|
MARCHI E BREVETTI
I BREVETTI
Il brevetto è lo strumento giuridico che consente, a chi ha realizzato
un’invenzione, di ottenere il diritto di produrre e commercializzare in
esclusiva il trovato nello Stato nel quale il brevetto è stato richiesto
(art. 1 L.I.).
Attualmente in Italia per i brevetti dispone il Codice Civile, artt. 2584
ss (Del diritto di brevetto per invenzioni industriali). In particolare per
le invenzioni dispone il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle
disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali),
pubblicato nella G. U. 14 agosto 1939, n. 189, per i marchi il R. D. 21
giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di
marchi registrati) , pubblicato nella G. U. 29 agosto 1942, n. 203, per i
modelli il R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, pubblicato nella G. U. 21 ottobre
1940, n. 247 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per
modelli industriali). Tutti i testi sono da considerare aggiornati alla G.U.
07/01/2000.
Registriamo il marchio della tua impresa in poco
tempo e con piccola spesa
Il diritto di esclusiva si realizza attraverso il deposito, presso
appositi organismi dello Stato, della domanda di brevetto.
L’organismo italiano competente in materia è attualmente l’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), istituito presso la Direzione Generale per
lo Sviluppo Produttivo e Competitività del Ministero dell’Industria, del
Commercio e Artigianato: esso provvede alla ricezione delle domande,
all'istruttoria e al rilascio delle concessioni governative finali.
Le domande di brevetto devono essere depositate presso uno degli Uffici
Provinciali Industria, Commercio e Artigianato.
E' possibile anche presentare domanda internazionale di brevetto,
indipendentemente dall'esistenza di un precedente brevetto nazionale. Tali
domande vanno depositate presso la sede dell'OMPI/WIPO (Organizzazione
Mondiale per la Proprietà Intellettuale) a Ginevra (Svizzera) oppure presso
l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o un Ufficio Brevetti di uno
Stato membro del Trattato o presso l'Ufficio Brevetti Europeo.
Dal 25 ottobre 2001 è entrato in vigore l'art. 7 della legge 18 ottobre
2001 n. 383 , pubblicata in G.U., serie generale, n. 248 del 24 ottobre 2001,
in forza del quale, se viene realizzata un'invenzione industriale nell'ambito
di un rapporto di impiego con un'Università, il docente o ricercatore
inventore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione
brevettabile di cui è autore.
Tale disciplina si applica a tutte le invenzioni industriali conseguite
successivamente al 25 ottobre 2001, ancorché in dipendenza di ricerche
cominciate anteriormente
Il brevetto oggi rappresenta il fulcro dell'innovazione
per le grandi aziende, per questo motivo, il ricorso a questo tipo di
protezione è fortemente consigliato dagli esperti di tutto il mondo, perchè
rappresenta un'opportunità formidabile in economie aggressive come quella
degli Stati Uniti e dell' Europa e anche di altre economie in forte crescita
come quella giapponese e asiatiche, che hanno fatto e fanno, dell’
innovazione, il suo cavallo di battaglia nel mercato mondiale.
L'unico modo concreto per avere un panorama certo sulla
reale esistenza o no del trovato è quello di effettuare una Ricerca di
Anteriorità.
Accertato che l'oggetto che si vuole brevettare non
esiste, occorre valutare se esso ha i requisiti di brevettabilità e
successivamente valutare a quale tipologia di brevetto corrisponda.
Oggi in Italia esistono i seguenti tipi di brevetto:
Invenzione, Modello di utilità, Modello Ornamentale.
Essi richiedono presupposti diversi, una durata diversa, ed offrono anche
una protezione leggermente diversa gli uni dagli altri. Individuato il tipo
di tutele occorre procedere al deposito della relativa domanda di brevetto,
preparando con cura tutta la documentazione necessaria.
Una volta depositata la domanda non resta che attendere la risposta
dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che si pronuncerà sull'accoglimento o
meno della domanda in un tempo piuttosto lungo.
L'inventore è comunque tutelato al momento del deposito alla camera
di commercio, visto che lo stato Italiano ne anticipa tutti i diritti, e
successivamente nei confronti di terzi a partire dal momento in cui la
domanda diventa di pubblico dominio.
Per qualsiasi
chiarimento o per avere un preventivo, potete contattarci 06 452213497
RICERCHE DI ANTERIORITÀ
|
Prima di effettuare il deposito di una domanda di
registrazione di marchio è sempre opportuno effettuare una ricerca di
anteriorità tra le registrazioni italiane, internazionali e comunitarie
per esplorare la situazione del marchio da depositare, cioè se vi sono
marchi identici e/o simili precedentemente registrati per i prodotti e/o
servizi uguali od affini.
