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La Cessione Pro Soluto del Credito:
opportunità e convenienza fiscale
Il Codice Civile disciplina lo strumento
della cessione del credito negli artt. che vanno dal 1260 al
1267: esso consiste nella cessione di un credito da parte
del creditore titolare del diritto ad un cessionario che
acquisisce il diritto al credito, normalmente ad un prezzo
inferiore al suo valore nominale.
Il codice civile sancisce inoltre che
che il cedente debba garantire, solitamente, la sola
sussistenza e validità del credito (c.d. nomen verum) al
momento in cui se ne verifica la cessione (cessio pro
soluto). In deroga a tale limitazione della responsabilità,
però, l'art. 1267 prevede la possibilità, per il
cedente, dell'assunzione della garanzia per la solvenza del
debitore (cessio pro solvendo).
I l credito si intende ceduto
all'atto del perfezionamento del contratto, realizzato per
effetto del consenso delle parti.
La differenza tra cessione pro soluto e
cessione pro solvendo risiede, quindi, nel fatto che nella
prima il cedente è tenuto a garantire soltanto l'esistenza
del credito ceduto e non anche la solvibilità del debitore
ceduto, come avviene nella seconda, con la conseguenza che
il cedente stesso resta liberato da ogni obbligo di pagare,
in tutto o in parte, il debito nel caso non vi abbia
provveduto il debitore ceduto.
Nella pratica commerciale, la cessione
del credito pro soluto avviene, solitamente, per un importo
che è considerevolmente inferiore a quello nominale del
credito stesso e ciò per due ordini di motivi: il primo è
quello che il cedente si assicura, in tal modo, la
disponibilità immediata di liquidità e tale "utilità" viene
tenuta in considerazione nella fissazione del prezzo dei
crediti ceduti, il secondo che le parti contraenti tengono
conto, nella fissazione del prezzo, delle effettive
possibilità di recupero del credito.
PROFILI FISCALI
La cessione pro soluto, quindi, produce
nella contabilità della società cedente, di regola,
l'emersione di quella che è normalmente considerata una
perdita su crediti e, dunque, di un componente negativo di
reddito interamente deducibile.
Proprio l'individuazione della reale
natura di tale componente negativo di reddito è stata
oggetto di approfonditi dibattiti da parte della
dottrina in quanto la sua collocazione in una categoria,
piuttosto che un'altra, può influenzare profondamente la
determinazione del risultato economico dell'esercizio della
società interessata all'operazione di cessione del credito.
Più in dettaglio, occorre valutare se la
differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti ed il
prezzo di cessione debba essere inquadrata tra le
minusvalenze o tra le perdite su crediti.
In concreto, la collocazione del valore
tra le minusvalenze comporta, per la società, l'immediata e
completa deducibilità di tale importo nell'annualità in cui
si verifica senza che venga minimamente interessato il
fondo, eventualmente costituito, per la svalutazione dei
crediti.
Di converso, qualora si propenda per
l'inserimento del componente tra le perdite su crediti, la
differenza tra il valore nominale e quello di cessione dei
crediti andrebbe imputata, sino a completo utilizzo, allo
specifico fondo, imputando all'esercizio solo l'eventuale
differenza per la quale il fondo si fosse rivelato
incapiente.
A sostegno della prima ipotesi, è stata
portata, da parte della dottrina, l'interpretazione
letterale degli artt. 66, primo comma e 77, primo comma, del
Testo Unico sulle Imposte sul Reddito che porterebbe ad
alcune considerazioni di carattere generale:
- le minusvalenze patrimoniali di cui al
citato art. 66, primo comma Tuir, sono quelle che derivano
dalla cessione a titolo oneroso di beni relativi
all'impresa;
- i crediti
acquisiti nell'esercizio dell'impresa sono beni relativi
all'impresa,in base al citato art. 77, primo comma Tuir;
- in virtù
di tale combinato disposto, la cessione a titolo oneroso di
un credito determinerebbe una minusvalenza patrimoniale, ex
art. 66,primo comma Tuir.
Qualora si
aderisse a tale interpretazione, l'operazione di cessione
pro soluto comporterebbe per il cedente dei vantaggi fiscali
legati alla diretta imputazione nel conto economico, non
sussistendo alcun obbligo di utilizzare prima il fondo
contemplato ex art .71 Tuir come invece previsto per le
perdite su crediti.
