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LIBRO
UNICO DEL LAVORO

Riferimenti Normativi:
•
D.L. n. 112/2008 artt. 39-40 • Decreto Ministero del Lavoro 9 luglio 2008 •
Circolare Ministero del Lavoro 21 agosto 2008 • Nota INAIL 4 settembre 2008
•
Nota a INAIL 10 t setmbemre 2008
Nota
INAIL 19 settembre 2008
I datori di lavoro
privati, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, devono istituire
e tenere il Libro unico del lavoro, sul quale devono essere iscritti i
lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza
progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Il
Libro unico del lavoro ha la funzione essenziale di documentare a ogni singolo
lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di
vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa.
DOVE CONSERVARLO:
-
Presso la sede
legale dell’impresa I gruppi di impresa potranno conservarlo presso la
società capogruppo.
-
Presso lo studio
del soggetto abilitato di cui all’art. 1, comma 1, L. 12/1979 ( consulenti
del lavoro, commercialisti )
-
Presso le
associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese,
anche cooperative.
Attenzione: nel caso in cui i soggetti abilitati hanno l’incarico di tenuta del Libro
Unico del Lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare tale scelta alla
Direzione Provinciale del Lavoro competente.

Facsimile modello di
Comunicazione
obbligatoria della delega alla Direzione provinciale del lavoro (Artt. 39-40 Dl
n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008)
Facsimile di Delega al Consulente del lavoro per la tenuta
del libro unico del lavoro (Art. 5, comma 1, Legge n. 12/1979 – Art. 40, comma
1, Dl n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008
I moduli in formato
Word
puoi scaricarli da questa pagina
Le modalità di tenuta del Libro unico sono:
-
elaborazione e stampa meccanografica su
fogli mobili, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall'INAIL
o da soggetti abilitati
-
a stampa laser, con autorizzazione
preventiva dell'INAIL alla stampa e alla generazione della numerazione
automatica
-
modalità informatica su supporti
magnetici, a condizione che ogni singola scrittura costituisca documento
informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate,
oppure con sistemi di elaborazione automatica dei dati che garantiscano la
consultabilità dei dati in ogni momento, l'inalterabilità e l'integrità dei
dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel
rispetto delle regole tecniche stabilite dal
Codice dell'Amministrazione digitale.
Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e
autorizzazione dell'INAIL. Prima della messa in uso, deve essere fatta
comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro.
Il 5 dicembre 2008 il Ministero del Lavoro ha diffuso il "Vademecum
sul Libro Unico del Lavoro", un documento che raccoglie un insieme di
quesiti tecnici con le relative soluzioni.
In data
9 dicembre INAIL ha inoltre diffuso una nota
contenente indicazioni di dettaglio sulla vidimazione, la numerazione unitaria e
la stampa laser.
Nel rimandare alla
consultazione dei due documenti si segnala, in particolare, che il Libro Unico
deve essere vidimato esclusivamente dall'INAIL, anche per i datori di lavoro che
in passato provvedevano presso altri Enti.
Si ricordano inoltre le prossime scadenze:
-
12 dicembre 2008 avvio della procedura informatica
per la richiesta della gestione della "numerazione unitaria".
-
16 gennaio 2009 termine ultimo - per i soggetti
già in possesso della autorizzazione alla "numerazione unitaria" - per la
comunicazione telematica all'INAIL dell'elenco dei datori di lavoro
assistiti. Nelle istruzioni INAIL per questa scadenza viene indicato il
termine del 31 dicembre, che deve intendersi riferito sul piano operativo
"fino alla fine del periodo di paga".
-
16 febbraio 2009 entrata in vigore del Libro
Unico.
Da un punto di vista pratico, il Libro Unico del Lavoro
altro non è che l’attuale cedolino paga implementato della relativa sezione
delle presenze/assenze, sezione presenze. ovvero dei dati attualmente riportati
nel libro paga.
L’istituzione e la tenuta del Libro Unico del Lavoro
rappresenta una notevole riduzione dei costi, snellisce i rapporti con gli
Istituti previdenziali ed assicurativi, riduce i tempi necessari per rendere
operative le nuove aziende.
• CHI NON E’ OBBLIGATO:
1)Le società cooperative che non occupano lavoratori subordinati o
parasubordinati;
2)L’impresa familiare con lavoro di coniuge, figli, parenti e affini se non
sono dipendenti o parasubordinati;
3)Aziende individuali artigiane che operano solamente con lavoro del
titolare, dei soci o familiari coadiuvanti;
4)Società e ditte individuali del terziario che operano solamente con lavoro
del titolare o dei soci lavoratori;
5)Le pubbliche amministrazioni.
