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L.U.L.
Libro Unico Del
Lavoro
Modelli nuovi di comunicazione

Questa modulistica
deve essere usato qualora il datore di lavoro si avvalga della facoltà di tenere
il libro unico del lavoro presso lo studio del consulente del lavoro incaricato.
Infatti è previsto
l’obbligo di comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro le
generalità del professionista al quale è stato affidato l’incarico, nonché il
recapito dello studio ove sono reperibili i documenti (Art.
5, comma 1, Legge n. 12/1979 – Art.40, comma 1, Art. 39 Dl n.
112/2008, convertito in L. n. 133/2008).
Tenuta del libro unico in modalità informatica
La sua
compilazione, per ciascun mese di riferimento, deve avvenire entro il giorno 16
del mese successivo (articolo 39, comma 3, Dl 112/2008).
Le
nuove modalità di tenuta e conservazione digitale L'articolo 1, comma 1, lettera
c), del Dm 9 luglio 2008, introduce la possibilità di tenere il libro unico
anche con modalità informatiche, più precisamente: - su supporti magnetici, a
condizione che ogni singola scrittura costituisca documento informatico(1) e sia
collegata alle registrazioni in precedenza effettuate oppure - con sistemi di
elaborazione automatica dei dati che garantiscono la consultabilità,
l'inalterabilità e l'integrità dei dati stessi, nonché la sequenzialità
cronologica delle operazioni eseguite, il tutto nel rispetto delle regole
tecniche del codice dell'Amministrazione digitale (Dlgs 82/2005).
I
sistemi sopra citati non sono soggetti a vidimazione; l'unico adempimento
richiesto è l'inoltro di una comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta
elettronica, alla direzione provinciale del Lavoro competente per territorio,
prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche
tecniche del sistema adottato.
La
circolare n. 20/2008, con riferimento alla
modalità di tenuta su supporti magnetici, precisa che i documenti informatici
che compongono il libro unico del lavoro devono avere la forma di documenti
statici non modificabili e devono essere emessi, al fine di garantirne
l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità, con
l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte del
responsabile della conservazione.
Per
meglio comprendere non ci resta che provare a sviluppare un esempio pratico di
conservazione del libro unico su supporti magnetici.
Supponendo di cominciare da inizio anno, bisognerà entro il 16 di febbraio
generare il libro unico, relativo al mese di gennaio, sotto forma di documento
informatico statico e non modificabile.
A
questo punto con il
KIT che rilasciamo di firma digitale e
marcatura temporale, procederemo a firmare elettronicamente il libro unico
apponendovi la marcatura temporale.
Il 16
del mese successivo andranno ripetute le stesse operazioni, ma, come disposto
dal novellato decreto, occorrerà collegare le registrazioni di gennaio con
quelle di febbraio.
Questa
operazione di concatenamento può essere effettuata allegando, al documento di
febbraio, l'impronta informatica del libro unico del mese di gennaio, firmando
il tutto con sottoscrizione digitale.
Tale
sequenza andrà ripetuta per i mesi a venire fino alla chiusura del periodo di
paga, garantendo in questo modo il collegamento tra le varie registrazioni ed
evitando qualsiasi tipo di contestazione… almeno di carattere formale.
Consulta il
Codice dell'Amministrazione digitale.
Questa
modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione
dell'INAIL. Prima della messa in uso, deve essere fatta comunicazione scritta
alla Direzione provinciale del lavoro.
Prelava il "Vademecum
sul Libro Unico del Lavoro", un documento che raccoglie un insieme di
quesiti tecnici con le relative soluzioni.
Per altre informazioni sul libro unico cliccare
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