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La compatibilità ambientale e le procedure di VIA

Lo  studio d'impatto è uno strumento di supporto alla decisione che serve a verificare, in modo preventivo,  le conseguenze ambientali e l'accettabilità sociale di una determinata azione

I RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La VIA in Italia è stata introdotta a seguito dell'emanazione della direttiva 337/85/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Questa direttiva fa un lungo elenco di opere da sottoporre a VIA: nell'allegato I le opere per le quali la VIA è obbligatoria in tutta la Comunità, nell'allegato II sono elencati quei progetti per i quali gli stati membri devono stabilire delle soglie di applicabilità.

La direttiva 337/85 è stata modificata con la direttiva 97/11/CE che, pur non imponendo nuovi obblighi, amplia gli elenchi dei progetti da sottoporre a VIA: le opere comprese nell'allegato I passano da 9 a 20; relativamente alle opere previste dall'allegato II la nuova direttiva introduce una selezione preliminare, viene lasciata libertà agli Stati membri di optare o per un criterio automatico basato su soglie dimensionali oltre le quali scatta la procedura, o un esame caso per caso dei progetti.

L'Italia, il 10 agosto 1988, ha emanato il DPCM n. 377: "Regolamento delle procedure di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". Nel DPCM 377/88 vengono sottoposti a VIA solo i progetti di cui all'allegato I della direttiva 337/85/CEE, mentre non si fa cenno alcuno ai progetti di cui all'allegato II.

Le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità sono specificate nel DPCM 27/12/88, successivamente modificato e integrato (per talune categorie di opere) dal DPR 2 settembre 1999, n. 348 .
 

Dopo i richiami da parte comunitaria per l'incompleta applicazione della direttiva, lo Stato italiano ha emanato il DPR 12/4/96, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale". Con il DPR 12/4/96 viene conferito alle regioni ed alle provincie autonome il compito di attuare la direttiva 337/85/CEE per tutte quelle categorie di opere, elencate in due allegati, A e B, non comprese nella normativa statale, ma previste dalla direttiva comunitaria. Le opere dell'allegato A sono sottoposte a VIA regionale obbligatoria (se queste sono localizzate in un parco, ai sensi della Legge 394/91, la soglia dimensionale è dimezzata); le opere dell'allegato B sono sottoposte a VIA regionale obbligatoria, con soglie dimezzate, solo nelle aree a parco, al di fuori dei parchi sono sottoposte ad una fase di verifica per stabilire se bisogna fare la VIA oppure no.
 

Il 27 dicembre 1999 è entrato in vigore il DPCM 3 settembre 1999 in tema di VIA Regionale che introduce nuove opere (e ne modifica altre) da sottoporre alla procedura valutativa locale. Il provvedimento modifica gli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 introducendo 12 nuove categorie di opere.
 

A questi principali riferimenti legislativi se ne aggiungono altri, sempre di livello nazionale, volti a regolare specifici aspetti della VIA:
 

Circolare del Ministero dell'ambiente 11 agosto 1989, pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della l. 8 luglio 1986; modalità dell'annuncio sui quotidiani; successivamente integrato dalle circolari ministeriale del 23 febbraio 1990 e del 21 giugno 1991
 

Circolare del Ministero dell'ambiente 30 marzo 1990, assoggettabilità alla procedura di impatto ambientale dei progetti riguardanti i porti di seconda categoria classi II, III, e IV, ed in particolare, i "porti turistici". Art.6 comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e DPCM 10 agosto 1988, n. 377
 

DPR 27 aprile 1992, regolamentazione delle procedure di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità per gli elettrodotti aerei esterni
 

Circolare del Ministero dell'Ambiente 1 dicembre 1992, assoggettabilità alla procedura di impatto ambientale dei progetti riguardanti le vie rapide di comunicazione. Art.6 comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successivi DPCM attuativi.
 

DPR 18 aprile 1994, regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
 

Legge n. 640 del 3 novembre 1994, ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione di impatto ambientale in contesto transfrontaliero
 

Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 febbraio 1996, Integrazioni delle circolari 11 agosto 1989 e 23 febbraio 1990 concernenti "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 . N. 349; modalitò di annuncio sui quotidiani"
 

Circolare del Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 1996, procedure di valutazione di impatto ambientale.
 

Circolare del Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996, principi e criteri di massima della valutazione di impatto ambientale.