• CHI DEVE ESSERE ISCRITTO NEL LIBRO UNICO:
1) Lavoratori subordinati (compresi quelli in somministrazione, i distaccati
e coloro che sono impiegati in sedi all’estero);
2) Collaboratori con e senza progetto;
3) Associati in partecipazione con apporto di lavoro.
•
QUALI DATI DEVE CONTENERE:
Dati anagrafici:
• Nome e Cognome
• Codice Fiscale
• Qualifica e Livello (se ricorrono)
• Retribuzione base
• Anzianità di servizio
• Posizione assicurativa
• … QUALI DATI DEVE CONTENERE:
Dati retributivi:
• Dazioni in denaro o natura
• Rimborsi spese
• Premi
• Somme erogate per lavoro straordinario
• Le trattenute
• Le detrazioni fiscali
• Dati degli Assegni Nucleo Familiare
• Le prestazioni ricevute da enti ed istituti previdenziali
PER I LAVORATORI A DOMICILIO:
• Data e ora di consegna del lavoro
• Data e ora di riconsegna del lavoro
• Descrizione del lavoro
• Quantità e qualità del lavoro
…• QUALI DATI DEVE CONTENERE:
Calendario presenze:
• Ore di lavoro ordinario
• Ore di straordinario
• Ore di assenza retribuite e non
• Ore di ferie e riposi
Per i lavoratori a retribuzione fissa giornaliera, mensile,
ecc. devono essere indicate solo le giornate di presenza. Tuttavia, si ritiene
ancora obbligatorio riportare anche le assenze con relative causali.
Le assenze dovranno essere indicate anche per i
parasubordinati se aventi riflesso su istituti legali o prestazioni
previdenziali.
• QUANDO EFFETTUARE LE REGISTRAZIONI:
– Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento
In caso di calendario “sfasato”, la registrazione differita è da riferirsi
solamente alle variabili retributive e non alle presenze.

• ESIBIZIONE:
– Il Libro Unico del
Lavoro dovrà essere esibito agli ispettori in occasione dell’accesso in azienda
e dovrà essere aggiornato fino al mese precedente in caso di ispezione dopo il
giorno 16 e fino a due mesi precedenti se l’ispezione avviene entro il giorno
16.
– L’obbligo di esibizione grava sul datore di lavoro, sul
consulente o su altro soggetto abilitato, a seconda di chi si fa carico della
conservazione.
– Se la conservazione avviene a cura del datore di lavoro, il
Libro Unico del Lavoro dovrà essere esibito tempestivamente (prima della
redazione del “verbale di primo accesso ispettivo”), altrimenti i documenti di
lavoro potranno essere esibiti entro 15 giorni dalla richiesta formulata nel
“verbale di primo accesso ispettivo”.
• ABOLIZIONE DEI RIEPILOGATIVI MENSILI:
– Con l’entrata in vigore del D.M. 9 luglio 2008 è stato abolito l’obbligo
del riepilogo mensile delle retribuzioni.
– Il personale ispettivo avrà facoltà di richiederlo ai datori di lavoro che
occupino oltre 10 lavoratori o che operino in più sedi stabili.
• Per il calcolo del numero di lavoratori devono essere considerati i
subordinati (a prescindere dall’orario svolto), i collaboratori e gli associati
in partecipazione con apporto di lavoro iscritti nel Libro Unico ed in forza.
– I riepilogativi, eventualmente richiesti dagli ispettori, potranno essere
riferiti fino a 5 anni precedenti l’accertamento.
• CONSERVAZIONE:
– Il Libro Unico del Lavoro dovrà essere
obbligatoriamente essere conservato per 5 anni dalla data dell’ultima
registrazione.
– Il medesimo termine è da riferirsi anche ai libri
obbligatori dismessi a seguito della semplificazione (a tal proposito si ricorda
che il libro matricola dovrà comunque esser conservato fino al 31.12.2013 e
potrà essere richiesto in visione dal personale ispettivo per tutti quei fatti
avvenuti prima dell’entrata in vigore del D.M. che ne ha previsto l’ab irogaz
)one .
REGIME TRANSITORIO:
• Fino al periodo di paga relativo a dicembre 2008 (scadente
al 16 gennaio 2009) i datori di lavoro potranno continuare ad utilizzare il
Libro Paga, nelle se i iz oni paga e presenze oppure istituire il Libro
Unico del Lavoro.
