Disciplina Autoveicoli Iva e Imposte Dirette

 

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ACQUISTO

 

·    Acquisto o importazione, successivo al 27.06.2007, di:

-        ciclomotori, motocicli e autovetture ed autoveicoli non adibiti ad uso pubblico;

-        relativi componenti e ricambi;

-        prestazioni di servizi e di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi;

-        carburanti e lubrificanti dei suddetti veicoli.

 

 

La detrazione dell’Iva è ammessa nei limite del 40%, senza possibilità di dimostrare un utilizzo maggiore.

 

 

 

 

 

 

 

L’acquisto può essere anche intracomunitario, ovvero tramite contratto di leasing o noleggio.

 

 

 

 

Rimangono escluse dall'ambito di applicazione della limitazione gli acquisti effettuati da soggetti che utilizzano il veicolo per lo svolgimento di attività economiche rispetto alle quali l'impiego stesso è assolutamente indispensabile.

 

 

 

 

VEICOLI

INTERESSATI

 

·    Le limitazioni al diritto alla detrazione si applicano a tutti i veicoli a motore normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni:

-        la cui massa massima autorizzata non superi i 3.500 Kg;

-        il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non sia superiore ad 8.

 

 

Restano pertanto esclusi dalla limitazione forfetaria della detrazione i veicoli oggettivamente strumentali e cioè i trattori agricoli o forestali, nonché i veicoli a motore con caratteristiche che superano i predetti limiti di massa e numero di posti a sedere.

 

 

 

 

 

 

 

La limitazione alla detrazione è applicabile anche agli autocarri equiparati alle autovetture, ossia a quei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone.

 

 

 

 

La percentuale di detraibilità del 50% prevista per i veicoli a motore a combustione non interna e relative spese di impiego non può continuare ad essere applicata in quanto la relativa disposizione risulta non più vigente a seguito della sentenza della Corte di Giustizia C-228/2005.

 

 

 

 

PEDAGGI

AUTOSTRADALI

 

Poiché la sentenza della Corte non ha interessato il regime di indetraibilità dell'IVA assolta in relazione alle prestazioni di transito stradale delle autovetture e autoveicoli, continua a trovare applicazione la totale indetraibilità dell'Iva assolta in relazione ai pedaggi autostradali.

 

 

 

 

RIVENDITA

DEI VEICOLI

 

·    Per i veicoli rivenduti successivamente al 13.09.2006 (anche se acquistati entro tale data), a prescindere dalla circostanza che siano interessati dalla richiesta di rimborso (posto che le rivendita avvenute successivamente al 13.09.2006 non devono essere indicate nel modello) all'atto della rivendita deve essere assunta quale base imponibile una percentuale del corrispettivo corrispondente alla misura della detrazione operata o chiesta a rimborso.

·    Per le rivendite già intervenute, dopo il 13.09.2006, occorrerà se del caso operare le conseguenti variazioni della base imponibile.

 

 

Acquisto auto

Imponibilità cessione

 

 

 

 

Fino al 31.12.2000

ð

Iva indetraibile al 100%

Esenzione art. 10, c. 1, n. 27-quinquies D.P.R. 633/1972

Dal 1.01.2001

al 31.12.2005

ð

Iva detraibile

al 10%

·    Se chiesto il rimborso:

-   imponibile il 40% del corrispettivo.

·    Se non è chiesto il rimborso:

-   imponibile il 10% del corrispettivo.

Dal 1.01.2006

al 13.09.2006

ð

Iva detraibile

al 15%

·    Se chiesto il rimborso:

-   imponibile il 40% del corrispettivo.

·    Se non è chiesto il rimborso:

-   imponibile il 15% del corrispettivo.

Dal 14.09.2006

al 26.06.2007

ð

Iva detraibile

secondo

inerenza

Assoggettamento ad Iva della parte di corrispettivo di cessione in relazione alla quale è stata operata la detrazione in sede di acquisto.

Dal 27.06.2007

ð

Iva detraibile

al 40%

Imponibile il 40% del corrispettivo.

 

Trattamento fiscale dei mezzi di trasporto alla luce delle recenti modifiche

 La “manovra estiva” ha modificato il testo dell’art. 164 del Tuir, fissando con efficacia dal periodo di imposta in corso al 27.06.2007 le percentuali entro cui, a seconda del differente utilizzo, è consentito il recupero dei costi relativi ai mezzi di trasporto.

Inoltre, il decreto introduce una deduzione retroattiva anche per il periodo di imposta in corso alla data del 3.10.2006, da far valere come variazione in diminuzione nel modello Unico 2008, e con facoltà di tenerne conto ai fini del versamento della seconda e unica rata di acconto relativa al 2007.

Restano invariati i limiti di rilevanza del costo fiscalmente riconosciuto dei mezzi di trasporto.

SCHEMA DI SINTESI SULLA FISCALITA' DEI MEZZI DI TRASPORTO