Studio Commerciale Marzulli
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Le agevolazioni fiscali per la 1 casa

Acquisto

L'acquisto dell'abitazione principale è soggetto alle seguenti imposte:

 

 

acquisto da impresa
acquisto da privato

 

 

 

 

 

iva

 

4%
no

imposta di registro

 

250.000
3%

imposta ipotecaria

 

250.000
2%

imposta catastale

 

250.000
1%

Agevolazioni per il riacquisto dell'abitazione principale

La normativa vigente prevede un credito d'imposta per le persone che hanno ceduto l'abitazione non di lusso, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'IVA, ed entro un anno dalla vendita acquistano un'altra abitazione non di lusso costituente prima casa.

Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
-  hanno acquistato (anche mediante permuta o contratto d'appalto) un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
-  l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa (o acquistato con applicazione dell'aliquota IVA agevolata da imprese costruttrici in base alla normativa vigente fino al 22 maggio 1993);
-  non sono decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

• in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
• in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
• in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
• in compensazione delle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

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Le altre agevolazioni

Ai fini Irpef

La deduzione prevista per la prima casa e relative pertinenze, dal periodo d'imposta 2000, viene elevata fino all'ammontare della rendita catastale (con esenzione, di fatto, di tutte le abitazioni principali dall'Irpef). La deduzione spetta al proprietario dell'immobile anche nell'ipotesi in cui questo è utilizzato come abitazione principale dai suoi familiari. La deduzione, inoltre, spetta anche se il contribuente trasferisce la propria dimora presso un istituto di ricovero o sanitario, sempreché l'immobile non venga concesso in locazione (la precedente disposizione riguardava esclusivamente anziani e disabili).

Ai fini Ici

Riduzione dell'imposta dovuta di lire 200.00 (o superiore se così stabilito dal regolamento del singolo comune) e possibilità di aliquota agevolata

Esenzione totale per i soci di cooperative edilizie

Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, dall'anno 2000 è prevista la deduzione di un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

Imposte di successione e donazione

Le imposte ipotecarie e catastali relative ad un immobile ereditato o donato si applicano nella misura fissa di lire 250.000 se l'immobile è una prima casa non di lusso per almeno uno dei beneficiari (queste imposte erano precedentemente dovute in misura proporzionale, rispettivamente del 2% e 1%).
Per le successioni e donazioni viene inoltre soppressa l'imposta sull'incremento di valore degli immobili (Invim).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

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dottore commercialista revisore contabile

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