DPR 11 febbraio 1998, disposizioni integrative del DPCM 377/88 in materia di disciplina delle procedure di compatibilità ambientale di cui alla Legge 8 luglio 1986, n. 349, art.6
 

DPR 3 luglio 1998, termini e modalità dello svolgimento dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale
 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999, Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle dighe di ritenuta
 

Per completezza precisiamo che la Camera dei Deputati sta lavorando sull' AC 5100 (approvato dal Senato il 6 giugno 1998): la legge quadro sulla VIA che, recependo la direttiva 97/11 regolerà ex novo l'intero sistema

Lo studio Marzulli assiste le imprese in Italia  per la realizzazione di :

Studio di compatibilità ambientale e studio di impatto ambientale ai sensi del DPR 12.04.1996. Si tratta di uno studio finalizzato alla valutazione dell’impatto ambientale-VIA generato dalla realizzazione, ampliamento e spostamento di un impianto produttivo o infrastruttura. Tali valutazioni sono preliminari al rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione.

Valutazione di incidenza (DPR 357/97). La realizzazione di un impianto produttivo, di un’opera/infrastruttura o di un piano all’interno o a ridosso di un’area naturale protetta, sia essa zona a protezione speciale ZPS o sito di interesse comunitario SIC, deve prevedere uno studio che valuta la significatività delle interferenze indotte su questi ambienti pregiati.ì

Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva Europea 2001/42/CE). È uno strumento di valutazione ambientale preventivo che consente di stimare gli impatti indotti dalle grandi opzioni strategiche e dagli indirizzi di pianificazione territoriale e settoriale. Essa si applica, quindi a tutte le attività di pianificazione sia di Enti pubblici che di Soggetti privati e permette di inserire in fase di definizione dei programmi stessi i principi dello sviluppo sostenibile  

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Valutazione di Impatto Acustica (L 447/99). La Legge 447/99 di tutela dall’inquinamento acustico ha suddiviso il territorio, con successivo DPCM 01.03.1991 e DPCM 14.11.1997, in zone che presentano dei valori limite di immissione sonora differenti a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio stesso. Il rispetto di tali limiti è propedeutico al rilascio della concessione edilizia comunale. La valutazione di impatto acustica, che deve essere svolta da un tecnico esperto in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione, prevede la verifica della rispondenza delle immissioni sonore da parte dell’attività che si va a svolgere ai limiti di legge.

Pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni ai fini della normativa vigente:

Rifiuti

D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi). La realizzazione, la modifica e lo spostamento di impianti di smaltimento, stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti prevede il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio da parte dell’organo competente.

DM 05.02.1998 relativo alle procedure semplificate per lo svolgimento di attività di recupero di energia e/o materia da rifiuto.

DM 25.10.1999 n. 471 sulla bonifica dei siti inquinati. Redazione del piano di caratterizzazione finalizzato alla stesura del progetto preliminare e quindi del progetto definitivo per il ripristino del sito inquinato.

D.Lgs 36/03 (decreto discariche). Sono definiti, in questo decreto attuativo del Ronchi, i requisiti operativi e tecnici per la realizzazione, la conduzione e la dismissione di discariche di rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi.

Aria

DPR 203/88. Tale decreto introduce l’obbligo all’autorizzazione per le aziende che immettono sostanze inquinanti in atmosfera da impianti industriali. Il rilascio dell’autorizzazione è propedeutico alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.

DM 44/04 (Decreto COV - emissioni di Composti Organici Volatili). In attuazione del DPR 203/88 il decreto COV interviene a normare una categoria di impianti ben precisa e a definirne i limiti alle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera derivante sia da sorgenti puntiformi che diffuse.

PER OGNI DOMANDA SCRIVI A LUIGI@MARZULLI.IT

Acqua

D.Lgs 152/99. Regolamenta il rilascio dell’autorizzazione all’immissione di scarichi idrici in acque superficiali e/o in pubblica fognatura. Introduce i limiti tabellari di qualità chimico-fisico-microbiologica delle acque reflue.

Grandi impianti

D.Lgs. 372/99 (IPPC-integrated pollution prevention and control). Per talune tipologia di attività industriali, grandi impianti, è stata di recente istituita una procedura unica di rilascio dell’autorizzazione per tutte le forme di inquinamento prodotte. Tale procedura consente il rilascio dell’autorizzazione ambientale integrata AIA che sostituisce l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, alla gestione di rifiuti, alla emissioni sonore, alla emissione di scarichi idrici. L’azienda IPPC viene autorizzata se utilizza le migliori tecniche disponibili MTD dette anche BAT-Best Available Technics, che a livello europeo sono state elaborate dalla Commissione di Siviglia e vanno sotto il nome di BREF-Bat REFerence

Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile

D.Lgs 387/03 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Per la prima volta si istituisce una procedura di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio delle centrali di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Quindi gli impianti eolici, idroelettrici, solari, a biomasse e biogas necessitano di un’autorizzazione preventiva alla costruzione. 

In generale il nostro studio, grazie ad esperiti è in grado di assistere l'impresa per l'espletamento delle pratiche relative alla materia ambientale con particolare riferimento alle procedure tecnico-amministrative.

 

 
 

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dottore commercialista revisore contabile

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