduzioni; sono inoltre disponibili presso gli
sportelli degli Uffici delle Entrate e, limitatamente al mod. F23,
presso le Banche.
ATTENZIONE ALCUNI CONSIGLI
Quando si effettua una
cessione di azienda, il primo problema che ci si pone e' a quale
prezzo bisogna venderla per non avere accertamenti fiscali sul
valore di cessione? La regola generale per non avere accertamenti e'
calcolare il valore in base alla seguente semplice formula:
Reddito dichiarato
sull'ultima dichiarazione dei redditi X 3
esempio: ultimo reddito
dichiarato € 10.000,00 x 3 = € 30.000,00 (valore di cessione).
Abbiamo predisposto un
comodo file excel per il calcolo del valore di avviamento per una
Pmi per scaricare il file clicca sul pulsante sotto
Un'altro problema che ci
si pone e' quello del Contratto di locazione dell'immobile ove si
svolge l'attivita'. E' Necessario richiedere l'autorizzazione al
proprietario oppure fare un nuovo contratto? assolutamente no.
Ai sensi dell'art. 36
della L. 398/1978 il conduttore puo' cedere il contratto di
locazione, inoltre l'art.5 della Legge 27/01/1963 n.10 a tutela
dell'avviamento, stabilisce che il contratto di locazione viene
ceduto insieme all'azienda, l'unico obbligo e' quello di comunicare
al proprietario l'avvenuta cessione con lettera raccomandata A.R.,
quest'ultimo si puo' oppore entro 15gg dal ricevimento solo per
gravi motivi.
Un'altra problematica
altrettanto importante e' la responsabilità del cessionario per i
debiti contratti dal cedente,in linea generale indipendentemente dai
patti contrattuali il cessionario e' obbligato in solido per i
debiti pregressi del cedente art.2560 cc per cui bisogna valutare
attentamente la posizione debitoria del cedente.
Se avete
consigli suggerimenti o quesiti chiamate il numero 06 452213497
calcolare il ravvedimento per registrazioni in
ritardo
|