• Il Libro Matricola ed il Registro d’Impresa sono
immediatamente abrogati a far data dal 18 agosto 2008.
• Le disposizioni normative relative ai libri obbligatori o
ai libri Paga e Matricola devono intendersi riferite al Libro Unico, se
compatibili.
RIFLESSI SULLA “MAXISANZIONE”
L’applicazione della “maxisanzione” contro il sommerso è
subordinata all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, pertanto, a fronte dell’abolizione del Libro
Matricola, gli organi di vigilanza dovranno focalizzare le verifiche sulla
presenza della comunicazione obbligatoria d’assunzione ed a seguire sulle
registrazioni presenti nel Libro Unico del Lavoro.
Solo qualora i lavoratori siano stati trovati intenti al
lavoro in assenza di qualsiasi documentazione comprovante la volontà di non
occultare il rapporto di lavoro, si procederà con l’applicazione della
maxisanzione.
Inoltre, non verrà applicata se l’azienda, affidata per le
comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro ad un soggetto abilitato,
questi sia impossibilitato ad adempiere agli obblighi per la chiusura del
proprio ufficio.
In tal caso il datore di lavoro dovrà effettuare l’invio del
mod. UniUrg fermo restante l’invio del mod. UniLav il primo giorno utile.
REGIME SANZIONATORIO

• Per violazione dell’obbligo istituzione e tenuta del Libro Unico da €
500 a € 2 500. .
• Per omessa o errata registrazione sul Libro Unico da € 150 a € 1.500 per
aziende fino a 10 lavoratori e da € 500 a € 3.000 per aziende con più dei 10
lavoratori (la sanzione è totale e non per singolo lavoratore).
• Per le registrazioni tardive sul Libro Unico da € 100 a € 600 per
aziendefino 10 lavoratori e da € 150 a € 1 500. per aziende con più di 10
lavoratori (anche in questo caso la sanzione è totale e non per ogni lavoratore
interessato).
• Per mancata esibizione del Libro Unico agli Organi di Vigilanza da parte
del datore di lavoro da € 200 a € 2.000.
• Per mancata esibizione del Libro Unico agli Organi di Vigilanza da parte
del Consulente del Lavoro da €100 a € 1.000 (in caso di recidiva il CdL verrà
segnalato al Consiglio Provinciale di appartenenza).
• Per mancata esibizione del Libro Unico da parte delle Associazioni di
Ctategoria da € 250 a € 2 000. (in caso di recidiva da € 500 a € 3 000.
• Non c’è sanzione per mancata esibizione dei riepilogativi mensili.
• Per mancata conservazione di tutti i libri obbligatori da € 100 a € 600.
• Per mancata consegna della dichiarazione di assunzione da € 250 a €
1.500.
• La maxi sanzione per il sommerso è di importo compreso tra € 1 500. e €
12.000 per ciascun lavoratore con maggiorazione di € 150 per ogni giornata di
lavoro effettivo.

Raccolta di F.A.Q.
D. Con l'istituzione del libro unico tenuto dal Consulente
del lavoro per la totalità dei clienti, i vecchi numeri di matricola come
saranno "gestiti"?
R. Con l'abrogazione del libro matricola non è più
obbligatorio l'assegnazione del numero al proprio dipendente. Non è escluso che
comunque per una organizzazione interna il datore di lavoro continui ad
assegnare un numero progressivo al lavoratore. In ogni caso nel contratto di
assunzione non deve essere più fornita alcuna informazione di questa natura.
D. Quali sono gli adempimenti previsti per l'applicazione
del libro unico nel settore agricolo in merito alla vidimazione se a carico
dell'inps o dell'inail? R. La vidimazione del libro unico del lavoro per
le imprese agricole compete in ogni caso all'Inail. D. Per i dipendenti che
vengono pagati a fine mese, con chiusura dei dati al 24/25 del mese, come
dobbiamo comportarci per far confluire la giornaliera completa sul libro unico?
.R Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di
slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando
l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento.
In questo caso, dunque, nel mese può essere consegnato un cedolino senza
numerazione al dipendente e solo nei sedici giorni del mese successivo a quello
di riferimento (quando le presenze sono oramai completate) sarà possibile
stampare il libro unico.
.D Abbiamo attualmente una autorizzazione dall'INAIL per
la stampa dei cedolini in modalità LASER. Per l'istituzione del nuovo Libro
Unico dobbiamo tornare all'INAIL per una nuova autorizzazione visto che gli
attuali cedolini saranno modificati con l'aggiunta del calendario delle
presenze?
