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Circolare ministeriale Min. Fin.
Dip. Ent. Dir. Centr. Accertamento 10-07-1998, n. 180/E/98/110100
Ravvedimento
1. Nel nuovo ordinamento sanzionatorio tributario, in vigore dal 1°
aprile 1998, l'istituto del ravvedimento ha trovato una sua sistemazione
organica e una disciplina tendenzialmente unitaria nei riguardi di tutti
i tributi, grazie all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 che, per un verso,
ha generalizzato la portata delle disposizioni già presenti nel campo
dell'IVA (art. 48 del D.P.R. n. 633/1972) e delle imposte sui redditi (artt.
9 e 54 del D.P.R. n. 600/1973) ma, per altro verso, ha apportato in
materia novità di non poco conto.
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere all'autore (o
agli autori) ed ai soggetti solidamente obbligati di rimediare
spontaneamente, secondo modalità ed entro precisi limiti temporali
stabiliti dalla norma, alle omissioni e alle irregolarità commesse,
beneficiando così di una consistente riduzione delle sanzioni
amministrative previste o, addirittura, in taluni casi, della non
applicazione delle sanzioni stesse, con possibili riflessi positivi
anche agli effetti penali.
La norma ha mantenuto il principio secondo cui il ravvedimento non è
consentito una volta che siano iniziati controlli fiscali nei confronti
del contribuente. Tale limitazione serve, ovviamente, a preservare
l'efficacia dissuasiva dei controlli stessi, a evitare cioè che il
trasgressore persista nella sua posizione di illegalità, con la riserva
mentale di rimuovere gli effetti di tale comportamento solo una volta
scoperto.
In particolare, dispone la citata norma che la facoltà di ravvedimento è
preclusa:
- dalla già avvenuta constatazione della violazione;
- dall'inizio di accessi, ispezioni o verifiche;
- dall'inizio di altre attività amministrative di accertamento delle
quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale
conoscenza.
La prima categoria di preclusioni non comporta particolari problemi
applicativi. Occorre solo precisare che le constatazioni cui allude la
norma sono chiaramente quelle "esterne" o, comunque, già portate a
conoscenza degli interessati. Pertanto, il ravvedimento deve intendersi
consentito in ordine a quelle violazioni già constatate dall'Ufficio o
ente impositore ma non ancora formalmente portate a conoscenza, mediante
notifica, dell'autore della violazione o dei soggetti solidamente
responsabili.
Relativamente alla seconda categoria di cause ostative, il principale
riferimento normativo è costituito dall'art. 52 della legge sull'IVA,
richiamato in maniera espressa o implicita in altri settori tributari
(imposte sui redditi, imposta di registro, sulle successioni, ecc.). Al
riguardo si ritiene di dovere chiarire che qualora l'accesso,
l'ispezione o la verifica riguardino specifici periodi d'imposta, il
ravvedimento rimane esperibile per le violazioni commesse in periodi
d'imposta diversi da quello (o quelli) oggetto di controllo. Ugualmente
dicasi circa la possibilità di regolarizzazione per le violazioni
relative ad un tributo diverso da quello oggetto di verifica.
Per quanto concerne, poi, l'inizio di "altre attività amministrative di
accertamento", la norma ha inteso riferirsi, in via principale, alla
notifica di "inviti", "richieste", "questionari", ecc. di cui agli artt.
51, comma secondo del D.P.R. n. 633/1972 e 32 del D.P.R. n. 600/1973. Da
notare che, secondo la previgente normativa, l'avvenuta notifica di tali
atti, non costituiva intervento preclusivo del ravvedimento nel campo
dell'IVA, diversamente da quanto accadeva nel settore delle imposte sui
redditi. Tale disparità tra i due sistemi è ora venuta meno.
Ancora, va chiarito che l'esistenza di cause ostative va riferita, per
espressa previsione normativa, non solo all'autore della violazione ma
anche "ai soggetti solidamente obbligati" al pagamento della sanzione.
Così esemplificando, l'inizio di una verifica nei confronti di una
società impedisce ogni possibilità di ravvedimento anche alla persona
fisica che, agendo per conto della società, abbia commesso la
violazione. Ciò, peraltro, non significa che, una volta constatata la
violazione obiettivamente considerata, la via del ravvedimento sia
preclusa nei confronti di tutti i soggetti che vi possono essere
implicati. La legge, infatti, limita l'effetto estensivo della
preclusione solo ai soggetti obbligati in solido. Deve ritenersi,
quindi, che la già avvenuta constatazione di una violazione in materia
di IVA nei confronti del cedente non pregiudichi la possibilità di
regolarizzazione del cessionario (altro soggetto coinvolto
nell'infrazione ma non responsabile in solido) prima della formale
constatazione o dell'inizio della verifica nei riguardi di quest'ultimo.
