Il regime fiscale agevolato
per l’avvio di nuove attività
Chi inizia una nuova attività può beneficiare di un regime fiscale
agevolato di particolare favore. Esso non solo semplifica molti
adempimenti fiscali, ma soprattutto permette un grosso risparmio per quanto
riguarda la tassazione.
Questo regime fiscale agevolato non è molto conosciuto e pertanto
riteniamo fare cosa gradita a tutti i futuri imprenditori descriverlo in modo
chiaro e completo.
Periodo d’utilizzo e modalità d’accesso
Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative economiche è previsto
per le persone fisiche che avviano una nuova attività, imprenditoriale (anche
sotto forma di impresa familiare), o di lavoro autonomo (professionisti).
E’ applicabile per il primo anno dell’iniziativa e per i due successivi.
Quindi, la durata dell’agevolazione è al massimo di tre anni.
Chi l’utilizza non paga l’IRPEF e le relative addizionali (comunali e
regionali), bensì un’imposta sostitutiva, nella misura fissa del 10% sul
reddito conseguito (ricavi meno costi), realizzando in questo modo
un notevole risparmio d’imposta. Inoltre, può contare su una rilevante
semplificazione di molti adempimenti contabili.
Per accedere al regime fiscale agevolato in questione bisogna comunicare
la scelta all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello scaricabile qui
Il modello per l’opzione a favore del regime fiscale agevolato per le
nuove attività può essere presentato:
-
Insieme alla dichiarazione d’inizio attività (quella di richiesta
partita IVA), oppure nei 30 giorni successivi alla presentazione di questa;
-
Entro il 30 gennaio (per periodi d’imposta coincidenti con l’anno
solare) dei due anni seguenti quello d’inizio attività.
Requisiti
Ecco i requisiti che bisogna possedere per godere di questo regime fiscale
agevolato:
-
Il richiedente deve essere una persona fisica che intende iniziare
un’impresa (ditta individuale) o un’attività di lavoro autonomo
(professionista). E’ ammesso il beneficio anche per le imprese familiari, che ricordiamo sono
le ditte individuali in cui collaborano i familiari e dove al
“capofamiglia” imprenditore spetta almeno il 51% degli utili. Il resto del
profitto va ripartito tra i familiari collaboratori d’impresa in
proporzione della quantità e qualità del lavoro prestato nell’impresa
familiare.
-
I compensi (per i professionisti) o i ricavi (per le imprese) annuali
non devono superare i seguenti limiti:
-
€ 30.987,41 per i lavoratori autonomi;
-
€ 30.987,41 per le imprese che hanno per oggetto la prestazione di
servizi;
-
€ 61.974,83 per le imprese che hanno per oggetto altre attività.
In particolare, nel caso di superamento dei suddetti limiti è prevista la
decadenza dell’agevolazione ed il reddito conseguito viene tassato nei
modi ordinari:
-
dall’anno successivo, se i limiti sono superati, ma non oltre il
50%;
-
dallo stesso anno d’imposta, se i limiti di cui sopra sono superati
di oltre il 50%.
-
L’attività che si vuole svolgere deve essere nuova in senso assoluto e
cioè:
-
l’interessato non deve aver esercitato nei tre anni precedenti
attività d’impresa, professionale o artistica, neppure in forma associata
o familiare;
-
l’attività che si va ad iniziare non deve essere il proseguimento di
un’altra attività svolta in precedenza, anche sotto forma di lavoro
dipendente, collaborazione o lavoro autonomo.
-
È necessario che siano osservati tutti gli adempimenti di carattere
previdenziale (iscrizione all’INPS, etc…), assicurativo (INAIL, etc…) ed
amministrativo (licenze, autorizzazioni, etc…).
Agevolazioni
Vediamo adesso tutte le facilitazioni che spettano a chi comunica
l’adesione, avendone i requisiti, al regime fiscale agevolato per le nuove
attività:
Per assistenza sul regime
agevolato chiama il numero 06 452213497
-
Tassazione ridotta. Il regime speciale prevede
un’imposizione fissa del 10% in luogo del pagamento dell’IRPEF e delle sue
addizionali (comunali e regionali). Il 10% è calcolato sul reddito
d’impresa o di lavoro autonomo e, quindi, sui ricavi (o compensi per i
professionisti) al netto delle spese e dei costi. La tassazione ridotta del
10% avviene nella normale dichiarazione annuale dei redditi ed il
versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF si esegue con il modello F24
presso Banche e Poste, indicando il codice tributo 4025. Il reddito
d’impresa o di lavoro autonomo, essendo tassato con aliquota sostitutiva
del 10%, non va incluso nel reddito complessivo calcolato ai fini IRPEF,
sfuggendo in tal modo all’ordinaria (e più gravosa) imposizione fiscale
delle persone fisiche. Attenzione però, perché questa speciale tassazione di favore, sostitutiva
di quella ordinaria, impedisce l’utilizzo in dichiarazione delle detrazioni
fiscali (per carichi di famiglia e per oneri) previste per l’IRPEF.
Pertanto, il risparmio fiscale è più accentuato qualora il contribuente
possa comunque far valere le suddette detrazioni dichiarando altri tipi di
reddito, diversi da quello d’impresa o di lavoro autonomo per il quale
beneficia della riduzione del carico fiscale.
-
Versamento in unica soluzione dell’IVA. La tassazione
ridotta di cui al punto precedente riguarda solo l’IRPEF, per cui le altre
imposte vanno regolarmente versate. Tuttavia questo regime agevolato
consente di versare l’IVA dovuta, anziché alle ordinarie scadenze
periodiche, in unica soluzione in sede di dichiarazione annuale. Inoltre,
si è esonerati anche dall’obbligo del versamento annuale dell’acconto IVA,
la cui scadenza è fissata, per tutti gli altri contribuenti, il 27 dicembre
di ogni anno.
-
Semplificazione degli obblighi contabili. Il regime
agevolate per le nuove attività esonera dalla registrazione e tenuta delle
scritture contabili obbligatorie per:
-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
-
l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
-
l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
E’ comunque sempre obbligatoria l’emissione, se prevista, di fatture,
ricevute e scontrini, nonché la conservazione dei documenti emessi e
ricevuti.
-
Eliminazione della ritenuta d’acconto. Il sostituto
d’imposta che paga ricavi o compensi all’impresa o professionista in regime
agevolato per nuove attività non deve assoggettare a ritenuta d’acconto gli
importi pagati. Chiaramente, per comunicare al sostituto d’imposta questa
condizione, il contribuente rientrante nel regime agevolato deve rilasciare
allo stesso una dichiarazione dalla quale risulti la loro particolare
situazione di tassazione ridotta e sostitutiva dell’IRPEF.
-
Tutoraggio. Chi gode del regime agevolato per nuove
attività può (non c’è l’obbligo) chiedere all’Agenzia delle Entrate
assistenza per gli adempimenti fiscali formali cui è soggetto. Quest’assistenza
richiede l’espletamento dei seguenti passi fondamentali:
-
presentazione istanza d’assistenza e tutoraggio;
-
richiesta del codice PIN d’accesso e della password;
-
installazione del necessario software;
-
invio periodico dei dati fiscali all’Agenzia delle Entrate (tutor);
-
recepimento dei modelli e delle indicazioni predisposte dal tutor.
-
Credito d’imposta. I richiedenti il tutoraggio, avendo
necessità di un personal computer per assolvere le incombenze di
comunicazione che esso implica, beneficiano di un credito d’imposta, per
l’acquisto di computer, modem e stampante, pari al 40% del loro costo, con
un massimale di € 309,87.
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