spedizione telematica unico, invio unico on line, unicoonline, unico tardivo, invio telematico unico 2005 assistenza o invio telematico separato, unico persone fisiche, unico società di capitali, unico società di persone, assistenza entratel, assistenza fileinternet

 

Torna alla Pagina Iniziale

Aggiungi Studio Marzulli Roma ai preferiti

Contatta lo Staff di Studio Marzulli

Invio Telematico Unico 2008 - Spedizione unico 2008

calendario scadenze

PER SPEDIRE IL MODELLO 770 CLICCA QUI

C o r s i & M a s t er

 

Per informazioni e modalita' 06 452213497

SPEDISCI CON NOI IL MODELLO UNICO

L'invio e' molto semplice

Scarica il software per la compilazione

Unico Persone Fisiche ( software gratuito )

Unico Società di Capitali ( software gratuito )

Unico Società di Persone  ( software gratuito )

Unico Enti non Commerciali ( software gratuito )

Prepara la tua dichiarazione con il software per la compilazione gratuita.

Per l'invio puoi utilizzare il nostro studio per avere in tempo reale il protocollo telematico.

Una volta che hai preparato la dichiarazione chiama il numero 06 452213497 e chiedi informazioni sul servizio

Oppure procedi in automatico all'invio cliccando sul tasto PAYPAL e seguendo la procedura on line

Per la risoluzione dei vostri quesiti in tema di RAVVEDIMENTO UNICO 2007 è stato attivato il servizio al nr. 899 53 59 43 per consentire spedizioni URGENTI o assistere gli  utenti in casi di necessita' o di assenza linea o problematiche varie 

 consulenza telefonica CON ESPERTO

La ricevuta dell’avvenuto invio telematico viene recapitata via posta a seguito della relativa comunicazione da parte del Ministero delle Finanze.

studio marzulli non vi lascia mai soli                    entratel non funzione, la vs. linea è assente o semplicemente non sapere come inviare il file chiamate adesso 06 452213497 , un esperto sarà a vostra disposizione per consentirvi l'invio del file nei termini di legge

CHIAMATE ADESSO IL NUMERO 45 22 13 497

basta una telefonata per procedere all'invio ed essere in regola con il fisco

Scegli le soluzioni più adatte alle tue esigenze:

 

  INVIO UNICO 2008

  • INVIO FILE TELEMATICO A NOSTRA CURA

    • predisporre il file per invio

    • inviare il file per email

    • effettuare il pagamento del servizio "invio telematico"

    • attendere ricevuta della spedizione

     

  • INVIO DEL FILE TELEMATICO USANDO IL VOSTRO SISTEMA , ENTRATEL O PIN CODE TRAMITE IL SERVIZIO FISCONLINE

 

INVIO DICHIARAZIONE CARTACEA

Per ogni domanda un operatore è a vostra disposizione al nr. 06 452213497

( call center attivo 24h su 24h dal lunedi' alla domenica)

Le scadenze del modello unico 2008

Invio telematico delle dichiarazioni
Per la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati all’invio telematico è prevista la sanzione da 516 a 5.164 euro.
La sanzione può non essere applicata nel caso in cui le dichiarazioni, tempestivamente trasmesse e scartate, vengono ritrasmesse correttamente non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.
La violazione per tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni non è sanabile, in quanto trattasi di sanzione amministrativa e non tributaria.

Attenzione agli errori!
Ogni anno molti contribuenti commettono uno o più errori nel compilare la dichiarazione.
Alcune volte si tratta di errori sostanziali, come l’aver esposto detrazioni o deduzioni non spettanti; più frequentemente, però, si tratta di errori dovuti a disattenzione o dimenticanza.
Ci si sbaglia spesso, ad esempio, nel riportare le cifre dei vari quadri in quelli di riepilogo finale, nel trascrivere i dati relativi ai versamenti, nel riportare i crediti dei precedenti periodi di imposta.
Perciò non si può che ripetere la raccomandazione di compilare con la massima attenzione i modelli: un buon sistema per evitare gli errori consiste nell’utilizzare il programma per la compilazione e l’invio della dichiarazione via Internet.

