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Auto in uso ai dipendenti - fringe benefit - tabelle aci - normativa fiscale

Riferimenti Normativi

Decreto legislativo 2/9/1997 n.314, "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", in Gazzetta Ufficiale 19/9/1997, Suppl. Ord.

L'articolo 3 ha sostituito l'art.48 del DPR 22/12/1986 n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi" con una nuova formulazione.

Il comma 3 del nuovo testo dell'art.48 è riferito ai "fringe - benefits".

Quando si parla di veicoli aziendali dati in uso ai dipendenti si fa sostanzialmente riferimento agli autoveicoli, agli autocaravan, ai motocicli e ai ciclomotori così come definiti dal Codice della strada.

Pertanto, ai fini della disciplina fiscale applicabile, occorre distinguere tra i seguenti casi:

  • veicoli concessi per uso promiscuo
  • veicoli concessi per uso esclusivamente aziendale
  • veicoli concessi per uso esclusivamente personale.

In base al comma 3 dell'articolo 51 del Dpr n. 917/1986, qualora il valore del reddito in natura relativo al veicolo sia inferiore a 258,23 euro e non ci sono altri fringe benefit che concorrono alla formazione di detto ammontare, l'importo non costituisce reddito per il dipendente.

Analizziamo adesso i singoli casi sopra esposti:

Veicoli concessi per uso promiscuo

L'uso promiscuo dell'auto al dipendente ossia concesso sia per esigenze lavorative che per esigenze personali rappresenta la maggioranza dei casi dei veicoli concessi ai dipendenti.

Il Dpr 917/1986 art.164 sancisce in tal caso una ipotesi di deducibilità piena dei costi relativi ai veicoli "dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta".

Secondo quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria (circolari ministeriali 23 dicembre 1997, n. 326/E; 16 luglio 1998, n. 188/E; 10 febbraio 1998, n. 48/E), è necessario che l'utilizzo da parte del dipendente stesso debba essere provato in base a idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo. La documentazione di cui si parla potrebbe essere, ad esempio:

l'apposizione di una specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente la sottoscrizione di una scrittura privata avente data certa la previsione in un verbale del consiglio di amministrazione. Inoltre, il veicolo deve essere utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro.

Nel caso di acquisto o cessione del veicolo in corso d'anno, la concessione in uso promiscuo ai dipendenti deve avvenire, rispettivamente, per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell'acquisto fino al termine del periodo d'imposta ovvero per la maggior parte del periodo decorrente dall'inizio dell'esercizio fino alla data della cessione del veicolo.

Ad esempio, nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta di un'impresa decorra dal 1° gennaio al 31 dicembre (per un totale di 365 giorni) e l'acquisto dell'autovettura sia avvenuto il 1° agosto (153 giorni alla fine dell'anno), la condizione posta dalla norma può ritenersi soddisfatta allorché l'autovettura sia stata data in uso promiscuo al dipendente entro il 16 ottobre (77 giorni al termine del periodo d'imposta).

Il dipendente che riceve un veicolo a uso promiscuo è soggetto a tassazione sul relativo fringe benefit. Il valore imponibile, in base a quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, del TUIR, è pari al 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle Aci, al netto di quanto, eventualmente, trattenuto al dipendente.

Se il veicolo non è compreso tra quelli inclusi nelle tabelle Aci, il fringe benefit deve essere determinato prendendo a riferimento la tariffa Aci relativa al veicolo presente nella tabella avente le caratteristiche più simili al modello in questione.

Dal punto di vista operativo, il valore del fringe benefit può essere attribuito al dipendente mediante:

inserimento in busta paga fatturazione. In tale ultimo caso, si ricorda che i costi di percorrenza delle tabelle Aci sono da considerarsi comprensivi di Iva.

E' possibile, inoltre, attribuirne sia una quota in busta paga che un'altra con fattura

Se vengono rispettate le condizioni accennate in precedenza (dimostrazione dell'uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta), il datore di lavoro può dedurre il 100 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi al veicolo.

Veicoli concessi per uso esclusivamente aziendale

Il veicolo dato in uso al dipendente per esclusivo fine aziendale non determina, per lo stesso, alcun fringe benefit tassabile.

Infatti, l'attribuzione del mezzo, da parte del datore di lavoro, non riveste alcun fine retributivo, essendo, invece, il mezzo, uno strumento necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa.

L'articolo 164, comma 1, lettera a), n. 1) del Dpr n. 917/1986 stabilisce infatti che le spese e gli altri componenti negativi relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli sono interamente deducibili per le imprese, nel caso in cui gli stessi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Si considerano strumentali i veicoli utilizzati in attività che non possono essere esercitate senza gli stessi. In tutti gli altri casi, è prevista la deducibilità parziale del 50 per cento con i limiti già descritti in precedenza.

Veicoli concessi per uso esclusivamente personale

L'attribuzione di un veicolo al dipendente per uso esclusivamente personale determina, in capo allo stesso, un fringe benefit, pari al compenso in natura, tassabile come reddito di lavoro dipendente.

In tal caso, la quantificazione del reddito avviene applicando il criterio del valore normale previsto dall'articolo 9 del Dpr n. 917/1986. Pertanto, occorre far riferimento:

in caso di mezzo di proprietà dell'azienda, al prezzo praticato per veicoli identici, in condizioni di libera concorrenza al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui il mezzo è stato acquistato in caso di mezzo in leasing, ai canoni di leasing praticati per veicoli della stessa specie.

Il valore così determinato deve essere ridotto delle eventuali somme trattenute al dipendente.

Per il datore di lavoro, i costi sostenuti sono interamente deducibili ai fini Ires, in quanto rientrano nelle spese per prestazioni di lavoro.

Va ricordato che l'importo deducibile per il datore di lavoro è il minore tra il valore normale e le spese effettivamente sostenute.

In altre parole, se il valore normale del fringe benefit per il dipendente è pari a 6mila euro ma la società, per concedere il veicolo al dipendente, sostiene spese per 5mila euro, quest'ultima può dedurre dal proprio reddito ai fini Ires l'importo di 5mila euro.

Dal punto di vista operativo, il datore di lavoro può comportarsi in uno dei seguenti modi:

  • non effettuare alcun addebito al dipendente per l'utilizzo del veicolo.In tal caso, il costo deducibile è pari al compenso in natura che concorre a formare il reddito del dipendente
  • addebitare un corrispettivo al dipendente. Questo corrispettivo rappresenta un ricavo per l'impresa e i costi relativi al veicolo, al netto di quanto trattenuto al dipendente, sono deducibili per l'impresa.

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dottore commercialista revisore contabile

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