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ACQUISTO |
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Acquisto o importazione, successivo al 27.06.2007, di:
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ciclomotori, motocicli e autovetture ed
autoveicoli non adibiti ad uso pubblico;
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relativi componenti e ricambi;
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prestazioni di servizi e
di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni
stessi;
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carburanti e lubrificanti dei suddetti veicoli. |
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La detrazione
dell’Iva è ammessa nei limite del 40%, senza possibilità di
dimostrare un utilizzo maggiore. |
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L’acquisto può
essere anche intracomunitario, ovvero tramite contratto di leasing o
noleggio. |
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Rimangono escluse
dall'ambito di applicazione della limitazione gli acquisti
effettuati da soggetti che utilizzano il veicolo per lo svolgimento
di attività economiche rispetto alle quali l'impiego stesso è
assolutamente indispensabile. |
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VEICOLI
INTERESSATI |
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Le
limitazioni al diritto alla detrazione si applicano a tutti i
veicoli a motore normalmente adibiti al trasporto stradale di
persone o beni:
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la cui massa massima autorizzata non
superi i 3.500 Kg;
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il cui numero di posti a sedere, escluso il
conducente, non sia superiore ad 8. |
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Restano pertanto esclusi
dalla limitazione forfetaria della detrazione i veicoli
oggettivamente strumentali e cioè i trattori agricoli o forestali,
nonché i veicoli a motore con caratteristiche che superano i
predetti limiti di massa e numero di posti a sedere. |
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La
limitazione alla detrazione è applicabile anche agli autocarri
equiparati alle autovetture, ossia a quei veicoli che, a prescindere
dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne
impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone. |
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La
percentuale di detraibilità del 50% prevista per i veicoli a motore
a combustione non interna e relative spese di impiego non può
continuare ad essere applicata in quanto la relativa disposizione
risulta non più vigente a seguito della sentenza della Corte di
Giustizia C-228/2005. |
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PEDAGGI
AUTOSTRADALI |
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Poiché la sentenza della Corte non ha interessato il regime di
indetraibilità dell'IVA assolta in relazione alle prestazioni di
transito stradale delle autovetture e autoveicoli, continua a
trovare applicazione la totale indetraibilità dell'Iva assolta in
relazione ai pedaggi autostradali. |
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RIVENDITA
DEI VEICOLI |
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Per
i veicoli rivenduti successivamente al 13.09.2006 (anche se
acquistati entro tale data), a prescindere dalla circostanza che
siano interessati dalla richiesta di rimborso (posto che le
rivendita avvenute successivamente al 13.09.2006 non devono essere
indicate nel modello) all'atto della rivendita deve essere assunta
quale base imponibile una percentuale del corrispettivo
corrispondente alla misura della detrazione operata o chiesta a
rimborso.
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Per
le rivendite già intervenute, dopo il 13.09.2006, occorrerà se del
caso operare le conseguenti variazioni della base imponibile.
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Acquisto auto |
Imponibilità cessione |
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Fino al
31.12.2000 |
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Iva
indetraibile al 100% |
Esenzione
art. 10, c. 1, n. 27-quinquies D.P.R. 633/1972 |
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Dal
1.01.2001
al
31.12.2005 |
ð |
Iva
detraibile
al 10% |
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Se chiesto il rimborso:
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imponibile il
40% del corrispettivo.
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Se non è chiesto il rimborso:
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imponibile il
10% del corrispettivo. |
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Dal
1.01.2006
al
13.09.2006 |
ð |
Iva
detraibile
al 15% |
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Se chiesto il rimborso:
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imponibile il
40% del corrispettivo.
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Se non è chiesto il rimborso:
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imponibile il
15% del corrispettivo. |
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Dal
14.09.2006
al
26.06.2007 |
ð |
Iva
detraibile
secondo
inerenza |
Assoggettamento ad Iva della parte di corrispettivo di
cessione in relazione alla quale è stata operata la
detrazione in sede di acquisto. |
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Dal
27.06.2007 |
ð |
Iva
detraibile
al 40% |
Imponibile
il 40% del corrispettivo. |
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