770 SEMPLIFICATO, SEMPLIFICAZIONI PER MODELLO 770, 770 SENZA DIPENDENTI, NOVITA PER 770

 

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Modello 770/2007 Semplificato - novitą -

C o r s i & M a s t er

 

Quest'anno il modello 770/2007 Semplificato č stato diffuso dall' Agenzia delle Entrate con la medesima veste grafica di quello dello scorso anno, anche se non mancano alcune modifiche legate alle novitą  legislative.

Il modello deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all' Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2006, nonchč gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Nel modello 770/2007 andranno comunicati i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennitą  di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonchč i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2006 per il periodo d'imposta precedente.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 1.10.2007

Il prossimo anno invece la scadenza sarą anticipata al 31.03

SEMPLIFICAZIONE PER I SOSTITUTI MINIMI E SENZA DIPENDENTI

L'art. 2, c. l del D. P. R. 445/1997 prevede, per i sostituti che erogano soltanto compensi di lavoro autonomo a non pił di  3 soggetti e per un importo complessivo non superiore a Euro 1.032,91, la possibilitą  di effettuare i versamenti delle ritenute operate unitariamente per ciascun periodo di imposta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (OSSIA A GIUGNO DEL PROSSIMO ANNO) .

L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la norma ha evidenti ed esclusive finalitą  agevolative e, quindi, deve essere considerata opzionale e non obbligatoria la scelta delle modalitą  di svolgimento degli adempi menti di versamento dalla stessa previste.

Infatti il sostituto d'imposta se lo ritiene preferibile puo' continuare ad effettuare i versamenti delle ritenute alle scadenze tradizionali.

 

 

 

Riferimenti legislativi:

Provvedimento Agenzia Entrate 15.01.2007 prot. n. 6/75/2007 - D.PR. 7.12.2001, n 435 - D.PR. 22.07.1998. n. 322 - D.PR. 10.1!.1997, n. 445 - c.M. 5.03.2001, n. 211E - D.PR. 1604.2003. n. 126­ Circ. Inps 10.03.2004, n. 44 - Circ. inps 7.09.2004, n. 130 - Circ. Inps 8.03.2005, n. 39 - D.M. 23.01.2004 - Delib. CNiPA 19.02.2004, n. Il - D.L. 30.09.2003, n. 269 - Ris. Ag. Entrate 18.01.2005, n. 9 - Art. 2-bis D.L. 30.09.2005, n. 203 - Comunicato stampa inail 6.06.2006 - c.M. 7.11.1988, n. 5 - R.M 2.02.2007, n. 181E - ArI. 1, c. 33 L. 27/22006, n. 296 - D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 - D. Lgs. 18.12.1997, n. 472

 

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