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C o r s i & M a s t er

 

MARCHI E BREVETTI

I BREVETTI

Il brevetto è lo strumento giuridico che consente, a chi ha realizzato un’invenzione, di ottenere il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva il trovato nello Stato nel quale il brevetto è stato richiesto (art. 1 L.I.).

Attualmente in Italia per i brevetti dispone il Codice Civile, artt. 2584 ss (Del diritto di brevetto per invenzioni industriali). In particolare per le invenzioni dispone il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), pubblicato nella G. U. 14 agosto 1939, n. 189, per i marchi il R. D. 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati) , pubblicato nella G. U. 29 agosto 1942, n. 203, per i modelli il R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, pubblicato nella G. U. 21 ottobre 1940, n. 247 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali). Tutti i testi sono da considerare aggiornati alla G.U. 07/01/2000.

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Il diritto di esclusiva si realizza attraverso il deposito, presso appositi organismi dello Stato, della domanda di brevetto.

L’organismo italiano competente in materia è attualmente l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), istituito presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e Competitività del Ministero dell’Industria, del Commercio e Artigianato: esso provvede alla ricezione delle domande, all'istruttoria e al rilascio delle concessioni governative finali.

Le domande di brevetto devono essere depositate presso uno degli Uffici Provinciali Industria, Commercio e Artigianato.

E' possibile anche presentare domanda internazionale di brevetto, indipendentemente dall'esistenza di un precedente brevetto nazionale. Tali domande vanno depositate presso la sede dell'OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) a Ginevra (Svizzera) oppure presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o un Ufficio Brevetti di uno Stato membro del Trattato o presso l'Ufficio Brevetti Europeo.

Dal 25 ottobre 2001 è entrato in vigore l'art. 7 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 , pubblicata in G.U., serie generale, n. 248 del 24 ottobre 2001, in forza del quale, se viene realizzata un'invenzione industriale nell'ambito di un rapporto di impiego con un'Università, il docente o ricercatore inventore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.

Tale disciplina si applica a tutte le invenzioni industriali conseguite successivamente al 25 ottobre 2001, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente

Il brevetto oggi rappresenta il fulcro dell'innovazione per le grandi aziende, per questo motivo, il ricorso a questo tipo di protezione è fortemente consigliato dagli esperti di tutto il mondo, perchè rappresenta un'opportunità formidabile in economie aggressive come quella degli Stati Uniti e dell' Europa e anche di altre economie in forte crescita come quella giapponese e asiatiche, che hanno fatto e fanno, dell’ innovazione, il suo cavallo di battaglia nel mercato mondiale.

L'unico modo concreto per avere un panorama certo sulla reale esistenza o no del trovato è quello di effettuare una Ricerca di Anteriorità.

Accertato che l'oggetto che si vuole brevettare non esiste, occorre valutare se esso ha i requisiti di brevettabilità e successivamente valutare a quale tipologia di brevetto corrisponda.

Oggi in Italia esistono i seguenti tipi di brevetto: Invenzione, Modello di utilità, Modello Ornamentale.

 

Essi richiedono presupposti diversi, una durata diversa, ed offrono anche una protezione leggermente diversa gli uni dagli altri. Individuato il tipo di tutele occorre procedere al deposito della relativa domanda di brevetto, preparando con cura tutta la documentazione necessaria.

 Una volta depositata la domanda non resta che attendere la risposta dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che si pronuncerà sull'accoglimento o meno della domanda in un tempo piuttosto lungo.

 L'inventore è comunque tutelato al momento del deposito alla camera di commercio, visto che lo stato Italiano ne anticipa tutti i diritti, e successivamente nei confronti di terzi a partire dal momento in cui la domanda diventa di pubblico dominio.