È da
registrarsi, invece, una diversa posizione a favore della
cessione intesa quale minusvalenza, che porta alla negazione
della natura di perdita, partendo dal presupposto che la
perdita stessa si sostanzierebbe in una diminuzione
del patrimonio netto dell'impresa per cause non dipendenti
dalla volontà del soggetto che le subisce.
Non
costituirebbe, quindi, perdita su crediti la differenza
negativa conseguente ad atti di disposizione del credito
quali la sua cessione o la rinunzia appunto perché
difettante della caratteristica dell'ineluttabilità che
connota la nozione di perdita.
In senso
contrario si rileva che l'Amministrazione finanziaria
(Risoluzione Ministeriale 9/634 del 13 marzo 1982) ma anche
una parte della dottrina, hanno dato per scontato che la
predetta differenza negativa costituisca perdita su crediti
con la conseguenza dell'imputazione preliminare al fondo
rischi su crediti, ex art. 71 del D.P.R. 917/1986.
È stato
infatti osservato che l'art. 66, primo comma Tuir (minusvalenze
dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati al
primo comma dell'art. 53 Tuir) in caso di cessione pro
soluto di crediti non è pertinente.
Questo non
tanto per l'impossibilità di determinare la minusvalenza in
mancanza del costo non ammortizzato da contrapporre al
corrispettivo della cessione, come letteralmente previsto
dall'art. 54, richiamato dal più volte citato primo comma
dell'art. 66, quanto per la diretta applicazione del
successivo terzo comma dell'art. 66, che si pone come norma
speciale rispetto al precedente primo comma.
Ed infatti
è proprio al terzo comma del citato art. 66, che il Tuir
regola la deducibilità delle perdite su crediti, vale a dire
del componente negativo di reddito che, indipendentemente
dalla sua classificazione come mancato conseguimento di
ricavi ovvero insussistenza di attività, deriva dal mancato
realizzo (totale o parziale) dei crediti vantati
dall'impresa.
A sostegno
della tesi risulta, altresì, interessante l'esame dell'iter
di formazione del terzo comma dell'art. 66 Tuir, dalla
formulazione contenuta nella bozza di testo unico al D.P.R.
917/1986 nella stesura attuale.
Il
legislatore delegato, con la bozza del Testo Unico, essendo
inizialmente orientato ad introdurre l'indeducibilità delle
perdite su crediti dipendenti dalla volontà del creditore,
allocò tale disposizione nel terzo comma dell'art. 66,
essendo questa la norma che regola la deducibilità delle
perdite su crediti: diversamente, ovvero sia se la cessione
pro soluto avesse determinato una minusvalenza, l'eccezione
dell'indeducibilità sarebbe stata prevista, a sommesso
parere di chi scrive, nel primo comma che regola, per
l'appunto, la deducibilità delle minusvalenze.
Infine,
sullo stesso orientamento, va sottolineata la posizione
della Commissione Parlamentare dei Trenta che, proponendo la
soppressione della parte di articolato che introduceva l'indeducibilità
delle perdite "volontarie" (poi attuata in sede di stesura
definitiva), nella sua relazione fece rilevare come una tale
formulazione del terzo comma sarebbe stata inaccettabile, in
quanto sarebbero risultate indeducibili, oltre alle perdite
derivanti dalla rinuncia volontaria al credito, "anche
quelle connesse ad una cessione a titolo oneroso dei crediti
stessi, che non possono che trarre origine dalla volontà dei
titolare del credito".
L'istruzione sull'attività di verifica della Guardia di
Finanza (Circolare 1/1998), nel secondo volume "linee
guida", tratta della cessione dei crediti. In particolare
l'istruzione pone in evidenza la pericolosità fiscale della
cessione pro soluto dei crediti con riferimento agli
eventuali rapporti, anche di tipo occulto, tra cedente e
cessionario ispiranti a finalità elusive, allo scopo cioè di
aggirare le norme che condizionano la deduzione della
perdita alla sussistenza di elementi certi e precisi.
In ogni
caso, la circolare sottolinea come nella cessione pro soluto
la differenza tra credito scritto in bilancio e prezzo
conseguito rappresenta una perdita deducibile in quanto
risulti da elementi certi (la vendita) e precisi (differenza
tra prezzo di vendita e valore del credito), senza peraltro
porsi il problema della qualificazione di tale componente
negativo di reddito.
