Dal 30.04.2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a € 5.000 (e non più superiore a € 12.500).
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CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ PER ASSEGNI BANCARI E POSTALI
I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e daPoste Italiane S.p.a. muniti della clausola di non trasferibilità.
Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50.
Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante
Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a € 5.000 può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.a.
Sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito
LIBRETTI AL PORTATORE
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 euro, esistenti alla data del 30.04.2008, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30.06.2009
Sanzione dal 20% al 40% del saldo
In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, alla banca o a Poste Italiane S.p.a.: .. i dati identificativi del cessionario; .. la data del trasferimento.
sanzione dal 10% al 120% del saldo
TRASFERIMENTI TRAMITE ESERCENTI ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO (limite 2.000 euro)
È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a € 2.000, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria.
Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a €2.000 e inferiori a € 5.000, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante
Sanzione dal 20% al 40% dell’importo trasferiti
CONTI O LIBRETTI ANONIMI O CON INTESTAZIONE FITTIZIA
L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata
L’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata
I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria (di cui all’art. 7, c. 6 del D.P.R. 29.09.1973, n. 605) possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.a. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati. La documentazione inerente i dati medesimi costituisce prova documentale, ai sensi dell’art. 234 del Codice di Procedura Penale
COMUNICAZIONI DOVUTE DAI PROFESSIONISTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni sopraindicate ne riferiscono, entro 30 giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.
In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.a., che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.a., che ne effettua l’estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall’altro soggetto obbligato