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Auto in uso ai
dipendenti - fringe benefit - tabelle aci - normativa fiscale
Riferimenti Normativi
Decreto legislativo 2/9/1997 n.314,
"Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle
disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro
dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di
lavoro", in Gazzetta Ufficiale 19/9/1997, Suppl. Ord.
L'articolo 3 ha sostituito l'art.48 del DPR 22/12/1986 n. 917 "Testo
unico delle imposte sui redditi" con una nuova formulazione.
Il comma 3 del nuovo testo dell'art.48 è riferito ai "fringe -
benefits".
Quando si parla di veicoli aziendali dati in uso ai dipendenti si
fa sostanzialmente riferimento agli autoveicoli, agli autocaravan,
ai motocicli e ai ciclomotori così come definiti dal Codice della
strada.
Pertanto, ai fini della disciplina fiscale applicabile, occorre
distinguere tra i seguenti casi:
- veicoli concessi per uso
promiscuo
- veicoli concessi per uso
esclusivamente aziendale
- veicoli concessi per uso
esclusivamente personale.
In base al comma 3 dell'articolo 51 del Dpr n. 917/1986, qualora
il valore del reddito in natura relativo al veicolo sia inferiore a
258,23 euro e non ci sono altri fringe benefit che concorrono alla
formazione di detto ammontare, l'importo non costituisce reddito per
il dipendente.
Analizziamo adesso i singoli casi sopra esposti:
Veicoli concessi per uso promiscuo
L'uso promiscuo dell'auto al dipendente ossia concesso sia per
esigenze lavorative che per esigenze personali rappresenta la
maggioranza dei casi dei veicoli concessi ai dipendenti.
Il Dpr 917/1986 art.164 sancisce in tal caso una ipotesi di
deducibilità piena dei costi relativi ai veicoli "dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta".
Secondo quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria
(circolari ministeriali 23 dicembre 1997, n. 326/E; 16 luglio 1998,
n. 188/E; 10 febbraio 1998, n. 48/E), è necessario che l'utilizzo da
parte del dipendente stesso debba essere provato in base a idonea
documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo. La
documentazione di cui si parla potrebbe essere, ad esempio:
l'apposizione di una specifica clausola nel contratto di lavoro
del dipendente la sottoscrizione di una scrittura privata avente
data certa la previsione in un verbale del consiglio di
amministrazione. Inoltre, il veicolo deve essere utilizzato dal
dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo
d'imposta del datore di lavoro.
Nel caso di acquisto o cessione del veicolo in corso d'anno, la
concessione in uso promiscuo ai dipendenti deve avvenire,
rispettivamente, per la maggior parte del periodo decorrente dal
momento dell'acquisto fino al termine del periodo d'imposta ovvero
per la maggior parte del periodo decorrente dall'inizio
dell'esercizio fino alla data della cessione del veicolo.
Ad esempio, nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta di
un'impresa decorra dal 1° gennaio al 31 dicembre (per un totale di
365 giorni) e l'acquisto dell'autovettura sia avvenuto il 1° agosto
(153 giorni alla fine dell'anno), la condizione posta dalla norma
può ritenersi soddisfatta allorché l'autovettura sia stata data in
uso promiscuo al dipendente entro il 16 ottobre (77 giorni al
termine del periodo d'imposta).
Il dipendente che riceve un veicolo a uso promiscuo è soggetto a
tassazione sul relativo fringe benefit. Il valore imponibile, in
base a quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, del TUIR, è pari
al 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza
convenzionale di 15mila chilometri, determinabile sulla base di un
costo chilometrico stabilito dalle
tabelle Aci, al netto di
quanto, eventualmente, trattenuto al dipendente.
Se il veicolo non è compreso tra quelli inclusi nelle tabelle Aci,
il fringe benefit deve essere determinato prendendo a riferimento la
tariffa Aci relativa al veicolo presente nella tabella avente le
caratteristiche più simili al modello in questione.
Dal punto di vista operativo, il valore del fringe benefit può
essere attribuito al dipendente mediante:
inserimento in busta paga fatturazione. In tale ultimo caso, si
ricorda che i costi di percorrenza delle tabelle Aci sono da
considerarsi comprensivi di Iva.
E' possibile, inoltre, attribuirne sia una quota in busta paga
che un'altra con fattura
Se vengono rispettate le condizioni accennate in precedenza
(dimostrazione dell'uso promiscuo per la maggior parte del periodo
d'imposta), il datore di lavoro può dedurre il 100 per cento delle
spese e degli altri componenti negativi relativi al veicolo.
Veicoli concessi per uso esclusivamente aziendale
Il veicolo dato in uso al dipendente per esclusivo fine aziendale
non determina, per lo stesso, alcun fringe benefit tassabile.
Infatti, l'attribuzione del mezzo, da parte del datore di lavoro,
non riveste alcun fine retributivo, essendo, invece, il mezzo, uno
strumento necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa.
L'articolo 164, comma 1, lettera a), n. 1) del Dpr n. 917/1986
stabilisce infatti che le spese e gli altri componenti negativi
relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli sono
interamente deducibili per le imprese, nel caso in cui gli stessi
siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni
strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Si considerano strumentali i veicoli utilizzati in attività che
non possono essere esercitate senza gli stessi. In tutti gli altri
casi, è prevista la deducibilità parziale del 50 per cento con i
limiti già descritti in precedenza.
Veicoli concessi per uso esclusivamente personale
L'attribuzione di un veicolo al dipendente per uso esclusivamente
personale determina, in capo allo stesso, un fringe benefit, pari al
compenso in natura, tassabile come reddito di lavoro dipendente.
In tal caso, la quantificazione del reddito avviene applicando il
criterio del valore normale previsto dall'articolo 9 del Dpr n.
917/1986. Pertanto, occorre far riferimento:
in caso di mezzo di proprietà dell'azienda, al prezzo praticato
per veicoli identici, in condizioni di libera concorrenza al
medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui
il mezzo è stato acquistato in caso di mezzo in leasing, ai canoni
di leasing praticati per veicoli della stessa specie.
Il valore così determinato deve essere ridotto delle eventuali
somme trattenute al dipendente.
Per il datore di lavoro, i costi sostenuti sono interamente
deducibili ai fini Ires, in quanto rientrano nelle spese per
prestazioni di lavoro.
Va ricordato che l'importo deducibile per il datore di lavoro è
il minore tra il valore normale e le spese effettivamente sostenute.
In altre parole, se il valore normale del fringe benefit per il
dipendente è pari a 6mila euro ma la società, per concedere il
veicolo al dipendente, sostiene spese per 5mila euro, quest'ultima
può dedurre dal proprio reddito ai fini Ires l'importo di 5mila
euro.
Dal punto di vista operativo, il datore di lavoro può comportarsi
in uno dei seguenti modi:
- non effettuare alcun addebito
al dipendente per l'utilizzo del veicolo.In tal caso, il costo
deducibile è pari al compenso in natura che concorre a formare
il reddito del dipendente
- addebitare un corrispettivo al
dipendente. Questo corrispettivo rappresenta un ricavo per
l'impresa e i costi relativi al veicolo, al netto di quanto
trattenuto al dipendente, sono deducibili per l'impresa.
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