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Il Trust in ITALIA
Il trust (che tradotto dall’inglese significa "fidarsi") è stato riconosciuto in italia solo di recente. Infatti la legge 364/89 recepisce i contenuti della Convenzione dell’Aja, siglata il 1° luglio 1985. E' da notare che in Italia non esiste ancora una normativa specifica per l'istituto dei "trust" , il quale, perciò, vive nei limiti del riconoscimento conseguente alle norme della convenzione internazionale, ed in base al rinvio, da questa disposto, alle normative straniere. In sostanza con l'istituto del "trust" viene meno la figura del "proprietario" (almeno quella disciplinate dai relativi articoli del Codice Civile); Proteggi il tuo patrimonio oggi con un trust Calcola il costo del trust adesso on line Di un qualunque bene, mobiliare ed
immobiliare si individuano solo chi lo cede in gestione , chi lo
gestisce e chi è designato quale beneficiario della gestione stessa. Questo strumento nuovissimo é peró poco conosciuto anche dai professionisti. Cerchiamo di capire come "funziona un trust" Il disponente (settlor) individua un gestore (trustee), al quale affida la gestione di un determinato insieme di beni. Il gestore ha piena facoltà di disporre dei beni oggetto del trust, nei limiti del contenuto del mandato (letter of wishes). Tali beni pertanto potranno essere oggetto di vendita, locazione ecc. anche senza l’autorizzazione del disponente. Ne deriva che che il gestore, pur non essendo proprietario, di fatto pero' esercita tutti i i diritti connessi a tale condizione; allo stesso modo il disponente (che è tale in base ad una titolarità dei diritti sui beni in oggetto), vede uscire tali beni dalla propria massa patrimoniale (sia essa personale o societaria). A cosa serve il trust ? Alla luce di quanto sopra, desumiamo che il bene oggetto del trust, uscendo dalla sfera patrimoniale del propietario è al riparo dalle possibili pretese dei creditori personali del disponente. La figura del beneficiario infine, si
riassume in colui al quale spettano i proventi (al netto delle spese) della
gestione dei beni. Analizziamo adesso alcune applicazioni pratiche del Trust GESTIONE DI VALORI MOBILIARI MEDIANTE TRUST Il conferimento di liquidità in trust può
consentire la partecipazione in fondi comuni, l’acquisto di beni mobili ed
immobili, l’acquisizione di quote societarie comprensive dei diritti
amministrativi connessi (che naturalmente saranno esercitati dal Trustee), la
costituzione ex-novo di società affidate al gestore.
Devi costituire un trust? Chiamaci 06 452213497 oggi è possibile fare TRUST anche in italia con la convenzione DOMUS AUREA Il conferimento in trust di unità
immobiliari ha come effetto quello di affidarne l’amministrazione al Trustee.
I proventi di tale gestione possono essere corrisposti al beneficiario, così
come possono diventare parte integrante dell’oggetto del trust. PREGI E LIMITI DEL TRUST Il vantaggio più evidente che emerge
nell’applicazione del trust, è lo scorporo che si verifica all’interno della
massa patrimoniale del disponente: il trust pone un vincolo di destinazione
al patrimonio conferito, che lo pone al riparo dalle possibili pretese dei
creditori personali. Non mancano tuttavia le perplessità in merito all’efficacia del funzionamento di un trust. In primis, il disponente dovrà ottenere le massime garanzie che il proprio conferimento venga gestito in maniera soddisfacente: una soluzione comunemente adottata consiste nella nomina di uno o più controllori (nel Common Law detti Protector). Questi avranno il compito di monitorare
l’attività del Trustee e di riferirne al Settlor, senza alcuna possibilità di
interferire direttamente nelle scelte del gestore. Come abbiamo già sottolineato in precedenza,
il Trust è di solito accompagnato da una Letter of wishes che definisce
l’oggetto del rapporto. Ove sia riscontrabile una difformità di condotta del
gestore rispetto ai contenuti della letter o comunque una diligenza nel suo
agire, inferiore a quella prevista dalla legge (diligenza del professionista
medio), il disponente potrà adire le vie legali. Nel caso in cui venga
accertata una responsabilità del gestore, quest’ultimo potrà essere chiamato
oltre che all’adempimento dei propri obblighi, al risarcimento dei danni e,
nei casi più gravi, potrà essere sollevato dall’incarico. TIPOLOGIE DI TRUST RICONOSCIUTE DAL
LEGISLATORE ITALIANO Abbiamo detto che in italia sono nel 1989 con la legge 364 l'istituto del trust è stato riconosciuto anche se non c'e' una specifica legge in materia. Oggi in Italia l’ordinamento riconosce i c.d. trust interni e trust esterni. Interni sono definiti i trust istituiti in Italia (e quindi sottoposti alla tutela giuridica nazionale), regolati dalle norme di un paese estero in cui il trust trova esplicita disciplina. Esterni sono invece i trust aventi per oggetto beni che si trovano in Italia, che vengono costituiti all’estero. Numerosi sono i paesi in cui la legge regola
i rapporti di trust: la quasi totalità dei paesi di common law (Stati Uniti,
Gran Bretagna, Isole Vergini Britanniche, Malta, ecc.), oltre ad alcuni paesi
di civil law come il Liechtenstein (seppure nella diversa forma della "Stiftung"
o fondazione). L'uso del trust puo' servire per spostare
redditi verso paesi a tassazione agevolata o paradisi fiscali Il trust generico che mette il
patrimonio al riparo da eventuali pretese future di creditori, curatori
fallimentari, coniugi separati ecc. Come fare per costituire un Trust? Oggi, chiunque voglia istituire un trust in Italia deve necessariamente servirsi delle norme di un paese estero, il cui ordinamento riconosca e disciplini tale istituto. Al settlor si riconosce la facoltà di scegliere quale diritto venga applicato. Applicazioni professionali dei trust
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