Da ultimo, va osservato che la norma fa espresso riferimento al
carattere "amministrativo" dell'attività tendente all'accertamento
dell'infrazione. Non costituisce, pertanto, impedimento alla
regolarizzazione l'avvio di indagini di natura penale (ispezioni,
perquisizioni, sequestri, avvisi di garanzia, ecc.) dalle quali può
eventualmente risultare notizia di una violazione tributaria. Sul punto,
vigente il precedente regime, si registravano opinioni contrastanti sia
in dottrina che in giurisprudenza (nel senso che tali atti non sono
ostativi del ravvedimento, cfr. Cass., Sez. III, 13 gennaio 1996, n.
4140).
2. Dal testo dell'art. 13 è possibile enucleare almeno tre tipologie di
ravvedimento, a seconda che lo stesso si perfezioni - entro le soglie
temporali previste - con la semplice rimozione formale della violazione
commessa o se ai fini della regolarizzazione, sia anche necessario il
pagamento (contestuale o meno) della sanzione ridotta, del tributo
dovuto e dei relativi interessi moratori.
Più esattamente, la prima tipologia è quella prevista dal comma 4 e
riguarda gli errori e le omissioni che non incidono sulla determinazione
e sul pagamento del tributo. Il ravvedimento relativo a tali infrazioni
esclude l'applicazione delle previste sanzioni se la regolarizzazione
interviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. Esso si
sostanzia, quindi, nel solo adempimento tardivo dell'obbligo imposto.
Rientrano nella suddetta tipologia tutte le violazioni formali
(particolarmente numerose in certi settori impositivi, come quello
dell'IVA), nonché talune violazioni di natura potenzialmente
sostanziale, a condizione che le stesse, nel caso concreto, non abbiano
inciso sulla determinazione e sul versamento dell'imposta. Si pensi, nel
campo dell'IVA, ad una fattura afferente un'operazione imponibile emessa
o annotata con un ritardo talmente esiguo da consentire ugualmente la
computazione della relativa imposta nella liquidazione periodica di
competenza.
La seconda tipologia di ravvedimento è disciplinata dal combinato
disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 13 e, come già detto, fa dipendere il
beneficio dal trattamento premiale, oltre che dalla rimozione formale
della violazione anche dal contestuale versamento della sanzione
ridotta, del tributo (se dovuto) e degli interessi moratori (sul solo
tributo) calcolati al tasso legale, attualmente del 5 per cento annuo,
con maturazione giorno per giorno. L'entità dell'attenuazione della
sanzione è diversa (un ottavo oppure un sesto della misura minima
edittale) in funzione della natura della violazione e del tempo
intercorrente tra la data in cui l'infrazione è stata commessa e quella
in cui interviene il ravvedimento, all'interno, com'è ovvio, dei limiti
temporali fissati dalla norma.
In particolare, ai sensi della lett. a) del citato comma 1, la sanzione
è ridotta ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del
tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta
giorni dalla data della sua commissione.
Anche se la norma, ai fini del computo dei trenta giorni, fa espresso
riferimento alla data della "commissione" della violazione, il dies a
quo deve in ogni caso identificarsi con quello di scadenza del termine.
Pertanto, ipotizzando un insufficiente versamento eseguito in data
antecedente a quella di scadenza, i trenta giorni per la
regolarizzazione (in questo caso, integrazione del versamento) non
decorreranno dall'inesatto adempimento ma dal giorno di scadenza del
termine originario.
Tenuto conto, poi, che secondo la previsione di carattere generale
contenuta nell'art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997, "ogni ipotesi di
mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine
previsto" è punita con la sanzione del 30 per cento, la misura ridotta
cui allude la cennata lett. a) è pari al 3,75 per cento per tutti i
tributi.
Riepilogando, perché si perfezioni la fattispecie di ravvedimento in
esame, è necessario che, entro il termine di trenta giorni (da ritenere
essenziale), avvenga il pagamento:
- dell'imposta o della differenza d'imposta dovuta;
- degli interessi legali (commisurati sull'imposta) maturati dal giorno
in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui
viene effettivamente eseguito;
- della sanzione pari al 3,75 per cento dell'imposta versata in ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non
può operare.
