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INFO 06 452213497

 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai soggetti che effettuano operazioni (cessioni/prestazioni) nei confronti di esportatori abituali è fatto obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute. In caso di mancata comunicazione sono previste nuove sanzioni.

Per memoria è il caso di ricordare brevemente come gli "esportatori abituali", cioè quei soggetti che effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 10 per cento del volume d'affari, possono chiedere a propri fornitori nei limiti dell'importo delle fatture registrate nell'anno precedente, ovvero, nei dodici mesi precedenti (cosiddetto "plafond annuale" o "plafond mensile"), la non applicazione dell'imposta, attraverso una preventiva dichiarazione su appositi modelli (denominata anche "lettera d'intento") inviata al proprio fornitore nazionale.


Peraltro, si deve segnalare anche la recente circolare n. 10/E del 16 marzo 2005, dove l'Amministrazione finanziaria, riassumendo le risposte date in occasione di precedenti incontri con la stampa specializzata, ha fornito, tra l'altro, importanti chiarimenti sul nuovo adempimento e, in particolare modo, sulle sanzioni.

Ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 sono effettuate in regime di non imponibilità "le cessioni anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta".

Per poter fruire della non applicazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi, gli esportatori abituali devono rilasciare ai propri fornitori (ovvero alla dogana, in caso di importazioni) un'apposita comunicazione – la cosiddetta "lettera d'intenti" – anteriormente all'effettuazione dell'operazione.

modello dichiarazione d'intento

Come espressamente previsto dall'art. 1, primo comma, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, recante la specifica disciplina del "plafond" degli esportatori abituali, le lettere d'intenti vanno:

  • redatte in conformità all'apposito modello ministeriale

  • numerate progressivamente dal dichiarante e dal destinatario (fornitore di beni o prestatore di servizi)

  • annotate in apposito registro, ovvero, a decorrere dal 14 marzo 1997, data di entrata in vigore della L. 18 febbraio 1997, n. 28 (contenente modifiche alla normativa in questione), anche in apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.

Nonostante le specifiche disposizioni dettate al fine di consentire un adeguato controllo in ordine all'applicazione del particolare meccanismo (i fornitori degli esportatori sono, ad esempio, tenuti ad indicare nelle fatture emesse gli estremi della dichiarazione), lo strumento è stato frequentemente utilizzato in modo fraudolento attraverso l'emissione di false dichiarazioni d'intenti.

Per contrastare tali fenomeni, il legislatore, nell'ambito della Finanziaria per l'anno 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311), ha introdotto ulteriori obblighi a carico dei destinatari delle lettere d'intenti.
In particolare, per effetto del comma 381 dell'articolo unico della predetta legge, risulta ora modificata la lett. c), del primo comma, dell'art. 1 del D.L n. 746/1983.

Da ciò, deriva che i fornitori degli esportatori abituali sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera d'intenti ricevuta.
Tale comunicazione, da redigersi sull'apposito modello i cui contenuti e modalità di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d'intento è stata ricevuta.

per la spedizione della dichiarazione d'intenti chiama 06 452213497

Il modello si compone di due parti:

  • un frontespizio nel quale, oltre all'informativa sul trattamento dei dati personali, andranno riepilogati i dati anagrafici del dichiarante e del rappresentante, la firma e l'impegno alla trasmissione telematica

  • un campo (quadro DI) per l'indicazione dei dati contenuti nelle lettere d'intenti. In ogni rigo di tale quadro andranno riepilogate le informazioni contenute in ogni singola lettera d'intenti. Conseguentemente, in caso di più dichiarazioni o lettere inviate dallo stesso esportatore abituale, andranno compilati più righi.

I dati da riportare riguardano i numeri progressivi attribuiti dal fornitore e dall'esportatore alle dichiarazioni d'intenti, i dati identificativi del committente o cessionario (esportatore abituale).
Inoltre, andrà indicato, in via alternativa, se la dichiarazione si riferisce ad una sola operazione e per quale importo, ovvero se riguarda una o più operazioni fino a concorrenza di un determinato importo o, ancora, se essa è valida per tutte le operazioni di un determinato periodo (non eccedente l'anno solare).

Aspetti sanzionatori

L'omesso invio della comunicazione ovvero l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti ai sensi del nuovo comma 4 – bis, dell'art. 7, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (si ritiene si tratti dell'IVA non applicata sulla fornitura di beni o servizi effettuata).

Qualora, invece, nonostante il ricevimento della lettera, il fornitore abbia provveduto all'emissione della fattura con applicazione dell'imposta, non essendosi verificato alcun danno per l'Erario, è plausibile che all'operatore venga comunicata la sola sanzione di cui all'art. 11, primo comma, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).

Inoltre, per effetto del comma 384 dell'articolo unico della Finanziaria, è stabilito che il fornitore che omette di inviare la comunicazione telematica (o la invia con dati incompleti o inesatti) "è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta" (anche in tal caso, pur in assenza di chiarimenti ufficiali, è lecito ritenere che si tratti dell'imposta non applicata sulla fornitura per effetto della lettera d'intenti ricevuta).

In sintesi :

 

·   Senza effettuazione di forniture in sospensione

·      Sanzione da 258 a 2.065 euro

·   Con effettuazione di forniture in sospensione “regolari”

·      Sanzione dal 100 al 200% dell’IVA non applicata

·   Con effettuazione di forniture in sospensione “irregolari”

·      Sanzione dal 100 al 200% dell’IVA non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell’IVA da parte dell’esportatore abituale

 

Marzulli.it è un servizio di Luigi Michele Marzulli

dottore commercialista revisore contabile

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