Disciplina Trust -  Trust in Italia -  Costituire un Trust  - Creare un Trust, trust italia, società fiduciarie,


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Il Trust in ITALIA

Il trust (che tradotto dall’inglese significa "fidarsi") è stato riconosciuto in italia solo di recente.

Infatti la legge 364/89 recepisce i contenuti della Convenzione dell’Aja, siglata il 1° luglio 1985.  

E' da notare che in Italia non esiste ancora una normativa specifica per l'istituto dei "trust" ,  il quale, perciò, vive nei limiti del riconoscimento conseguente alle norme della convenzione internazionale, ed in base al rinvio, da questa disposto, alle normative straniere.

In sostanza con l'istituto del "trust" viene meno la figura del "proprietario"  (almeno quella disciplinate dai relativi articoli del Codice Civile);

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Di un qualunque bene, mobiliare ed immobiliare si individuano solo  chi lo cede in gestione , chi lo gestisce e chi è designato quale beneficiario della gestione stessa.

Questo strumento nuovissimo é peró poco conosciuto anche dai professionisti.

Cerchiamo di capire come "funziona un trust"

Il disponente (settlor) individua un gestore (trustee), al quale affida la gestione di un determinato insieme di beni.

Il gestore ha piena facoltà di disporre dei beni oggetto del trust, nei limiti del contenuto del mandato (letter of wishes).

Tali beni pertanto potranno essere oggetto di vendita, locazione ecc. anche senza l’autorizzazione del disponente.

Ne deriva che che il gestore, pur non essendo proprietario, di fatto pero' esercita tutti i  i diritti connessi a tale condizione; allo stesso modo il disponente (che è tale in base ad una titolarità dei diritti sui beni in oggetto), vede uscire tali beni dalla propria massa patrimoniale (sia essa personale o societaria).

A cosa serve il trust ?

Alla luce di quanto sopra,  desumiamo che il bene oggetto del trust, uscendo dalla sfera patrimoniale del propietario è  al riparo dalle possibili pretese dei creditori personali del disponente.

La figura del beneficiario infine, si riassume in colui al quale spettano i proventi (al netto delle spese) della gestione dei beni.
 

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Analizziamo adesso alcune applicazioni pratiche del Trust

GESTIONE DI VALORI MOBILIARI MEDIANTE TRUST
 

Il conferimento di liquidità in trust può consentire la partecipazione in fondi comuni, l’acquisto di beni mobili ed immobili, l’acquisizione di quote societarie comprensive dei diritti amministrativi connessi (che naturalmente saranno esercitati dal Trustee), la costituzione ex-novo di società affidate al gestore.

GESTIONE DI PATRIMONI IMMOBILIARI MEDIANTE TRUST


 

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Il conferimento in trust di unità immobiliari ha come effetto quello di affidarne l’amministrazione al Trustee. I proventi di tale gestione possono essere corrisposti al beneficiario, così come possono diventare parte integrante dell’oggetto del trust.

PREGI E LIMITI DEL TRUST
 

Il vantaggio più evidente che emerge nell’applicazione del trust, è lo scorporo che si verifica all’interno della massa patrimoniale del disponente: il trust pone un vincolo di destinazione al patrimonio conferito, che lo pone al riparo dalle possibili pretese dei creditori personali.
 

Non mancano tuttavia le perplessità in merito all’efficacia del funzionamento di un trust. In primis, il disponente dovrà ottenere le massime garanzie che il proprio conferimento venga gestito in maniera soddisfacente: una soluzione comunemente adottata consiste nella nomina di uno o più controllori (nel Common Law detti Protector).

Questi avranno il compito di monitorare l’attività del Trustee e di riferirne al Settlor, senza alcuna possibilità di interferire direttamente nelle scelte del gestore.
 

Come abbiamo già sottolineato in precedenza, il Trust è di solito accompagnato da una Letter of wishes che definisce l’oggetto del rapporto. Ove sia riscontrabile una difformità di condotta del gestore rispetto ai contenuti della letter o comunque una diligenza nel suo agire, inferiore a quella prevista dalla legge (diligenza del professionista medio), il disponente potrà adire le vie legali. Nel caso in cui venga accertata una responsabilità del gestore, quest’ultimo potrà essere chiamato oltre che all’adempimento dei propri obblighi, al risarcimento dei danni e, nei casi più gravi, potrà essere sollevato dall’incarico.

TIPOLOGIE DI TRUST RICONOSCIUTE DAL LEGISLATORE ITALIANO
 

Abbiamo detto che in italia sono nel 1989 con la legge 364 l'istituto del trust è stato riconosciuto anche se non c'e' una specifica legge in materia.

Oggi in Italia  l’ordinamento riconosce i c.d. trust interni e trust esterni.

Interni sono definiti i trust istituiti in Italia (e quindi sottoposti alla tutela giuridica nazionale), regolati dalle norme di un paese estero in cui il trust trova esplicita disciplina.

Esterni sono invece i trust aventi per oggetto beni che si trovano in Italia, che vengono costituiti all’estero.

Numerosi sono i paesi in cui la legge regola i rapporti di trust: la quasi totalità dei paesi di common law (Stati Uniti, Gran Bretagna, Isole Vergini Britanniche, Malta, ecc.), oltre ad alcuni paesi di civil law come il Liechtenstein (seppure nella diversa forma della "Stiftung" o fondazione).
Altre nazioni, tra le quali la Repubblica di San Marino, osservano con interesse l’evoluzione del dibattito internazionale in materia.

DISCIPLINA FISCALE E TRUST

L'uso del trust puo' servire per spostare redditi verso paesi a tassazione agevolata o paradisi fiscali

Il  trust generico che mette il patrimonio al riparo da eventuali pretese future di creditori, curatori fallimentari, coniugi separati ecc.
 

Come fare per costituire un Trust?

Oggi, chiunque voglia istituire un trust in Italia deve necessariamente servirsi delle norme di un paese estero, il cui ordinamento riconosca e disciplini tale istituto.

Al settlor si riconosce la facoltà di scegliere quale diritto venga applicato.

Applicazioni professionali dei trust


Trust di famiglia


a) tutela della integrità e della destinazione del patrimonio famigliare.

b) Tutela dei componenti “deboli” della famiglia (interazioni con la tutela la curatela e l’amministrazione di sostegno)

c) Sistemazioni in occasione di crisi della famiglia

d) Verso la divisione ereditaria

e) Vicende del capitale di rischio della famiglia e vicende dell’azienda di proprietà famigliare

f) Acquisti immobiliari operati dai genitori per conto dei figli

g) Rapporti con il fondo patrimoniale

h) Patrimonio della famiglia e patrimonio dei famigliari

Trust in ambito societario

altri argomeni sul trust clicca qui
 

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dottore commercialista revisore contabile

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