Secondo la disposizione contenuta nella successiva lett. b), la sanzione
è ridotta a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o
delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento
del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro
un anno dall'omissione o dall'errore.
La locuzione "errori ed omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione e sul pagamento del tributo" è talmente ampia da
abbracciare tutte le violazioni ipotizzabili, ad esclusione delle
fattispecie ricomprese nella previsione della lett. c) (non di tutte
come si vedrà) e di quelle non dovute ad "errori od omissioni" delle
quali si dirà a parte.
Proprio per il suo carattere tendenzialmente onnicomprensivo la
previsione della lett. b) assorbe quella della precedente lett. a), nel
senso che il soggetto che ha omesso di versare un'imposta alla
prescritta scadenza può rimediare all'inadempimento (effettuando i
dovuti pagamenti) entro trenta giorni dalla commessa violazione,
beneficiando della riduzione della sanzione ad un ottavo, ossia al 3,75
per cento, oppure, a propria scelta, entro i più ampi margini previsti
dalla lett. b), usufruendo in tal caso della riduzione della sanzione ad
un sesto, cioè al 5 per cento.
In ogni caso - è bene ripeterlo - il ravvedimento si perfeziona
allorquando siano state eseguite tutte le incombenze richieste dalla
legge. Pertanto se, esemplificando, l'imposta viene versata entro trenta
giorni dalla scadenza ma i relativi interessi o la sanzione vengono
corrisposti entro i termini previsti dalla lettera b), la riduzione
spettante sarà pari a un sesto e non ad un ottavo. Tutto ciò, sempreché
nelle more non vi siano stati interventi preclusivi da parte degli
organi competenti.
A proposito delle due soglie temporali previste dalla disposizione in
esame ("termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione" e "un anno
dall'omissione o dall'errore") si chiarisce che la diversificazione è in
sostanza correlata alla distinzione tra i c.d. "tributi periodici" cui
inerisce un obbligo di dichiarazione che si rinnova appunto
periodicamente (ad esempio, imposte sui redditi, IVA) e i c.d. "tributi
istantanei" che tale obbligo non configurano (ad esempio, imposta di
registro, sulle successioni).
Gli errori e omissioni sanabili ai sensi della lett. b) sono "anche"
quelli che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Ne
consegue che rientrano nella suddetta previsione "anche" le infrazioni
di carattere formale, già trattate esaminando la prima tipologia di
ravvedimento.
Vi rientrano anche gli omessi versamenti dell'IVA dovuti ad errori
materiali o di calcolo rilevabili dall'Ufficio in sede di controllo
della dichiarazione, ai sensi dell'art. 60, comma sesto del D.P.R. n.
633/1972, nonché quelle violazioni in materia di imposte sui redditi
rilevabili in sede di liquidazione ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter
del D.P.R. n. 600/1973, già escluse dalla regolarizzazione in base alla
previgente normativa in materia.
Ancora, è da ricomprendere nel novero delle violazioni suscettibili di
regolarizzazione l'ipotesi prevista dall'art. 70, secondo comma del
D.P.R. n. 633/1972 di utilizzo del plafond oltre i limiti consentiti,
per operazioni d'importazione.
Anche l'integrazione (in aumento) delle dichiarazioni validamente
presentate nei settori dell'IVA e delle imposte sui redditi
costituiscono ipotesi di ravvedimento implicitamente disciplinate dalla
previsione della lett. b).
Al riguardo, per quanto concerne l'IVA, va ricordato che la possibilità
di regolarizzare direttamente una dichiarazione infedele non era
prevista dall'art. 48, primo comma del D.P.R. n. 633/1972 che, ai fini
del ravvedimento, faceva testuale riferimento alle omissioni e
irregolarità "relative ad operazioni imponibili" tra le quali non
potevano essere ricomprese quelle riguardanti la dichiarazione annuale.
In materia di imposte sui redditi, poi, la facoltà di procedere ad
integrazione della dichiarazione era espressamente esclusa per i
sostituti d'imposta dall'art. 9, ottavo comma del D.P.R. n. 600/1973.
Poiché, come si è detto, la citata lett. b) dell'art. 13 non contiene
specificazioni limitative in tal senso, l'integrazione anche delle
suddette dichiarazioni è da ritenere ora consentita "entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale
è stata commessa la violazione". Così, per esempio, una violazione per
infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 1997 deve ritenersi
commessa nel 1998, con la presentazione della dichiarazione, e può
quindi essere sanata entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno 1998 (giugno 1999).
