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CONTENZIOSO :
Irregolare il Fisco senza difensore abilitato.
Probabilmente ai non addetti ai lavori è
sfuggita una particolare tendenza giurisprudenziale che obbliga le
agenzie fiscali a stare in giudizio con l’assistenza di un
difensore.
Come noto infatti il D.Lgs. 546/92 prevede che
gli uffici del Ministero delle Finanze possano stare in giudizio
autonomamente e quindi senza la dovuta assistenza tecnica esterna
invece obbligatoria per i contribuenti ed i concessionari della
riscossione , ma poiché dal gennaio 2001 esistono le agenzie
fiscali che non sono uffici ministeriali (godono infatti di
autonomia patrimoniale ed amministrativa) queste dovrebbero farsi
assistere da un difensore abilitato.
Già in precedenza alcune commissioni tributarie
avevano fatte proprie queste considerazioni ma ora con la Sentenza
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 604/04 depositata nel
gennaio 2005 che ha affrontato il problema da un punto di vista
formale, sembra inequivocabile che le agenzie fiscali debbano a
pena di costituzione irregolare farsi assistere da un difensore
abilitato di fronte alle Commissioni Tributarie.
Il mancato adeguamento alla ormai consolidata
ed autorevole giurisprudenza potrà far si che il contribuente
eccepisca la non corretta costituzione in giudizio dell’Agenzia ed
avviarsi così verso la vittoria della causa fiscale.
Mentre per chi scrive, tale tendenza
giurisprudenziale è indice di parità delle parti nel processo, ed
anzi una tale soluzione era stata più volte auspicata, è indubbio
che per le casse erariali un tale obbligo avrà un peso non di
poco, tenuto conto che sino ad ora le Agenzie delle Entrate
stavano in giudizio autonomamente con un proprio impiegato
generalmente adibito a tali mansioni.
Si è tuttavia in attesa di un autorevole parere
che l’Agenzia delle Entrate ha richiesto all’Avvocatura dello
Stato ma rimane pur sempre la lacuna normativa, in quanto l’art.
11 del già citato D.Lgs. 546/92 (che ha sosituito il D.P.R. n.
636/72) tiene conto di un esonero ormai superato stante appunto
l’autonomia delle Agenzie dettata dal D.Lgs. 300/99 anche con
rapporto di lavoro regolato dal diritto privato e con dipendenti
che non hanno la qualifica di pubblici ufficiali a differenza dei
quelli ministeriali, senza tener conto poi che dal I° gennaio 2001
il Ministero dell’Economia ha cancellato dal bilancio statale il
capitolo relativo le spese per liti riguardanti il Contenzioso
Tributario.
Una tesi ragionevole quindi quella della
Suprema Corte per esplicita enunciazione normativa e che anzi
rende giustizia anche sotto il profilo costituzionale
tratteggiando il principio del giusto processo anche nel processo
tributario. 2 aprile 2005.
a cure del Dott. Fabrizio
Fava Segretario Nazionale Associazione Nazionale Italiana
Difensori Tributari www.difensoritributari.org
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