La Cessione d'azienda
Promemoria documenti occorrenti
Di seguito elenchiamo i documenti necessari per vendere e
acquistare un'azienda o un ramo d'azienda:
i DOCUMENTI DEI CEDENTI
i DOCUMENTI DEI CESSIONARI i DOCUMENTI DELL'AZIENDA o del ramo
d'azienda ceduti i documenti per la rinunzia al diritto di
prelazione da parte dei collaboratori, in caso di IMPRESA FAMILIARE
Devono poi essere forniti i dati relativi alla cessione e in
particolare:
il PREZZO DI CESSIONE con le modalità di pagamento
la decorrenza del GODIMENTO
i patti circa il DIVIETO DI CONCORRENZA
Sono indicati i COSTI e gli ADEMPIMENTI compiuti dal notaio
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DOCUMENTI DEI CEDENTI Per ciascun cedente (cioè per ciascun
soggetto che cede l'azienda) occorre:
la fotocopia di un documento di identità,
assicurandosi che rechi l'indicazione della professione e della
residenza attuali (altrimenti comunicarli)
la fotocopia del codice fiscale e della partita
IVA l'originale della procura speciale (se qualche cedente non
interviene personalmente all'atto) o copia autentica della procura
generale per gli extracomunitari, la fotocopia del permesso di
soggiorno
Per le società occorrono i normali documenti che
giustificano i poteri del legale rappresentante:
visura recente del registro imprese da cui
risultino gli organi in carica statuto vigente della società o patti
sociali attuali eventuale delibera del consiglio di amministrazione
o dell'assemblea dei soci che autorizzano il legale rappresentante a
compiere l'atto
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DOCUMENTI DEI CESSIONARI Per ciascun cessionario (cioè per
ciascun soggetto che compra l'azienda) occorrono gli stessi
documenti dei cedenti e cioè:
la fotocopia di un documento di identità
assicurandosi che rechi l'indicazione della professione e della
residenza attuali (altrimenti comunicarli) la fotocopia del codice
fiscale e della partita IVA l'originale della procura speciale (se
qualche cessionario non interviene personalmente all'atto) o copia
autentica della procura generale per gli extracomunitari, la
fotocopia del permesso di soggiorno Per le società occorrono i
normali documenti che giustificano i poteri del legale
rappresentante:
visura recente del registro imprese da cui risultino gli organi
in carica statuto vigente della società o patti sociali attuali
eventuale delibera del consiglio di amministrazione o dell'assemblea
dei soci che autorizzano il legale rappresentante a compiere l'atto
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DOCUMENTI DELL'AZIENDA Relativamente all'azienda (o al ramo
d'azienda), occorre fornire:
visura del registro imprese relativa al titolare
dell'azienda licenze e autorizzazioni necessarie per l'esercizio
della stessa (da produrre in originale)
atto di acquisto dell'azienda elenco dei beni che
compongono l'azienda (macchinari, impianti, attrezzature, merci,
ecc.) con l'indicazione dei relativi valori se vi sono autoveicoli:
carta di circolazione, certificato di proprietà e valore
dell'autoveicolo l'indicazione se i debiti e crediti restano a
carico e a favore del cedente sono trasferiti al cessionario
fotocopia del contratto di locazione tra il
cedente e il proprietario dei locali in cui è esercitata l'azienda
fotocopia della dichiarazione dei redditi e della
dichiarazione IVA degli ultimi due anni (questi documenti non sono
obbligatori, ma sono graditi all'ufficio delle entrate presso il
quale questo studio effettua la registrazione che in tal modo non
deve richiederli in futuro)
se il prezzo è pagato in cambiali
compilarle
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IMPRESA FAMILIARE Se è corrente un'impresa familiare tra il
venditore e i suoi familiari, questi hanno diritto di prelazione ai
sensi dell'art. 320-bis c.c.
In tal caso costoro devono intervenire in atto
per rinunziare alla prelazione. Portare la fotocopia dei documenti
di identità e codici fiscali di tutti i collaboratori e l'atto da
cui risulta l'impresa familiare.
