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CONTENZIOSO : Irregolare il Fisco senza difensore abilitato.

Probabilmente ai non addetti ai lavori è sfuggita una particolare tendenza giurisprudenziale che obbliga le agenzie fiscali a stare in giudizio con l’assistenza di un difensore.

Come noto infatti il D.Lgs. 546/92 prevede che gli uffici del Ministero delle Finanze possano stare in giudizio autonomamente e quindi senza la dovuta assistenza tecnica esterna invece obbligatoria per i contribuenti ed i concessionari della riscossione , ma poiché dal gennaio 2001 esistono le agenzie fiscali che non sono uffici ministeriali (godono infatti di autonomia patrimoniale ed amministrativa) queste dovrebbero farsi assistere da un difensore abilitato.

Già in precedenza alcune commissioni tributarie avevano fatte proprie queste considerazioni ma ora con la Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 604/04 depositata nel gennaio 2005 che ha affrontato il problema da un punto di vista formale, sembra inequivocabile che le agenzie fiscali debbano a pena di costituzione irregolare farsi assistere da un difensore abilitato di fronte alle Commissioni Tributarie.

Il mancato adeguamento alla ormai consolidata ed autorevole giurisprudenza potrà far si che il contribuente eccepisca la non corretta costituzione in giudizio dell’Agenzia ed avviarsi così verso la vittoria della causa fiscale.

Mentre per chi scrive, tale tendenza giurisprudenziale è indice di parità delle parti nel processo, ed anzi una tale soluzione era stata più volte auspicata, è indubbio che per le casse erariali un tale obbligo avrà un peso non di poco, tenuto conto che sino ad ora le Agenzie delle Entrate stavano in giudizio autonomamente con un proprio impiegato generalmente adibito a tali mansioni.

Si è tuttavia in attesa di un autorevole parere che l’Agenzia delle Entrate ha richiesto all’Avvocatura dello Stato ma rimane pur sempre la lacuna normativa, in quanto l’art. 11 del già citato D.Lgs. 546/92 (che ha sosituito il D.P.R. n. 636/72) tiene conto di un esonero ormai superato stante appunto l’autonomia delle Agenzie dettata dal D.Lgs. 300/99 anche con rapporto di lavoro regolato dal diritto privato e con dipendenti che non hanno la qualifica di pubblici ufficiali a differenza dei quelli ministeriali, senza tener conto poi che dal I° gennaio 2001 il Ministero dell’Economia ha cancellato dal bilancio statale il capitolo relativo le spese per liti riguardanti il Contenzioso Tributario.

Una tesi ragionevole quindi quella della Suprema Corte per esplicita enunciazione normativa e che anzi rende giustizia anche sotto il profilo costituzionale tratteggiando il principio del giusto processo anche nel processo tributario. 2 aprile 2005.

 

a cure del Dott. Fabrizio Fava Segretario Nazionale Associazione Nazionale Italiana Difensori Tributari www.difensoritributari.org

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dottore commercialista revisore contabile

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