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I regimi contabili e
fiscali
Il regime contabile/fiscale di un’impresa può essere
definito come l’insieme di documenti da tenere e formalità da osservare per
essere in regola con il fisco (e con il Codice Civile, non dimentichiamolo)
e per il calcolo esatto del risultato d’esercizio, anche ai fini della
compilazione del Bilancio e della dichiarazione dei redditi.
I regimi sono abbastanza numerosi ed estremamente
diversi tra loro, sia per i documenti da redigere, sia per le regole da
rispettare.
Si tenga presente preliminarmente che è necessario, per
legge, applicare all’impresa almeno uno di questi regimi, ma non vogliamo
che la scelta e la conseguente adozione di uno di essi siano considerati
semplicemente come l’adempimento forzato di un obbligo di legge.
L’ottimizzazione nella decisione di optare per un regime
contabile, che tenga conto delle caratteristiche dell’impresa, così come la
successiva familiarità con le funzionalità del regime prescelto, permettono
all’imprenditore di conoscere tutti gli aspetti della sua azienda, i suoi
punti di forza ed i suoi punti deboli, nonché di verificare, in ogni
momento, l’andamento dei risultati di gestione.
Preciso che quanto scritto fa riferimento alle
imprese vale, in linea di massima, anche per i lavoratori autonomi
(professionisti), tenendo conto delle seguenti precisazioni: il loro regime
contabile naturale (a prescindere dal volume d’affari conseguito) è quello
“semplificato”, ma hanno facoltà di optare per quello “ordinario”.
Inoltre, il loro regime semplificato prevede la
tenuta, oltre che dei registri IVA, anche di un “registro IRPEF degli
incassi e pagamenti” (o di sezioni così denominate all’interno dei registri
IVA), mentre il loro regime ordinario prevede la tenuta di un “registro
cronologico dei componenti di reddito e dei movimenti finanziari” in luogo
del libro giornale e la facoltà di non tenere il libro degli inventari e
quello mastro.
I regimi contabili possono distnguersi in:
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Regime contabile ordinario
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Obbligatorio per le società di capitali:
- S.r.l. – società a responsabilità limitata
- S.p.A. – società per azioni
- S.a.p.a. – società in accomandita per azioni
- Soc. coop.ve – società cooperative
Obbligatorio anche per le altre imprese (comprese quelle
individuali) quando i ricavi dell’anno precedente o quelli previsti per
le imprese di nuova costituzione superano:
- € 309.874,14 in caso l’attività consista in prestazioni di
servizi
- € 516.456,90 in caso di altre attività
Facoltativo per tutte le imprese che non rientrano nei casi
precedenti.
Se si vuole adottare questo regime è necessario effettuare fiscalmente
un’opzione, consistente nel tenere il “comportamento concludente”, cioè
nell’applicare materialmente il regime e comunicare la scelta eseguita,
contrassegnando la relativa casella, nella successiva dichiarazione IVA
inerente l’anno per il quale si è utilizzato il regime ordinario
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Libri e registri conseguenti al regime
- Contabili
- giornale
- inventari
- mastro
- Societari (solo per le soc. di capitali)
- soci
- assemblee
- consiglio d’amministrazione
- sindaci (se esistono)
- obbligazioni (se emesse)
- IVA
- fatture emesse o corrispettivi
- fatture acquisti
- Dipendenti (se esistono)
- libro paga
- libro matricola
- libro infortuni
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| Bilancio d’esercizio
Obbligatorio, secondo le disposizioni UE, per le sole società di
capitali:
- S.r.l. – società a responsabilità limitata
- S.p.A. – società per azioni
- S.a.p.a. – società in accomandita per azioni
- Soc. coop.ve – società cooperative
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| Le registrazioni sui libri contabili vanno
eseguite con il metodo della partita doppia, che permette anche la
redazione del Bilancio secondo lo schema UE
I fatti di gestione vanno
registrati sia sui libri contabili, sia sui registri IVA. Tuttavia è