A tal
proposito, per una parte della dottrina i requisiti di
certezza e precisione attengono, rispettivamente, alla
certezza circa la sussistenza della perdita e all'oggettiva
determinabilità della perdita stessa.
Per quanto
riguarda la certezza, è necessario che il contribuente possa
documentare l'effettiva sussistenza del decremento subito
dai crediti risultanti nell'attivo dello stato patrimoniale.
Per le
perdite che, eventualmente, scaturiscano a seguito della
cessione del credito, è sufficiente, il possesso della
documentazione (fattura, contratto, altra documentazione
commerciale) che comprovi l'avvenuta transazione. A tal
fine, non è richiesta la dimostrazione circa la
"convenienza" economica dell'operazione.
Relativamente alla determinazione della perdita, gli
elementi probatori in possesso del contribuente debbono
documentare, con precisione, l'ammontare del decremento
subito dai crediti.
Va
registrata, però, una differente posizione sostenuta da
alcuni autori secondo i quali le perdite su crediti si
configurerebbero come eventi stimati e, pertanto,
necessitanti di un'analisi valutativa da parte del
contribuente. A tal riguardo, poiché ci si trova in presenza
di stime, non sarebbe richiesto che gli elementi in
questione siano certi e precisi in sé, ma piuttosto che gli
stessi posseggano la capacità di "indiziare" la perdita in
modo il più possibile certo e preciso. In altri termini, le
nozioni di certezza e precisione delineate ex art. 66,
terzo comma, del citato testo unico apparirebbero del tutto
convenzionali e, nella generalità dei casi, il tutto
potrebbe risolversi in un processo estimativo,
irrimediabilmente probabilistico, in merito alla capacità di
alcuni elementi, possibilmente concordanti, di indiziare con
la maggior precisione e certezza una
perdita:
tali elementi potrebbero essere, a titolo
meramenteesemplificativo, identificabili nella situazione
patrimoniale del debitore,nella sua capacità di solvibilità,
ecc.
Dal
combinato disposto degli artt. 66, terzo comma e 71,
secondocomma, del Testo Unico scaturisce che le perdite su
crediti derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni
di servizi indicate nel primo comma dell'art. 53, vale a
dire dalle operazioni che danno luogo a ricavi di esercizio,
sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare
che non trova copertura nel fondo (rischi su crediti); le
perdite su creditidiversi da quelli menzionati, invece, sono
deducibili integralmente.
Le perdite
su crediti sono deducibili, in ogni caso, se un soggetto
debitore è assoggettato a procedure concorsuali (art. 66,
terzo comma del Tuir).
La ratio
della norma tributaria va ricercata nella volontà del
legislatore di considerare certa e precisa la perdita su
crediti vantati verso soggetti ammessi a procedure
concorsuali salvo recuperare a tassazione la sopravvenienza
attiva in caso del loro introito successivo.
Si tratta
di una presunzione assoluta dettata espressamente dal
legislatore; diversamente non avrebbe pregio
logico-giuridico considerare deducibile interamente le
presunte perdite su crediti quando il debitore è ammesso
alla procedura di concordato preventivo a garanzia, ovvero
misto, ovvero ancora con cessio bononorum se il credito è
assistito da privilegio, avendo il creditore la verosimile
certezza di introitare tutto o parte del suo credito.
Con l'art.
10 della legge 29 dicembre 1990, n.408, integrato dall'art.
28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è
stata riconosciuta all'Amministrazione finanziaria la
facoltà e, quindi, al tempo stesso, il potere di
disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni
di cessioni di crediti poste in essere senza valide ragioni
economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente
un risparmio d'imposta. La suindicata disposizione, avente
una indubbia finalità antielusiva, è stata applicata a
decorrere dal periodo d'imposta iniziato successivamente al
30 settembre 1994 ed ha riguardato le operazioni di
liquidazione, valutazione di partecipazioni e cessione o
valutazione di valori mobiliari, oltre che quelle relative
alla concentrazione, trasformazione, scorporo, e riduzione
di capitale sociale.
Con l'art.
7, primo comma, del D.L.vo 8 ottobre 1997, n. 358 è stato
introdotto l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (8), il
quale si applica per le operazioni poste in essere a partire
dall'8 novembre 1997 e dalla stessa data ha cessato di avere
applicazione, in materia di antielusione, l'art. 10 della L.
408/1990.