La ricerca ha il duplice scopo di evitare di depositare e usare un
marchio se questo è anticipato da una o più registrazioni anteriori e di
verificare in quale misura il marchio possiede la sua capacità distintiva
ossia la possibilità di difenderlo in caso di tentativi successivi di
contraffazione alla luce delle registrazioni esistenti al momento della
ricerca.
Le ricerche sono eseguite attraverso banche dati specializzate che sono
in grado di compiere ricerche di vario tipo, a seconda delle necessità,
ed in tempi anche estremamente brevi.
Alcuni link, tra i più comuni, di banche dati attraverso cui si possono
effettuare le ricerche sono:
http://www.questel.orbit.com
http://www.derwent.com
http://www.compumark.it
http://www.dialog.com
http://www.oami.eu.int
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp |
La ricerca di anteriorità, anche se alcuni sostengono il contrario,
andrebbe comunque effettuata, pur non essendo obbligatoria per chi deposita
una Domanda di Brevetto o una domanda di Registrazione Marchio.
I MARCHI
Il marchio, come segno distintivo di un prodotto, consente al suo titolare
di prevenire i tentativi della concorrenza di appropriarsi illegittimamente
del successo ottenuto da un prodotto. Il marchio rappresenta quindi un segno
distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi che
l'impresa produce o mette in commercio.
Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di
persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o
della confezione di esso, o le combinazioni e le tonalità cromatiche, purché
siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di
altre imprese.
TITOLARITA' DEL MARCHIO
Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si
proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella
prestazione di servizi della propria impresa.
Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto
la domanda in malafede.
Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
I marchi d'impresa sono concessi anche agli stranieri a condizioni di
reciprocità.
CHE COS'E' UN MARCHIO COLLETTIVO
Il marchio collettivo è un segno distintivo che serve a garantire la
natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti o servizi.
E' concesso ad un soggetto, individuale o collettivo, che assume la
funzione di garante della provenienza o della qualità di determinati prodotti
o servizi, in conformità ad un regolamento che deve prevedere le modalità di
utilizzo del marchio, la possibilità di effettuare controlli, le sanzioni in
caso di uso non corretto. Tale regolamento deve essere allegato alla domanda
di registrazione.
Il marchio collettivo, contrariamente a quello d'impresa, può contenere
indicazioni relative alla provenienza geografica, proprio perché esso deve
garantire un complesso di qualità spesso collegate a fattori storici,
geografici ed ambientali.
DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE
Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per
contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte
di altri per prodotti o servizi identici o affini.
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla
data di presentazione della domanda; la registrazione può essere rinnovata
per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi
precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con
l'applicazione di una soprattassa.
REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE
Affinché un segno possa essere registrato come marchio è necessario che
esso abbia i seguenti requisiti:
- novità: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da
segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora il marchio
precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio
collettivo) o sia decaduto per non uso ultraquinquennale;
- capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio
da quello di altri;
- liceità: è la conformità all'ordine pubblico e al buon costume.
Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente
individuati dalla legge quali ad esempio:
- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati
nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi
che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne
abbia autorizzato la registrazione;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla
provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime e i nomi di
persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere
la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
- i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione
o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per
il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
- i segni uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi
non affini, ma che godano di rinomanza nello Stato;
- i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto
d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di
prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla
natura;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi
costanti del commercio;
- i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o
sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed
associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici
di questi, senza il consenso dell'avente diritto;
- i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello
Stato (o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità)
per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se
l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o rechi
pregiudizio allo stesso.
COME SI OTTIENE LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO
Per ottenere la registrazione di un marchio d'impresa o collettivo occorre
presentare domanda redatta su apposito
modello ministeriale costituito dal
modulo di domanda (compilato in un originale, sottoscritto dal richiedente e
al quale va apposta una marca da bollo, più quattro fotocopie dello stesso) e
dall'eventuale foglio aggiuntivo (compilato in un originale, sottoscritto dal
richiedente più quattro fotocopie dello stesso) e depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Via Molise 19 - 00187
Roma.
ALLA DOMANDA SI DEVONO ALLEGARE
1) N. 3 dichiarazioni di protezione, di cui una in marca da bollo da €
14,62;
2) Attestazione di versamento delle tasse di concessione governativa
effettuato sul c/c postale n. 82618000 intestato a Agenzia delle Entrate -
Centro Operativo di Pescara.
Fac simile Dichiarazione di protezione (formato )
Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo deve essere
allegata anche una copia del regolamento concernente l'uso di tale marchio e
i relativi controlli e sanzioni.
Per la rinnovazione di un marchio senza alcuna variazione è sufficiente la
compilazione del modulo di domanda e il pagamento delle tasse dovute.