Come correggere il modello Unico

Correzioni entro i termini di presentazione
I contribuenti che presentano il modello Unico relativo ai redditi e si accorgono di avere omesso di dichiarare dei redditi o di riportare delle spese detraibili o deducibili possono presentare purché entro il termine di presentazione della dichiarazione una seconda dichiarazione dei redditi “rettificativa” di quella appena consegnata o spedita.
Sul modello deve essere barrata l’apposita casella “Correttiva nei termini”.

Versamenti e crediti
Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa hanno determinato una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini previsti.
Se scaturisce un maggior credito o una minore imposta, può optare per la richiesta di rimborso o per il riporto a credito per l’anno successivo, ovvero può utilizzarlo in compensazione.

Correzioni dopo la scadenza del termine
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario), ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria.
Possono essere oggetto d’integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, che sono considerate valide fatta salva l’applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione.

Dichiarazione integrativa da ravvedimento
Eventuali errori od omissioni nella dichiarazione originaria, che hanno generato un minor reddito, possono essere corretti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si è verificato, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, attraverso il c.d. ravvedimento.
I contribuenti che si avvedono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull’azione di controllo (errori meramente formali) possono comunque regolarizzare la propria posizione mediante dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al competente ufficio.
Per ulteriori informazioni CONSULTARE LA GUIDA RAVVEDIMENTO

Dichiarazione integrativa a proprio favore
E' possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior reddito o, comunque un maggior debito o un minor credito d’imposta, mediante una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo.
Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.

Dichiarazione integrativa in aumento
È possibile correggere gli errori ed integrare le omissioni nelle dichiarazioni che comportino un maggior reddito, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro “i termini per l’accertamento” previsti dall’articolo 43 del DPR n. 600 del 1973, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.
Sul maggior reddito è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione prevista dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997, per cui non è contemplata alcuna riduzione.
Il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa anche nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

ATTENZIONE: per ciascun periodo d’imposta per cui il contribuente non si è avvalso di una delle regolarizzazioni fiscali di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge finanziaria 2003 (L. 289/2002), e cioè concordato anni pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale, i termini di decadenza succitati sono prorogati di due anni.

Il controllo delle dichiarazioni
Il controllo delle dichiarazioni avviene attualmente in più fasi: il controllo automatizzato, il controllo formale e il controllo sostanziale.
 Inoltre, a partire dal 1999:

  • la nuova disciplina riguardante il controllo automatizzato si estende all’imposta sul valore aggiunto;

  • la nuova disciplina riguardante il controllo formale è relativa alle imposte sui redditi;

  • sono abbreviati i termini per il controllo sostanziale delle dichiarazioni dei redditi a quattro anni (a cinque, in caso di omessa dichiarazione).

Un controllo di congruità viene effettuato, in via preliminare, dagli stessi intermediari che provvedono alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni, per mezzo di un software “diagnostico” distribuito dall’Amministrazione finanziaria.

Controllo automatizzato
L’Amministrazione, una volta ricevuti i dati relativi alla dichiarazione, provvede a controllarli sulla base dei dati in possesso dell’Anagrafe tributaria (c.d. “liquidazione”).
Questo controllo consente di:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché nel riporto delle eccedenze d’imposta e dei contributi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

  • ridurre le detrazioni d’imposta, le deduzioni dal reddito e i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

  • verificare la congruità e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

L’amministrazione finanziaria, nel caso in cui dalla liquidazione emerga un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, provvede ad inviare al contribuente o al sostituto d’imposta un’apposita comunicazione di irregolarità in modo da:

  • evitare il ripetersi di errori nelle successive dichiarazioni;

  • regolarizzare gli aspetti formali;

  • consentire al contribuente o al sostituto d’imposta di comunicare all’Amministrazione finanziaria eventuali dati ed elementi non considerati nella fase di liquidazione.

Se, invece, la liquidazione automatica non ha riscontrato alcun errore, al contribuente viene inviata una comunicazione di regolarità, che lo tranquillizza sull’esito dell’esame.

 

 

Marzulli.it è un servizio di Luigi Michele Marzulli

dottore commercialista revisore contabile

Note Legali
Copyright © 2001 - 2007  Luigi Michele Marzulli - P.Iva 05752480722
(ris.16/5/06 nr.60/E Agenzia Entrate)