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Intrattenimenti ed Iva

C o r s i & M a s t er

 
 

                                                                

Il comma 6 dell'articolo 74 del Dpr 633/72, così come sostituito dall'articolo 17 del Dlgs 60/99, disciplina ai fini Iva il settore degli intrattenimenti, dei giochi e delle attività indicate in una speciale tabella contenuta nel Dpr 640/72.


L'articolo 74 stabilisce che per le attività sopra indicate l'Iva si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti, mentre la detrazione viene considerata forfetariamente al 50 per cento.

L'imposta sugli intrattenimenti è a sua volta regolata proprio dal citato Dpr 640/72, avente come ambito applicativo l'imposta sugli spettacoli.


Tuttavia il Dlgs 60/99 ha abolito l'imposta sugli spettacoli e contemporaneamente ha definito l'ambito concettuale di intrattenimento.


"Per intrattenimento, normalmente, s'intende ciò che è cagione di divertimento, insito, quindi, nel concetto è il partecipare. Lo spettacolo, invece, è caratterizzato dal concetto di rappresentazione, perciò riguarda l'aspetto statico del fenomeno, di presenza a un fatto o a un avvenimento" (circolare 165/2000).

Ciò premesso, va rilevato che la tariffa allegata al Dpr 640/72 individua tra le varie attività, che sono qualificate come "intrattenimento" e alle quali si applica l'imposta così altrettanto nuovamente definita, le seguenti: "l'utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart".

La normativa ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e, indirettamente, dell'Iva è contenuta nell'articolo 14-bis del Dpr 640/72, così come innovato dall'articolo 22 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003).


Per i congegni in questione, va detto che la base imponibile è determinata in modo particolare e per alcuni giochi è determinata forfetariamente.
Quest'ultimi sono quelli individuati dall'articolo 110, comma 7, del Tulps:

  1. apparecchi elettromeccanici di abilità fisica e mentale attivabili con monete che distribuiscono premi in oggettistica
  2. apparecchi come sopra attivabili con monete (max 50 centesimi) che consentono il prolungamento della partita o la ripetizione della stessa fino a dieci volte
  3. apparecchi come sopra con importo di giocata anche superiore a 50 centesimi, con durata dipendente dall'abilità del giocatore.

Per tali giochi, la base imponibile forfetaria, stabilita una prima volta dal comma 5 dell'articolo 14-bis del Dpr 640/1972, così come innovato dall'articolo 22 della legge 289/02, è stata ulteriormente modificata con decreto 7/8/2003 del direttore dei Monopoli. Tale decreto ha fissato anche ulteriori principi, quale quello dell'individuazione del "soggetto passivo".


Il soggetto passivo, infatti, è "il gestore, cioè colui che esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie, dallo stesso posseduti a qualunque titolo".

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto 22/3/2004 ha ulteriormente specificato che "il soggetto passivo d'imposta è il gestore, cioè colui che esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, dallo stesso posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie ovvero l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui ne sia proprietario".

Va, inoltre, segnalata la risoluzione 38 del 15/3/2004, che ha affrontato la problematica relativa al percepimento da parte di circoli ricreativi di un compenso per l'allocazione degli apparecchi in questione nei loro locali, mentre gli incassi vanno al gestore, nonché l'ipotesi in cui sia invece il gestore a ricevere un compenso per la locazione degli apparecchi e gli incassi siano percepiti dai circoli.


Nella prima ipotesi, se il circolo assicura al "gestore" una serie di servizi, quali l'energia elettrica e la custodia, in occasione del percepimento del compenso emetterà fattura per le suddette prestazioni con l'aliquota del 20 per cento. Il gestore, in questo caso, è tenuto a versare le imposte relative all'utilizzo degli apparecchi.


Nella seconda ipotesi, viceversa, sarà il gestore, al momento di percepire il compenso per la locazione degli apparecchi da parte del circolo, a emettere fattura con l'applicazione dell'Iva (20 per cento). In tal caso, sarà il circolo a dover assolvere agli obblighi relativi all'utilizzo degli apparecchi.

Ritornando a quanto stabilito dal decreto 7/8/2003, lo stesso ha previsto la riduzione a un terzo della base imponibile per gli apparecchi installati stabilmente nell'ambito delle amministrazioni militari, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco.


Viceversa, la base imponibile è ridotta alla metà per gli apparecchi installati stabilmente in locali ove vengono svolte attività stagionali. A tal fine, si considerano stagionali le attività "svolte in locali che nell'anno cui si riferisce la determinazione forfettaria restano chiusi per almeno sei mesi".


Le variazioni, inerenti alle riduzioni della base imponibile, devono essere comunicate entro i cinque giorni lavorativi successivi al pagamento dell'imposta.

Con il recente provvedimento del 28/1/2005, il direttore ha stabilito la nuova base imponibile forfetaria per l'anno 2005:

  • cat. AM1 - biliardo e apparecchi simili, attivi a moneta o gettone ovvero affittato a tempo: euro 3.500
  • cat. AM2 - elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o a gettone: euro 500
  • cat. AM3 - apparecchi attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (calcio balilla, bigliardino e simili): euro 470
  • cat. AM4 - apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e simili): euro 1.000
  • cat. AM5 - apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (congegno "Kiddie rides" e simili): euro 480
  • cat. AM6 - apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (gioco a gettone azionato da ruspe e simili): euro 1.500.

L'articolo 3 del predetto decreto 28/1/2005, nel comma 1, conferma il pagamento "entro il giorno 16 del mese di marzo 2005, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima istallazione in ragione della frazione di anno residua".
Lo stesso decreto ha poi ribadito le riduzioni della base imponibile previste dall'articolo 2, commi 2 e 3, del precedente decreto del 7/8/2003, nonché le disposizioni dell'articolo 4 del medesimo provvedimento.

Va detto che per gli apparecchi in questione, secondo quanto stabilito nel punto 2 della tariffa allegata al Dpr 640/72, l'imposta sugli intrattenimenti è dell'8 per cento, mentre sulla base imponibile di cui sopra va applicata anche l'Iva con aliquota al 20 per cento, in base al sesto comma dell'articolo 74 del Dpr 633/72. Va inoltre considerata la detrazione forfetaria del 50 per cento.
Infine, va segnalato che, con la risoluzione n. 4 del 5/01/05, sono stati istituiti i codici tributo 5123 per il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti e 5125 per gli interessi, da indicare nel modello "F24 accise", sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione"; per l'Iva va utilizzato il codice 6729.

 

 

 

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dottore commercialista revisore contabile

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