Prima di proseguire con l'esame di altre fattispecie, sembra opportuno
ribadire che il termine "contestualmente" che si rinviene nel comma 2
dell'art. 3 (e che già prima era contenuto nell'art. 48 del D.P.R. n.
633/1972) non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze
previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e
pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma,
com'è logico che sia, entro lo stesso "limite temporale" (trenta giorni,
un anno, ecc.) previsto dalla norma.
Se la violazione consiste nell'omessa presentazione della dichiarazione,
la possibilità del ravvedimento è, in linea di massima, esercitabile in
tempi molto ristretti. La lett. c) dell'art. 13, infatti, accorda la
riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo solo se la
dichiarazione viene presentata e i relativi versamenti eseguiti, entro
trenta giorni dalla scadenza.
La previsione della lett. c) è in linea con la regola stabilita nel
settore dell'IVA e delle imposte sui redditi, che considerano omessa la
dichiarazione annuale presentata con un ritardo superiore a trenta
giorni rispetto al termine di scadenza. Per i tributi anzidetti esiste,
pertanto, un solo limite temporale (di trenta giorni appunto) entro il
quale poter regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione.
Si ritiene, peraltro, che l'espressione "dichiarazione" usata nella
specie dal legislatore debba essere intesa in senso lato e, quindi,
comprensivo anche delle nozioni di "atto" o "denuncia", proprie
dell'imposta di registro, o della "dichiarazione di successione".
Inoltre, va rilevato che in ordine a tali tributi non esiste alcuna
disposizione che equipari all'omissione la presentazione della
dichiarazione con un ritardo superiore a trenta giorni. Ne consegue che,
nelle suddette materie, esistono due soglie temporali entro le quali è
possibile regolarizzare l'omissione: quella di trenta giorni stabilita
dalla lett. c), con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, e
quella di un anno prevista dalla lett. b), cui consegue la riduzione ad
un sesto del minimo(*).
La terza tipologia di ravvedimento è quella disciplinata in maniera
specifica dal comma 3 dell'art. 13 e si riferisce ai tributi che, in
linea di massima, non possono essere liquidati dal contribuente (quali,
ad esempio, registro e successioni).
Prevede tale norma che, quando la liquidazione deve in via istituzionale
essere effettuata dall'ufficio (e quindi il contribuente non è in grado
di adempiere alle prescrizioni del comma 2, ossia di pagare
"contestualmente" il tributo dovuto, i relativi interessi e la sanzione
ridotta, non essendo tenuto a quantificarne l'ammontare), il
ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
liquidazione.
Più esattamente, nella suddetta ipotesi il ravvedimento deve
necessariamente essere articolato in due fasi:
- entro i termini indicati nel comma 1 dell'art. 13 (trenta giorni o un
anno, a seconda dei casi) e sempreché non sussistano cause ostative,
l'interessato deve procedere alla rimozione formale dell'inadempimento,
provvedendo, per esempio, a produrre l'atto o la denuncia per la
registrazione o a presentare la dichiarazione di successione;
- successivamente, l'Ufficio provvederà a notificare alla parte apposito
avviso contenente la liquidazione dell'imposta dovuta, degli interessi
legali maturati fino al giorno in cui è stato rimosso l'inadempimento, e
della sanzione nella misura ridotta. Tale atto deve contenere
l'avvertenza che viene notificato al preciso scopo di rendere possibile
il perfezionamento del ravvedimento.
E' il caso di precisare che un eventuale mancato pagamento nel termine
di sessanta giorni rende inefficace la regolarizzazione e consente
all'ufficio di applicare la sanzione nella misura intera.
Invece della particolare procedura ora illustrata, deve essere seguita
quella ordinaria (con pagamento contestuale delle somme dovute) quando,
pur nell'ambito di tali tributi, si tratta di regolarizzare infrazioni
di natura formale e non vi sia quindi alcuna imposta da liquidare ovvero
infrazioni relative ad un'imposta già liquidata (es. tardività di
pagamento).
3. Come risulta da quanto finora esposto, l'ambito applicativo del
ravvedimento è stato dal nuovo ordinamento sanzionatorio ampliato a tal
punto da riguardare tendenzialmente la totalità delle violazioni
tributarie.
Tuttavia, dal tenore letterale della disposizione contenuta nel comma 1,
lett. b) dell'art. 13 è individuabile una implicita ma chiara
limitazione all'esercizio della facoltà di cui trattasi.