possibile omettere la tenuta dei registri IVA se i dati ivi contenuti
sono registrati sui libri contabili (giornale) |
I vantaggi di questo regime sono:
- Miglior dettaglio informativo possibile sull’andamento aziendale
- Possibilità di redigere i Bilanci d’esercizio e infrannuali con
tutte le relative informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali
- Maggiore elasticità con riguardo all’accertamento presuntivo del
reddito (sulla base di parametri e studi di settore)
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Gli svantaggi sono:
- Necessità di conoscenze contabili
- Numerosi adempimenti formali
- Maggior costo per la tenuta
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Il reddito d’esercizio è calcolato come da Codice
Civile:
differenza tra Costi e Ricavi (saldo del conto economico)
Il reddito
imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali, partendo
dal conto economico:
Reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non
imponibili – costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi)
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Regime contabile semplificato
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E’ il regime naturale (non c’è bisogno di opzione) per
le imprese individuali e le società di persone quando i ricavi riferiti
all’anno precedente o quelli previsti per le nuove imprese non
superano:
- € 309.874,14 in caso l’attività consista in prestazioni di
servizi
- € 516.456,90 in caso di altre attività
Quindi, il regime semplificato è applicabile a:
- ditte individuali
- lavoratori autonomi (è il loro regime naturale a prescindere dai
compensi)
- S.n.c. – società in nome collettivo
- S.a.s. – società in accomandita semplice
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Libri e registri conseguenti al regime
- IVA
- fatture emesse o corrispettivi (integrato con i ricavi estranei
all’IVA)
- fatture acquisti (integrato con le spese estranee all’IVA)
- Dipendenti (se esistono)
- libro paga
- libro matricola
- libro infortuni
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| Con il regime semplificato è possibile
tenere solo i registri ai fini IVA (oltre ovviamente quelli dei
dipendenti, se esistenti) integrati con le informazioni estranee
all’IVA, ma necessarie per il calcolo del risultato fiscale d’esercizio
E’ sui registri IVA che vanno registrati i fatti di gestione |
I vantaggi di questo regime sono:
- Semplificazioni nella registrazione delle operazioni
- Minor costo per la tenuta
- Non richiede particolari conoscenze contabili
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Gli svantaggi sono:
- Scarsi elementi informativi per il controllo di gestione
- Difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici
- Assoggettamento all’accertamento presuntivo del reddito (sulla
base di parametri e studi di settore)
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Il reddito d’esercizio è calcolato come da Codice
Civile:
differenza tra Costi e Ricavi (ma non c’è il conto economico)
Il
reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali,
partendo dal reddito d’esercizio:
Reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non
imponibili – costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi) |
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Regime contabile per contribuenti minimi
( dal 1.1.2008 )
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E’ il regime introdotto
con la finanziaria 2007 dal 1.1.2008 per
le imprese individuali quando sussistono i seguenti requisiti, riferiti
all’anno precedente oppure, mediante previsione, a quello in corso, per
le nuove imprese:
- ricavi non superiori a € 30.000,00ragguagliati ad anno
- utilizzo di beni strumentali (anche in leasing) di costo
complessivo, al netto degli ammortamenti, non superiore a € 15.000,00
ragguagliato ad anno
- mancanza di esportazioni
- nessuna corresponsione a dipendenti
e altri collaboratori stabili di compensi
Per accedere al regime è necessaria
opzione in sede di apertura p.iva.
