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Il comma 6
dell'articolo 74 del Dpr 633/72, così come sostituito
dall'articolo 17 del Dlgs 60/99, disciplina ai fini Iva
il settore degli intrattenimenti, dei giochi e delle
attività indicate in una speciale tabella contenuta nel
Dpr 640/72.
L'articolo 74 stabilisce che per le attività sopra indicate l'Iva si
applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli
intrattenimenti, mentre la detrazione viene considerata
forfetariamente al 50 per cento.
L'imposta sugli intrattenimenti è a sua volta regolata proprio dal
citato Dpr 640/72, avente come ambito applicativo l'imposta sugli
spettacoli.
Tuttavia il Dlgs 60/99 ha abolito l'imposta sugli spettacoli e
contemporaneamente ha definito l'ambito concettuale di
intrattenimento.
"Per intrattenimento, normalmente, s'intende ciò che è cagione di
divertimento, insito, quindi, nel concetto è il partecipare. Lo
spettacolo, invece, è caratterizzato dal concetto di
rappresentazione, perciò riguarda l'aspetto statico del fenomeno, di
presenza a un fatto o a un avvenimento" (circolare 165/2000).

Ciò premesso, va rilevato che la
tariffa allegata al Dpr 640/72 individua tra le varie attività, che
sono qualificate come "intrattenimento" e alle quali si applica
l'imposta così altrettanto nuovamente definita, le seguenti: "l'utilizzazione
dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di
qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o
scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o
luoghi pubblici o aperti al sia in circoli o associazioni di
qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali:
gioco del bowling; noleggio go-kart".
La normativa ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli
intrattenimenti e, indirettamente, dell'Iva è contenuta nell'articolo
14-bis del Dpr
640/72, così come innovato dall'articolo 22 della legge 289/2002
(Finanziaria 2003).
Per i congegni in questione, va detto che la base imponibile è
determinata in modo particolare e per alcuni giochi è determinata
forfetariamente.
Quest'ultimi sono quelli individuati dall'articolo 110, comma 7, del
Tulps:
- apparecchi elettromeccanici di
abilità fisica e mentale attivabili con monete che
distribuiscono premi in oggettistica
- apparecchi come sopra attivabili
con monete (max 50 centesimi) che consentono il prolungamento
della partita o la ripetizione della stessa fino a dieci volte
- apparecchi come sopra con
importo di giocata anche superiore a 50 centesimi, con durata
dipendente dall'abilità del giocatore.
Per tali giochi, la
base imponibile forfetaria, stabilita una prima volta dal comma 5
dell'articolo 14-bis del Dpr 640/1972, così come innovato
dall'articolo 22 della legge 289/02, è stata ulteriormente
modificata con decreto 7/8/2003 del direttore dei Monopoli. Tale
decreto ha fissato anche ulteriori principi, quale quello
dell'individuazione del "soggetto passivo".
Il soggetto passivo, infatti, è "il gestore, cioè colui che
esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione,
installazione e gestione economica di apparecchi meccanici o
elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento presso luoghi
pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli o associazioni di
qualunque specie, dallo stesso posseduti a qualunque titolo".
Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto 22/3/2004 ha
ulteriormente specificato che "il soggetto passivo d'imposta è il
gestore, cioè colui che esercita un'attività organizzata diretta
alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi
meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento,
dallo stesso posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o
aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque
specie ovvero l'esercente del locale ove tali apparecchi sono
installati, nel caso in cui ne sia proprietario".
Va, inoltre, segnalata la risoluzione 38 del 15/3/2004, che ha
affrontato la problematica relativa al percepimento da parte di
circoli ricreativi di un compenso per l'allocazione degli apparecchi
in questione nei loro locali, mentre gli incassi vanno al gestore,
nonché l'ipotesi in cui sia invece il gestore a ricevere un compenso
per la locazione degli apparecchi e gli incassi siano percepiti dai
circoli.
Nella prima ipotesi, se il circolo assicura al "gestore" una serie
di servizi, quali l'energia elettrica e la custodia, in occasione
del percepimento del compenso emetterà fattura per le suddette
prestazioni con l'aliquota del 20 per cento. Il gestore, in questo
caso, è tenuto a versare le imposte relative all'utilizzo degli
apparecchi.
Nella seconda ipotesi, viceversa, sarà il gestore, al momento di
percepire il compenso per la locazione degli apparecchi da parte del
circolo, a emettere fattura con l'applicazione dell'Iva (20 per
cento). In tal caso, sarà il circolo a dover assolvere agli obblighi
relativi all'utilizzo degli apparecchi.
Ritornando a quanto stabilito dal decreto 7/8/2003, lo stesso ha
previsto la riduzione a un terzo della base imponibile per gli
apparecchi installati stabilmente nell'ambito delle amministrazioni
militari, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco.
Viceversa, la base imponibile è ridotta alla metà per gli apparecchi
installati stabilmente in locali ove vengono svolte attività
stagionali. A tal fine, si considerano stagionali le attività "svolte
in locali che nell'anno cui si riferisce la determinazione
forfettaria restano chiusi per almeno sei mesi".
Le variazioni, inerenti alle riduzioni della base imponibile, devono
essere comunicate entro i cinque giorni lavorativi successivi al
pagamento dell'imposta.
Con il recente provvedimento del 28/1/2005, il direttore ha
stabilito la nuova base imponibile forfetaria per l'anno 2005:
- cat. AM1 - biliardo e apparecchi
simili, attivi a moneta o gettone ovvero affittato a tempo: euro
3.500
- cat. AM2 - elettrogrammofono e
apparecchi similari attivabili a moneta o a gettone: euro 500
- cat. AM3 - apparecchi attivabili
a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (calcio balilla,
bigliardino e simili): euro 470
- cat. AM4 - apparecchi
elettromeccanici attivabili a moneta o gettone ovvero affittati
a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e simili):
euro 1.000
- cat. AM5 - apparecchi meccanici
e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o a gettone
ovvero affittati a tempo (congegno "Kiddie rides" e simili):
euro 480
- cat. AM6 - apparecchi
elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati
a tempo (gioco a gettone azionato da ruspe e simili): euro
1.500.
L'articolo 3 del predetto decreto
28/1/2005, nel comma 1, conferma il pagamento "entro il giorno 16
del mese di marzo 2005, ovvero entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di prima istallazione in ragione della frazione
di anno residua".
Lo stesso decreto ha poi ribadito le riduzioni della base imponibile
previste dall'articolo 2, commi 2 e 3, del precedente decreto del
7/8/2003, nonché le disposizioni dell'articolo 4 del medesimo
provvedimento.
Va detto che per gli apparecchi in questione, secondo quanto
stabilito nel punto 2 della tariffa allegata al Dpr 640/72,
l'imposta sugli intrattenimenti è dell'8 per cento, mentre sulla
base imponibile di cui sopra va applicata anche l'Iva con aliquota
al 20 per cento, in base al sesto comma dell'articolo 74 del Dpr
633/72. Va inoltre considerata la detrazione forfetaria del 50 per
cento.
Infine, va segnalato che, con la risoluzione n. 4 del 5/01/05, sono
stati istituiti i codici tributo 5123 per il pagamento dell'imposta
sugli intrattenimenti e 5125 per gli interessi, da indicare nel
modello "F24 accise", sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti
non ammessi in compensazione"; per l'Iva va utilizzato il codice
6729. |