Si ritiene, infatti, che l'espresso riferimento di tale norma alla
"regolarizzazione degli errori e delle omissioni" si traduca
inevitabilmente in una preclusione, circa la possibilità di
ravvedimento, nei confronti di quei comportamenti antigiuridici che non
abbiano origine da un errore o da un'omissione.
Tipico è il caso delle fatture per operazioni inesistenti, che assume
rilevanza sia nel campo dell'IVA che in quello delle imposte sui
redditi. Com'è noto, il problema dell'applicabilità del ravvedimento
anche alla suddetta ipotesi era stato risolto, sotto il previgente
regime, in senso favorevole dalla Suprema Corte di cassazione (cfr.
sentenza 24 luglio 1995, n. 2215) senza, però, che al riguardo fosse
possibile intravedere un principio giurisprudenziale consolidato. A
opposte conclusioni si deve, invece, pervenire sulla base della nuova
norma, non potendosi ovviamente sostenere che sia stato commesso un
semplice "errore", o tanto meno una "omissione", da parte di chi abbia
emesso o utilizzato una fattura a fronte di un'operazione inesistente.
Le stesse considerazioni valgono, com'è ovvio, per altre fattispecie di
violazioni caratterizzate da condotte fraudolente.
4. Si è detto che il principale effetto giuridico che trae origine dal
ravvedimento consiste nella riduzione (o addirittura nella non
applicazione) della sanzione amministrativa relativa all'inadempimento
regolarizzato. Al riguardo, non appare superfluo chiarire che, ai fini
del ravvedimento, le singole violazioni non possono essere cumulate
giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla
continuazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, per
l'assorbente rilievo che le disposizioni contenute nello stesso possono
essere applicate solo dagli Uffici o enti impositori, in sede di
irrogazione di sanzioni.
Un altro effetto è che la violazione regolarizzata non può essere
considerata "precedente della stessa indole" ai fini della recidiva
prevista dall'art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997 né può costituire
presupposto per l'applicazione di sanzioni accessorie.
5. Rimane da dire in ordine agli effetti che il ravvedimento produce sul
piano penale.
Com'è noto, secondo il previgente regime, i benefici derivanti
dall'utilizzo dello strumento del ravvedimento non erano limitati
all'ambito amministrativo ma si estendevano anche al profilo penale. E
invero, considerato che numerose violazioni amministrative costituiscono
fattispecie penalmente perseguibili, l'art. 14, comma 5 della legge 29
dicembre 1990, n. 408, aveva collegato alla regolarizzazione
amministrativa in materia di IVA e di imposte sui redditi una specifica
causa di esclusione della punibilità, limitata tuttavia ai reati
previsti dal D.L. n. 429/1982, convertito nella legge n. 516/1982.
Successivamente, nel settore dell'IVA, l'art. 1, comma 3 del D.L. n.
330/1994, convertito nella legge n. 473/1994, nel riformulare l'intero
primo comma dell'art. 48 del D.P.R. n. 633/1972, aveva ampliato l'ambito
operativo della causa di esclusione della punibilità estendendolo ai
reati previsti da "altre disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto".
Ora, l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 nulla dice circa gli eventuali
effetti penali del ravvedimento. Ciò, peraltro, non significa che tali
effetti siano oggi venuti meno.
Si deve tenere conto, infatti, che la delega contenuta nell'art. 3,
comma 133 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha riguardato
esclusivamente la revisione organica e il completamento della disciplina
del sistema sanzionatorio tributario "non penale". Pertanto, la
riscontrata mancanza nell'art. 13 di previsioni in merito agli effetti
penali del ravvedimento non può essere intesa come manifestazione di una
contraria volontà legislativa ma semplicemente come avvenuto rispetto
dei limiti imposti dalla legge delega.
Ne consegue che, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni
effettuate ai sensi del più volte citato art. 13, devono tuttora
ritenersi operanti le cause di non punibilità stabilite dalle previgenti
richiamate norme.
A tali fini non può assumere rilevanza il fatto che l'art. 48 (a
differenza dell'art. 14, comma 5 della legge n. 408/1990) sia stato
espressamente abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 471/1997. Per non
sconfinare nell'eccesso di delega, infatti, tale abrogazione non può
riguardare le disposizioni aventi riflessi penali, contenute nel
menzionato art. 48.
(*) Per le violazioni commesse dall’11/5/2000 la misura è elevata a 1/5
del minimo ( D.Lgs. 99/2000)
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