Quindi, il regime dei minimi è applicabile a:
- ditte individuali (persone fisiche)
- lavoratori autonomi (professionisti)
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Libri e registri conseguenti al regime
- IVA
- fatture emesse o corrispettivi
Oppure (in sostituzione
del registro IVA)
apposito “prospetto” contabile semplificato
- Dipendenti (se esistono
- libro paga
- libro matricola
- libro infortuni
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| Nel regime forfetario i fatti di gestione da registrare
si riducono solo all'obbligo di certificare i corrispettivi, ed
emettere le fatture per le prestazioni rese. |
I vantaggi di questo regime sono:
- nessun adempimento contabile
- nessun obbligo iva
- Omissione della registrazione degli acquisti
- Non richiede nessuna conoscenza contabile
- Non assoggettamento all’accertamento presuntivo del reddito
(sulla base di parametri e studi di settore)
- Tassazione con imposta sostitutiva
dal 20%
- Non soggetto Irap
- Costi di gestione contenuti (
spese per commercialista)
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Gli svantaggi sono:
- Grosse difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici
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| Il reddito d’esercizio è calcolato come da Codice
Civile: differenza tra Costi e Ricavi
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Regime sostitutivo per nuove iniziative (c.d. “forfettino”)
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| La sua applicazione necessita di un’opzione da
effettuarsi in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio
attività E’ possibile utilizzare questo regime per un massimo di tre anni, ma
anche prima di tale termine il contribuente può comunicare la rinunzia
al regime agevolato.
E’ utilizzabile dalle imprese individuali (comprese quelle
familiari) quando sussistono i seguenti requisiti:
- Il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni
(cioè prima dell’inizio della nuova iniziativa) attività d’impresa o
professionale, neanche in forma associata
- La nuova attività non deve essere la prosecuzione di un’attività
precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente o
autonomo
- La nuova impresa deve essere in regola con gli obblighi
previdenziali, assicurativi e amministrativi
- I ricavi annuali non devono essere superiori a € 30.987,41 (per
le prestazione di servizi) o a € 61.974,83 (per le altre attività)
- Gli stessi limiti posti ai ricavi di cui al punto sopra, riferiti
all’anno precedente, valgono per il caso di subentro in un’impresa
già esercitata da altro soggetto
Quindi, il regime sostitutivo per le nuove iniziative è applicabile
a:
- ditte individuali (persone fisiche)
- lavoratori autonomi (professionisti)
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| Con il forfettino c’è il completo esonero dagli
adempimenti contabili: non si devono registrare i fatti di gestione e
non si deve tenere nessun libro o registro (tranne quelli dei
dipendenti, se esistenti)
Inoltre, si possono omettere le liquidazioni ed i versamenti
periodici dell’IVA, nonché l’acconto annuale della stessa imposta ed il
pagamento delle addizionali IRPEF
L’ordinaria tassazione IRPEF del reddito d’impresa (o di lavoro
autonomo) è sostituita da una tassazione sostitutiva più favorevole |
Libri e registri conseguenti al regime
- Dipendenti (se esistono)
- libro paga
- libro matricola
- libro infortuni
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I vantaggi di questo regime sono:
- Completa omissione della registrazione e tenuta delle scritture
contabili
- Eliminazione di alcune formalità IVA (liquidazioni e versamenti
periodici, pagamento dell’acconto annuale)
- Esonero dalla tassazione delle addizionali IRPEF (regionali e
comunali)
- Tassazione sostitutiva dell’IRPEF con aliquota agevolata
- Compilazione della dichiarazione dei redditi più facile e meno
costosa
- Non richiede nessuna conoscenza contabile
- Possibilità di utilizzare un software gratuito per l’utilizzo di
questo regime, messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria
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Gli svantaggi sono:
- Inesistenza di fatto (tranne la documentazione conservata) di
elementi informativi per il controllo di gestione
- Grosse difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici
- Applicazione del regime sostitutivo di tassazione solo al reddito
dell’attività, per il quale è stato richiesto, e non agli altri
eventuali redditi soggetti ad IRPEF
- Impossibilità di considerare le detrazioni e deduzioni IRPEF,
normalmente godibili, non correlate con l’attività esercitata
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| Il reddito d’esercizio è calcolato come da Codice Civile:
differenza tra Costi e Ricavi (ma non c’è il conto economico)
Il reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri
fiscali, partendo dal reddito d’esercizio:
Reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non
imponibili – costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi)
La tassazione, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali,
avviene con un’imposta agevolata del 10% applicata sul reddito
imponibile |
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