R. In primo luogo va precisato che l'adozione di un
cedolino nel cui interno c'è anche la se iz one presenze è una facoltà e non un
obbligo. Ciò n sezione presenze potrebbe essere stampata anche in un
foglio allegato al cedolino. Tuttavia, qualora il cedolino dovesse contenere
anche la sezione presenze non sarebbe necessaria la nuova autorizzazione. Sono
in corso accordi per verificare la modalità più semplice per comunicare all'Inail
l' teven ual d ie a ozione autorizzati. di f torma iti d lel d lce o ilino
diversi o in ag i tg unta da qu llie iàg
D. Sembra chiaro che dal gennaio 2009 è possibile
consegnare al dip.te il classico cedolino paga, (stampato con stampante laser),
come è avvenuto fino ad ora e separatamente la stampa vidimata delle presenze
fatta dalla procedura del rilevatore presenze. Esempio pratico: Vengono stampati
i cedolini paga con la numerazione progressiva dal numero 10.000 al n. 10.050.
La numerazione del foglio presenze deve partire dal progressivo 10.051?
Nell'ufficio personale di un gruppo di ditte, vengono gestite ad esempio 5 ditte
riconducibili ad una unica proprietà. Attualmente, per la stampa del cedolino
paga su vidimato, per ogni ditta veniva usata una vidimazione e una numerazione
propria. Dal 2009 la capogruppo puo‘ chiedere di utilizzare una unica
numerazione progressiva?
R. La numerazione progressiva corretta è quella proposta
nel quesito. Il libro unico del lavoro è un documento unitario, pertanto la
numerazione deve essere unica. Rientrano tra i soggetti ai quali possono essere
affidati gli adempimenti in materia di lavoro anche le società capogruppo che,
pertanto, possono tenere e conservare il Libro unico del lavoro e richiedere una
numerazione unica progressiva.
D. Mi é parso di capire che la comunicazione alla DPL
delle ditte in carico presso il professionista andrà fatta utilizzando il canale
telematico. Già in sede di prima comunicazione entro il periodo transitorio
(31/12/2008)? O entro tale data basterà una comunicazione cartacea? Scomparirà
l'adempimento annuale all'INAIL? (comunicazione ditte entro 31 marzo?)
R. Entro il 31 dicembre 2008, il consulente già in possesso
della numerazione unica, dovrà comunicare all’INIAL, e non come detto nella
domanda alla DPL, l’elenco delle aziende assistite. Nelle prossime settimane,
l’Istituto comunicherà le modalità per svolgere questo adempimento. L’obbligo
dell’invio dei prospetti riepilogativi dei fogli paga elaborati mensilmente
entro il 31 dicembre non è più dovuto.
D. Per i lavoratori distaccati quali sono i dati che
devono essere riportati nel libro unico del lavoro?
R. I dati sono gli stessi del lavoratore somministrato,
vale a dire: nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento
contrattuale e azienda distaccante.
D. Il datore di lavoro che assume una badante è obbligato
ad istituire il libro unico del lavoro?
R. No, i datori di lavoro domestici sono espressamente
esclusi dall'articolo 39, comma 1 del Dl n. 112/2008.
D. E’ possibile l’elaborazione separata del calendario
presenze? • Come indicato dalla circolare del Ministero del lavoro n. 20/2008 è
ritenuto corretto all’interno del libro unico del lavoro regolarmente istituito,
l’eventuale elaborazione separata del calendario delle presenze.
D. Con l’istituzione del libro unico del lavoro come si
adempie all’obbligo di consegna al lavoratore del prospetto paga?
R. Il datore di lavoro potrà continuare a consegnare il
tradizionale prospetto paga oppure consegnare al l tavoratore c iop a
comprensivo quindi delle presenze.d lel libro iun co d lel lavoro
D. Si chiede se sia necessario "registrare" nel Libro
Unico Lavoro i soggetti presenti presso il datore di lavoro in qualità di
borsisti, stagisti, tirocinanti.
R Si . Per tali soggetti non vi obbligo di registrazione
nel libro unico del lavoro, potrà stampare un cedolino senza numerazione.
D. Posso stampare un foglio paga laser non vidimato e
numerato e senza calendario presenze per consegnarlo ai dipendenti quale busta
paga e successivamente, entro il 16 del mese, stampare il libro unico su diverso
foglio paga laser numerato in continuo e con la sezione presenze in regola con
le autorizzazioni Inail?
R. Ciò che si afferma nella domanda è possibile, in quanto
il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo
le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del
lavoro delle presenze del mese di riferimento. |