Per qualsiasi chiarimento o per avere un preventivo, potete contattarci 06 452213497

RICERCHE DI ANTERIORITÀ

Prima di effettuare il deposito di una domanda di registrazione di marchio è sempre opportuno effettuare una ricerca di anteriorità tra le registrazioni italiane, internazionali e comunitarie per esplorare la situazione del marchio da depositare, cioè se vi sono marchi identici e/o simili precedentemente registrati per i prodotti e/o servizi uguali od affini.
La ricerca ha il duplice scopo di evitare di depositare e usare un marchio se questo è anticipato da una o più registrazioni anteriori e di verificare in quale misura il marchio possiede la sua capacità distintiva ossia la possibilità di difenderlo in caso di tentativi successivi di contraffazione alla luce delle registrazioni esistenti al momento della ricerca.
Le ricerche sono eseguite attraverso banche dati specializzate che sono in grado di compiere ricerche di vario tipo, a seconda delle necessità, ed in tempi anche estremamente brevi.
Alcuni link, tra i più comuni, di banche dati attraverso cui si possono effettuare le ricerche sono:

http://www.questel.orbit.com
http://www.derwent.com
http://www.compumark.it
http://www.dialog.com
http://www.oami.eu.int
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp

 

La ricerca di anteriorità, anche se alcuni sostengono il contrario, andrebbe comunque effettuata, pur non essendo obbligatoria per chi deposita una Domanda di Brevetto o una domanda di Registrazione Marchio.

I MARCHI

Il marchio, come segno distintivo di un prodotto, consente al suo titolare di prevenire i tentativi della concorrenza di appropriarsi illegittimamente del successo ottenuto da un prodotto. Il marchio rappresenta quindi un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi che l'impresa produce o mette in commercio.

Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni e le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

TITOLARITA' DEL MARCHIO

Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa.

Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.

Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

I marchi d'impresa sono concessi anche agli stranieri a condizioni di reciprocità.

CHE COS'E' UN MARCHIO COLLETTIVO

Il marchio collettivo è un segno distintivo che serve a garantire la natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti o servizi.

E' concesso ad un soggetto, individuale o collettivo, che assume la funzione di garante della provenienza o della qualità di determinati prodotti o servizi, in conformità ad un regolamento che deve prevedere le modalità di utilizzo del marchio, la possibilità di effettuare controlli, le sanzioni in caso di uso non corretto. Tale regolamento deve essere allegato alla domanda di registrazione.

Il marchio collettivo, contrariamente a quello d'impresa, può contenere indicazioni relative alla provenienza geografica, proprio perché esso deve garantire un complesso di qualità spesso collegate a fattori storici, geografici ed ambientali.

DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda; la registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa.

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Affinché un segno possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:

- novità: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultraquinquennale;

- capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri;

- liceità: è la conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge quali ad esempio:

- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;

- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

- i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime e i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;

- i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;

- i segni uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano di rinomanza nello Stato;

- i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;

- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;

- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;

- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

- i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;

- i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato (o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità) per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o rechi pregiudizio allo stesso.

COME SI OTTIENE LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO

Per ottenere la registrazione di un marchio d'impresa o collettivo occorre presentare domanda redatta su apposito modello ministeriale costituito dal modulo di domanda (compilato in un originale, sottoscritto dal richiedente e al quale va apposta una marca da bollo, più quattro fotocopie dello stesso) e dall'eventuale foglio aggiuntivo (compilato in un originale, sottoscritto dal richiedente più quattro fotocopie dello stesso) e depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Via Molise 19 - 00187 Roma.

ALLA DOMANDA SI DEVONO ALLEGARE

1) N. 3 dichiarazioni di protezione, di cui una in marca da bollo da € 14,62;

2) Attestazione di versamento delle tasse di concessione governativa effettuato sul c/c postale n. 82618000 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara.

Fac simile Dichiarazione di protezione (formato )

Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo deve essere allegata anche una copia del regolamento concernente l'uso di tale marchio e i relativi controlli e sanzioni.

Per la rinnovazione di un marchio senza alcuna variazione è sufficiente la compilazione del modulo di domanda e il pagamento delle tasse dovute.

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

La domanda di registrazione deve indicare per quali prodotti e/o servizi il marchio viene registrato.

Tale indicazione deve essere fatta in base alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (c.d. classificazione di Nizza), che prevede 45 classi (le prime 34 sono relative ai prodotti e le rimanenti ai servizi).

Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (formato PDF)

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Le tasse di concessione governativa per la registrazione di un marchio sono corrisposte all'atto della domanda in un'unica soluzione per l'intero decennio di validità, mediante versamento sul c/c postale n. 82618000 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, specificando la causale del versamento sul retro del tagliando.

Ai fini della rinnovazione per successivi periodi decennali le relative tasse devono invece essere corrisposte entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso o entro i sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa.

Marchio d'impresa

Primo deposito (10 anni)

- Tassa di registrazione comprensiva di una classe € 101,00

- Per ogni classe aggiunta € 34,00

Rinnovazione (10 anni)

- Tassa di rinnovazione comprensiva di una classe € 67,00

- Per ogni classe aggiunta € 34,00

- Soprattassa per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro i sei mesi) € 34,00

Marchio collettivo

Primo deposito (10 anni) per una o più classi

- Tassa di registrazione € 337,00

Rinnovazione (10 anni)

- Tassa di rinnovazione per una o più classi € 202,00

- Soprattassa per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro i sei mesi) € 34,00

DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria per il deposito della domanda di brevetto ra di Sondrio - Via Piazzi 23) sono i seguenti:

- deposito € 35,00

- deposito e rilascio copia autentica € 38,00 più una marca da bollo da € 11,00

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Artt. 2569-2574 c.c.

- R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati)

A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge marchi (D. lgs. 4 Dicembre 1992 n. 480), anche un privato, e non solo un imprenditore, può registrare un marchio con l’unico avvertimento che il marchio deve essere utilizzato direttamente o ceduto o dato in licenza entro 5 anni pena la decadenza.

Il marchio italiano: tipologie - Il marchio di servizio; Il marchio di fabbrica e di commercio; Marchio figurativo, nominativo, denominativo; Marchio forte e marchio debole; Il marchio celebre; Il marchio collettivo; Marchio di fatto; Denominazione di origine controllata.

Il marchio italiano: la registrazione - La registrazione nazionale del marchio; Caratteristiche del marchio registrabile; Cosa non può essere registrato.

Il marchio Comunitario - Il vantaggio del marchio comunitario; Quali beni e servizi possono divenire oggetto di un marchio comunitario; Il marchio comunitario e i marchi nazionali; Effetti dell aregistrazione; Durata del marchio comunitario; Il nostro servizio di ricerca di preesistenza; Costi del servizio di registrazione.

Il marchio internazionale - Cosa è un marchio internazionale; Elenco dei paesi aderenti; Rinnovo della nregistrazione internazionale; Procedura; Informazioni utili.

Il marchio internazionale: costi di registrazione.

Il brevetto nazionale - Cosa è un'invenzione industriale; informazioni generali; Cosa è un modello di utilità; Cosa è un disegno o modello.

Il brevetto nazionale: costi di registrazione.

Il brevetto europeo - Paesi aderenti all'EPO; Che cos'è il brevetto europeo; Beni per cui non si può richiedere il brevetto europeo; Termine di Efficacia del Brevetto; Informazioni utili.

Il brevetto europeo: costi di registrazione.

I domain names - Sono segni distintivi atipici e corrispondono ai siti sulla rete di Internet. Hanno due funzioni: una di vero e proprio indirizzo, che consente tecnicamente all'utente l'accesso al sito contrassegnato, l'altra di segno distintivo, volto ad attirare l'attenzione degli utenti e ad invogliarli a visitare il sito.

COPYRIGHT

Oggi è prassi normale presentarsi ad altri come case editrici, tipografie, aziende, ministeri (Per il deposito di un'opera inedita al fine di ottenere il copyright) con: CD-Rom, siti Internet, filmati

Possiamo realizzare al meglio supporti digitali o cartacei in linea con le vigenti leggi in materia, che verranno successivamente utilizzati dai clienti per ottenere il Copyright.

 La legge sul diritto d'autore consente di proteggere alcune categorie di opere creative, in particolare libri, dischi, sceneggiature, Disegni, Fotografie, Filmati, Opere multimediali e, grazie a convenzioni internazionali la tutela si estende anche oltralpe. Godono del copyright anche il software e le pagine Web.

 

 

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