Per memoria è il caso di
ricordare brevemente come gli "esportatori
abituali", cioè quei soggetti che effettuano
operazioni non imponibili per un ammontare
superiore al 10 per cento del volume d'affari,
possono chiedere a propri fornitori nei limiti
dell'importo delle fatture registrate nell'anno
precedente, ovvero, nei dodici mesi precedenti
(cosiddetto "plafond annuale" o "plafond
mensile"), la non applicazione dell'imposta,
attraverso una preventiva dichiarazione su
appositi modelli (denominata anche "lettera
d'intento") inviata al proprio fornitore
nazionale.
Peraltro, si deve segnalare anche la recente
circolare n. 10/E del 16 marzo 2005, dove
l'Amministrazione finanziaria, riassumendo le
risposte date in occasione di precedenti
incontri con la stampa specializzata, ha
fornito, tra l'altro, importanti chiarimenti sul
nuovo adempimento e, in particolare modo, sulle
sanzioni.
Ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. c),
del D.P.R. n. 633/1972 sono effettuate in regime
di non imponibilità "le cessioni anche
tramite commissionari, di beni diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e le
prestazioni di servizi rese a soggetti che,
avendo effettuato cessioni all'esportazione od
operazioni intracomunitarie, si avvalgono della
facoltà di acquistare, anche tramite
commissionari, o importare beni e servizi senza
pagamento dell'imposta".
Per poter fruire della non applicazione
dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi,
gli esportatori abituali devono rilasciare ai
propri fornitori (ovvero alla dogana, in caso di
importazioni) un'apposita comunicazione – la
cosiddetta "lettera d'intenti"
– anteriormente all'effettuazione
dell'operazione.
modello dichiarazione d'intento
Come espressamente previsto dall'art. 1,
primo comma, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746,
recante la specifica disciplina del "plafond"
degli esportatori abituali, le lettere d'intenti
vanno:
-
redatte in conformità all'apposito
modello ministeriale
-
numerate progressivamente dal
dichiarante e dal destinatario (fornitore di
beni o prestatore di servizi)
-
annotate in apposito registro, ovvero, a
decorrere dal 14 marzo 1997, data di entrata
in vigore della L. 18 febbraio 1997, n. 28
(contenente modifiche alla normativa in
questione), anche in apposita sezione del
registro delle fatture emesse o dei
corrispettivi.
Nonostante le specifiche disposizioni dettate
al fine di consentire un adeguato controllo in
ordine all'applicazione del particolare
meccanismo (i fornitori degli esportatori sono,
ad esempio, tenuti ad indicare nelle fatture
emesse gli estremi della dichiarazione), lo
strumento è stato frequentemente utilizzato in
modo fraudolento attraverso l'emissione di
false dichiarazioni d'intenti.
Per contrastare tali fenomeni, il
legislatore, nell'ambito della Finanziaria per
l'anno 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311), ha
introdotto ulteriori obblighi a carico dei
destinatari delle lettere d'intenti.
In particolare, per effetto del comma 381
dell'articolo unico della predetta legge,
risulta ora modificata la lett. c), del primo
comma, dell'art. 1 del D.L n. 746/1983.
Da ciò, deriva che i fornitori degli
esportatori abituali sono tenuti a comunicare
all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella
lettera d'intenti ricevuta.
Tale comunicazione, da redigersi sull'apposito
modello i cui contenuti e modalità di
presentazione saranno definiti con apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
Entrate dovrà essere trasmessa
esclusivamente in via telematica,
direttamente o tramite intermediari abilitati,
entro il giorno 16 del mese successivo
a quello in cui la dichiarazione d'intento è
stata ricevuta.
Il modello si compone di due parti:
-
un frontespizio nel quale, oltre
all'informativa sul trattamento dei dati
personali, andranno riepilogati i dati
anagrafici del dichiarante e del
rappresentante, la firma e l'impegno alla
trasmissione telematica
-
un campo (quadro DI)
per l'indicazione dei dati contenuti nelle
lettere d'intenti. In ogni rigo di tale
quadro andranno riepilogate le informazioni
contenute in ogni singola lettera d'intenti.
Conseguentemente, in caso di più
dichiarazioni o lettere inviate dallo stesso
esportatore abituale, andranno compilati più
righi.
I dati da riportare riguardano i numeri
progressivi attribuiti dal fornitore e
dall'esportatore alle dichiarazioni d'intenti, i
dati identificativi del committente o
cessionario (esportatore abituale).
Inoltre, andrà indicato, in via alternativa, se
la dichiarazione si riferisce ad una sola
operazione e per quale importo, ovvero se
riguarda una o più operazioni fino a concorrenza
di un determinato importo o, ancora, se essa è
valida per tutte le operazioni di un determinato
periodo (non eccedente l'anno solare).
Aspetti sanzionatori
L'omesso invio della comunicazione ovvero
l'invio della stessa con dati incompleti o
inesatti ai sensi del nuovo comma 4 – bis,
dell'art. 7, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.
471, è punito con la sanzione dal 100%
al 200% dell'imposta (si ritiene si
tratti dell'IVA non applicata sulla fornitura di
beni o servizi effettuata).
Qualora, invece, nonostante il ricevimento
della lettera, il fornitore abbia provveduto
all'emissione della fattura con applicazione
dell'imposta, non essendosi verificato alcun
danno per l'Erario, è plausibile che
all'operatore venga comunicata la sola sanzione
di cui all'art. 11, primo comma, lett. a), del
D.Lgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).
Inoltre, per effetto del comma 384
dell'articolo unico della Finanziaria, è
stabilito che il fornitore che
omette di inviare la comunicazione telematica (o
la invia con dati incompleti o inesatti) "è
responsabile in solido con il soggetto
acquirente dell'imposta evasa
correlata all'infedeltà della dichiarazione
ricevuta" (anche in tal caso, pur in assenza di
chiarimenti ufficiali, è lecito ritenere che si
tratti dell'imposta non applicata sulla
fornitura per effetto della lettera d'intenti
ricevuta).
In sintesi :
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·
Senza effettuazione di forniture in
sospensione |
·
Sanzione da 258 a 2.065 euro
|
|
·
Con effettuazione di forniture in
sospensione “regolari”
|
·
Sanzione dal 100 al 200% dell’IVA non
applicata |
|
·
Con effettuazione di forniture in
sospensione “irregolari”
|
·
Sanzione dal 100 al 200% dell’IVA non
applicata + responsabilità solidale per
il mancato versamento dell’IVA da parte
dell’esportatore abituale
|