Invio telematico delle dichiarazioni
Per la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte
dei soggetti abilitati all’invio telematico è prevista la sanzione
da 516 a 5.164 euro.
La sanzione può non essere applicata nel caso in cui le
dichiarazioni, tempestivamente trasmesse e scartate, vengono
ritrasmesse correttamente non oltre 5 giorni dalla data di
restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.
La violazione per tardiva od omessa trasmissione telematica delle
dichiarazioni non è sanabile, in quanto trattasi di sanzione
amministrativa e non tributaria.
Attenzione agli errori!
Ogni anno molti contribuenti commettono uno o più errori nel
compilare la dichiarazione.
Alcune volte si tratta di errori sostanziali, come l’aver esposto
detrazioni o deduzioni non spettanti; più frequentemente, però, si
tratta di errori dovuti a disattenzione o dimenticanza.
Ci si sbaglia spesso, ad esempio, nel riportare le cifre dei vari
quadri in quelli di riepilogo finale, nel trascrivere i dati
relativi ai versamenti, nel riportare i crediti dei precedenti
periodi di imposta.
Perciò non si può che ripetere la raccomandazione di compilare con
la massima attenzione i modelli: un buon sistema per evitare gli
errori consiste nell’utilizzare il programma per la compilazione e
l’invio della dichiarazione via Internet.
Come correggere il modello Unico
Correzioni entro i termini di presentazione
I contribuenti che presentano il modello Unico relativo ai redditi e
si accorgono di avere omesso di dichiarare dei redditi o di
riportare delle spese detraibili o deducibili possono presentare
purché entro il termine di presentazione della dichiarazione una
seconda dichiarazione dei redditi “rettificativa” di quella appena
consegnata o spedita.
Sul modello deve essere barrata l’apposita casella “Correttiva nei
termini”.
Versamenti e crediti
Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa hanno
determinato una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente
deve versare le somme dovute entro i termini previsti.
Se scaturisce un maggior credito o una minore imposta, può optare
per la richiesta di rimborso o per il riporto a credito per l’anno
successivo, ovvero può utilizzarlo in compensazione.
Correzioni dopo la scadenza del termine
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il
contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in
via telematica (direttamente o tramite un intermediario), ovvero
tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di
tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il
periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in
aumento o in diminuzione) è la tempestiva e valida presentazione
della dichiarazione originaria.
Possono essere oggetto d’integrazione anche le dichiarazioni
originarie presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza,
che sono considerate valide fatta salva l’applicazione delle
sanzioni per la tardiva presentazione.
Dichiarazione integrativa da ravvedimento
Eventuali errori od omissioni nella dichiarazione originaria, che
hanno generato un minor reddito, possono essere corretti, entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale l’errore o l’omissione si è verificato, purché non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento, attraverso il c.d. ravvedimento.
I contribuenti che si avvedono di aver commesso errori ed omissioni
che non influiscono sull’azione di controllo (errori meramente
formali) possono comunque regolarizzare la propria posizione
mediante dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al
competente ufficio.
Per ulteriori informazioni
CONSULTARE LA
GUIDA RAVVEDIMENTO
Dichiarazione integrativa a proprio favore
E' possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per
correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior
reddito o, comunque un maggior debito o un minor credito d’imposta,
mediante una successiva dichiarazione da produrre entro il termine
di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo.
Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette
a sanzioni e il maggior credito d’imposta risultante dalla
dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.
Dichiarazione integrativa in aumento
È possibile correggere gli errori ed integrare le omissioni nelle
dichiarazioni che comportino un maggior reddito, mediante la
presentazione di una successiva dichiarazione entro “i termini per
l’accertamento” previsti dall’articolo 43 del DPR n. 600 del 1973,
ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione originaria.
Sul maggior reddito è applicabile la sanzione per infedele
dichiarazione prevista dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997,
per cui non è contemplata alcuna riduzione.
Il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa anche
nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accertamento.
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ATTENZIONE: per ciascun periodo d’imposta per cui
il contribuente non si è avvalso di una delle
regolarizzazioni fiscali di cui agli artt. 7, 8 e 9 della
legge finanziaria 2003 (L. 289/2002), e cioè concordato anni
pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale, i
termini di decadenza succitati sono prorogati di due anni.
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Il controllo delle dichiarazioni
Il controllo delle dichiarazioni avviene attualmente in più fasi: il
controllo automatizzato, il controllo formale e il controllo
sostanziale.
Inoltre, a partire dal 1999:
-
la nuova disciplina riguardante il controllo automatizzato si
estende all’imposta sul valore aggiunto;
-
la nuova disciplina riguardante il controllo formale è relativa
alle imposte sui redditi;
-
sono abbreviati i termini per il controllo sostanziale delle
dichiarazioni dei redditi a quattro anni (a cinque, in caso di
omessa dichiarazione).
Un
controllo di congruità viene effettuato, in via preliminare, dagli
stessi intermediari che provvedono alla presentazione in via
telematica delle dichiarazioni, per mezzo di un software
“diagnostico” distribuito dall’Amministrazione finanziaria.
Controllo automatizzato
L’Amministrazione, una volta ricevuti i dati relativi alla
dichiarazione, provvede a controllarli sulla base dei dati in
possesso dell’Anagrafe tributaria (c.d. “liquidazione”).
Questo controllo consente di:
-
correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella
determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e
dei premi, nonché nel riporto delle eccedenze d’imposta e dei
contributi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
-
ridurre le detrazioni d’imposta, le deduzioni dal reddito e i
crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista
dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti
dalle dichiarazioni;
-
verificare la congruità e la tempestività dei versamenti delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti nonché delle ritenute
alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
L’amministrazione finanziaria, nel caso in cui dalla liquidazione
emerga un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione,
provvede ad inviare al contribuente o al sostituto d’imposta
un’apposita comunicazione di irregolarità in modo da:
-
evitare il ripetersi di errori nelle successive dichiarazioni;
-
regolarizzare gli aspetti formali;
-
consentire al contribuente o al sostituto d’imposta di
comunicare all’Amministrazione finanziaria eventuali dati ed
elementi non considerati nella fase di liquidazione.
Se,
invece, la liquidazione automatica non ha riscontrato alcun errore,
al contribuente viene inviata una comunicazione di regolarità, che
lo tranquillizza sull’esito dell’esame.