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI
La domanda di registrazione deve indicare per quali prodotti e/o servizi
il marchio viene registrato.
Tale indicazione deve essere fatta in base alla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi (c.d.
classificazione di Nizza),
che prevede 45 classi (le prime 34 sono relative ai prodotti e le rimanenti
ai servizi).
Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (formato PDF)
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Le tasse di concessione governativa per la registrazione di un marchio
sono corrisposte all'atto della domanda in un'unica soluzione per l'intero
decennio di validità, mediante versamento sul c/c postale n. 82618000
intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, specificando
la causale del versamento sul retro del tagliando.
Ai fini della rinnovazione per successivi periodi decennali le relative
tasse devono invece essere corrisposte entro i dodici mesi precedenti la
scadenza del decennio in corso o entro i sei mesi successivi con
l'applicazione di una soprattassa.
Marchio d'impresa
Primo deposito (10 anni)
- Tassa di registrazione comprensiva di una classe € 101,00
- Per ogni classe aggiunta € 34,00
Rinnovazione (10 anni)
- Tassa di rinnovazione comprensiva di una classe € 67,00
- Per ogni classe aggiunta € 34,00
- Soprattassa per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro
i sei mesi) € 34,00
Marchio collettivo
Primo deposito (10 anni) per una o più classi
- Tassa di registrazione € 337,00
Rinnovazione (10 anni)
- Tassa di rinnovazione per una o più classi € 202,00
- Soprattassa per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro
i sei mesi) € 34,00
DIRITTI DI SEGRETERIA
I diritti di segreteria per il deposito della domanda di brevetto ra di
Sondrio - Via Piazzi 23) sono i seguenti:
- deposito € 35,00
- deposito e rilascio copia autentica € 38,00 più una marca da bollo da €
11,00
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Artt. 2569-2574 c.c.
- R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in
materia di marchi registrati)
A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge marchi (D. lgs. 4
Dicembre 1992 n. 480), anche un privato, e non solo un imprenditore, può
registrare un marchio con l’unico avvertimento che il marchio deve essere
utilizzato direttamente o ceduto o dato in licenza entro 5 anni pena la
decadenza.
Il marchio italiano: tipologie - Il marchio di servizio; Il marchio di
fabbrica e di commercio; Marchio figurativo, nominativo, denominativo;
Marchio forte e marchio debole; Il marchio celebre; Il marchio collettivo;
Marchio di fatto; Denominazione di origine controllata.
Il marchio italiano: la registrazione - La registrazione nazionale del
marchio; Caratteristiche del marchio registrabile; Cosa non può essere
registrato.
Il marchio Comunitario - Il vantaggio del marchio comunitario; Quali beni
e servizi possono divenire oggetto di un marchio comunitario; Il marchio
comunitario e i marchi nazionali; Effetti dell aregistrazione; Durata del
marchio comunitario; Il nostro servizio di ricerca di preesistenza; Costi del
servizio di registrazione.
Il marchio internazionale - Cosa è un marchio internazionale; Elenco dei
paesi aderenti; Rinnovo della nregistrazione internazionale; Procedura;
Informazioni utili.
Il marchio internazionale: costi di registrazione.
Il brevetto nazionale - Cosa è un'invenzione industriale; informazioni
generali; Cosa è un modello di utilità; Cosa è un disegno o modello.
Il brevetto nazionale: costi di registrazione.
Il brevetto europeo - Paesi aderenti all'EPO; Che cos'è il brevetto
europeo; Beni per cui non si può richiedere il brevetto europeo; Termine di
Efficacia del Brevetto; Informazioni utili.
Il brevetto europeo: costi di registrazione.
I domain names - Sono segni distintivi atipici e corrispondono ai siti
sulla rete di Internet. Hanno due funzioni: una di vero e proprio indirizzo,
che consente tecnicamente all'utente l'accesso al sito contrassegnato,
l'altra di segno distintivo, volto ad attirare l'attenzione degli utenti e ad
invogliarli a visitare il sito.
COPYRIGHT
Oggi è prassi normale presentarsi ad altri come case editrici, tipografie,
aziende, ministeri (Per il deposito di un'opera inedita al fine di ottenere
il copyright) con: CD-Rom, siti Internet, filmati
Possiamo realizzare al meglio supporti digitali o cartacei in linea con le
vigenti leggi in materia, che verranno successivamente utilizzati dai clienti
per ottenere il Copyright.
La legge sul diritto d'autore consente di proteggere alcune
categorie di opere creative, in particolare libri, dischi, sceneggiature,
Disegni, Fotografie, Filmati, Opere multimediali e, grazie a convenzioni
internazionali la tutela si estende anche oltralpe. Godono del copyright
anche il software e le pagine Web.
|