Il
contenuto dell'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 è più preciso
e più chiaro della precedente norma antielusione contenuta
nel citato art. 10 della L. 408/1990 ma, in pratica, ne
ricalca la struttura: infatti il primo e secondo comma
dell'art. 37-bis si presentano come disposizioni che, almeno
sul piano teorico, sembrano introdurre una normativa
antielusione avente portata generale, mentre il terzo comma,
così come previsto nell'art. 10 della L. 408/1990, subordina
l'applicazione dell'art. 37-bis a fattispecie
predeterminate, la cui mancanza, per converso, impedisce
alla disposizione antielusione di trovare applicazione.
È da
ritenersi quindi che possa probabilmente essere giudicata
elusiva la cessione pro soluto di un credito effettuata da
un cedente che non necessita di liquidità, per un valore di
cessione marcatamente inferiore al valore nominale del
titolo sottoscritto dal debitore con alto grado
di solvibilità, ad un cessionario che gode di esenzioni
fiscali o che chiude l'esercizio in perdita.
Nel caso
pratico, in sede di attività ispettiva, si ritiene
necessario ai fini di una indagine in tal senso esaminare
nel dettaglio la singola posizione del credito (in
particolare, esame del fascicolo della singola partita
debitoria con la valutazione delle eventuali garanzie del
credito, della data di presumibile realizzo e degli altri
elementi che delineano la consistenza finanziaria e
patrimoniale del debitore ceduto), senza peraltro
prescindere dalla situazione finanziaria ed economica del
cedente anche nell'ottica di una eventuale esigenza di
"pulizia di bilancio".
Non è
trascurare, infine, nell'ambito dell'indagine fiscale, la
verifica del requisito dell'inerenza.
A tal
proposito l'orientamento costante dell'Amministrazione
finanziaria è stato quello di disconoscere la deducibilità
di perdite fondate su elementi presuntivi o valutativi,
adottando quindi una interpretazione particolarmente
restrittiva dell'art. 66, terzo comma Tuir, ancorché le
perdite su crediti si configurano, per propria natura, come
eventi stimati e, quindi, non è richiesto che gli elementi
in questione siano certi e precisi ma piuttosto che gli
stessi posseggano la capacità di indiziare la perdita in
modo il più possibile certo e preciso sono da rammentare le
determinazioni dell'Amministrazione finanziaria (in
particolare la Risoluzione Ministeriale 8 aprile 1980, n.
9/557) che richiedono una rigorosa dimostrazione della
convenienza economica della cessione del credito ovvero sia
quando il fine perseguito dallo stesso imprenditore è quello
di pervenire al maggior risultato economico possibile.
ASPETTO
I.V.A.
La cessione
pro-soluto dei crediti sono escluse dall'ambito di
applicazione dell'iva ( art. 2 comma 3 lettera a - e art 3
comma 4 lettera c del Dpr 633 26.10.72)
REGIME
IRAP
Per effetto
dell'art.11 del DLGS 446 15/12/1997, le perdite su crediti (
ivi incluse anche le perdite derivanti delle cessioni
pro-soluto) non rilevano ai fini della determinazione della
base imponibile Irap (OSSIA SONO INDEDUCIBILI) , ancorchè le
stesse debbano essere iscritte nella voce B 14 ONERI DIVERSI
DI GESTIONE del conto economico. Tali perdite restano pero'
interamente deducibili ai fini Irpeg
SINTESI
DELLA PROCEDURA CESSIONE PRO-SOLUTO
La cessione
di perfeziona quando il cessionario invia la lettera -
contratto di accettazione. La data dell'invio determina
l'esercizio nel quale il cliente contabilizza la perdita.
Dopo aver
ricevuto tale comunicazione, il cedente:
- emetterà
nota di debito per il corrispettivo pattuito "fuori campo
iva" ( art. 2 3^ comma DPR 633 26.10.72 e succ. mod. ed
integrazioni) ( per avere il modello della nota di
debito clicca qui oppure 06 48906628 )
- Invierà
ad ogni singolo debitore ( anche se presumibilmente
irreperibile) lettera di notifica dell'avvenuta
cessione del credito mediante Raccomandata Ar a corpo per
avere la data certa
- Invierà
al cessionario tutta la docuemntazione attestante
l'esistenza dei crediti e più precisamente:
copia delle fatture di vendita
originali dei titoli insoluti
copia delle lettere formulate
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