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IL PREZZO DI CESSIONE
Deve essere fornito il prezzo di cessione,
precisando qual'è la parte imputata ai singoli beni dell'azienda
(macchinari, impianti, attrezzature, merci, ecc.) e qual'è la parte
imputata all'avviamento. Infatti il valore dell'azienda può subire
rettifiche da parte dell'ufficio del registro, proprio con
riferimento all'avviamento, calcolato sulla base del reddito
prodotto negli anni precedenti la cessione.
Occorre indicare se il pagamento del prezzo
è stato effettuato prima della firma dell'atto
viene effettuato contestualmente alla firma dell'atto è dilazionato.
In caso di dilazione indicare l'importo e le scadenze delle rate di
dilazione, nonché le garanzie che sono pattuite a favore del
venditore e in particolare: se sono rilasciate cambiali (queste
devono essere consegnate già integralmente compilate) se è pattuita
la riserva di proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo
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GODIMENTO Indicare se il cessionario:
è immesso nel godimento dell'azienda alla firma
dell'atto sarà immesso nel godimento dell'azienda in una data
successiva(in tal caso indicare la data in cui il cessionario sarà
immesso nel godimento dell'azienda)
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DIVIETO DI CONCORRENZA Ai sensi dell'art. 2557 c.c., chi cede
l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal
trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto,
l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela
dell'azienda ceduta. E' possibile:
pattuire maggiori divieti, ad esempio: vietare al venditore di
aprire un'altra attività analoga nello stesso Comune vietare al
venditore di aprire un'attività analoga in una certa distanza (ad
esempio 500 metri) dall'azienda ceduta pattuire divieti meno ampi
escludere completamente il divieto di concorrenza Indicare le
proprie preferenze.
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COSTI La cessione d'azienda è soggetta all'imposta di registro
con l'aliquota del 3% calcolato sul prezzo di cessione (con un
minimo di euro 168,00). A questo bisogna aggiungere gli importi per
bolli, diritti di iscrizione al registro imprese.
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ADEMPIMENTI PER LA CESSIONE D'AZIENDA:
Registrazione dell'atto e al deposito presso il
registro delle imprese della cessione.
Una volta avuti gli estremi di registrazione
completi di data e numero si potra' procedere ad esempio:
l'iscrizione / modifica / cancellazione della
ditta individuale presso il registro delle imprese le comunicazione
agli uffici fiscali, previdenziali e assistenziali la pratica presso
il comune per il subentro nell'attività e la voltura delle licenze
Se la cessione avviene nel corso del periodo d'imposta, ai fini
della determinazione del reddito del cedente:
- gli ammortamenti vanno ragguagliati ai giorni intercorsi tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data della cessione (circ.
19.12.1997, n. 320/E);
- lo stesso ragguaglio si applica al costo
complessivo dei beni materiali ammortizzabili per determinare il
limite di deduzione nell'esercizio delle spese di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e trasformazione (circ. 10.6.1981, n.
9/806);
- i fondi di previdenza e quelli per il TFR si trasferiscono
al cessionario con il rapporto di lavoro cui afferiscono (circ.
19.12.1997, n. 320/E);
- il fondo per rischi su crediti non si
trasferisce al cessionario (tuttavia, per la parte tassata,
concorre, come passività, a formare il valore netto dell'azienda)
(circ. 19.12.1997, n. 320/E);
- le cessioni di beni-merce effettuate
nell'esercizio della cessione possono essere valutate a un costo
determinato in proporzione alle stratificazioni del magazzino (circ.
19.12.1997, n. 320/E).
In via ordinaria la minusvalenza è interamente deducibile o la
plusvalenza interamente imponibile nell'esercizio di competenza,
cioè in quello in cui si produce l'effetto traslativo dell'azienda,
indipendentemente dalla percezione del corrispettivo.
Tuttavia, se
l'azienda ceduta è stata posseduta per almeno tre anni, la
plusvalenza può essere tassata in quote costanti, da due a cinque a
scelta del contribuente, partendo dall'esercizio di realizzo.
La
scelta va effettuata nel primo esercizio e non può essere
modificata, ma in caso di successiva cessazione dell'attività
d'impresa le quote residue concorrono interamente nell'esercizio di
cessazione.
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