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Le
agevolazioni fiscali per la 1 casa
Acquisto
L'acquisto dell'abitazione
principale è soggetto alle seguenti imposte:
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acquisto
da impresa
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acquisto
da privato
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iva |
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4%
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no
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imposta
di registro |
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250.000
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3%
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imposta
ipotecaria |
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250.000
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2%
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imposta
catastale |
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250.000
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1%
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Agevolazioni per
il riacquisto dell'abitazione principale
La normativa vigente
prevede un credito d'imposta per le persone che hanno ceduto l'abitazione
non di lusso, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per
la prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'IVA, ed entro un
anno dalla vendita acquistano un'altra abitazione non di lusso costituente
prima casa.
Il credito d'imposta
spetta ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- hanno
acquistato (anche mediante permuta o contratto d'appalto) un immobile
usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- l'acquisto
è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile
acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa (o acquistato con
applicazione dell'aliquota IVA agevolata da imprese costruttrici in base
alla normativa vigente fino al 22 maggio 1993);
- non
sono decaduti dal beneficio prima casa.
L'importo del credito
d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA,
corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non
può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in
relazione al secondo acquisto.
Il credito d'imposta
può essere utilizzato:
in diminuzione
dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo
determina;
in diminuzione
dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di
acquisizione del credito;
in diminuzione
dell'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente
alla data del nuovo acquisto;
in compensazione
delle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali
o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e sulle malattie professionali.
Clicca
qui per scaricare una guida alla prima casa
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Le
altre agevolazioni |
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Ai fini Irpef
La deduzione
prevista per la prima casa e relative pertinenze, dal periodo d'imposta
2000, viene elevata fino all'ammontare della rendita catastale (con
esenzione, di fatto, di tutte le abitazioni principali dall'Irpef).
La deduzione spetta al proprietario dell'immobile anche nell'ipotesi
in cui questo è utilizzato come abitazione principale dai
suoi familiari. La deduzione, inoltre, spetta anche se il contribuente
trasferisce la propria dimora presso un istituto di ricovero o sanitario,
sempreché l'immobile non venga concesso in locazione (la
precedente disposizione riguardava esclusivamente anziani e disabili).
Ai fini Ici
Riduzione dell'imposta
dovuta di lire 200.00 (o superiore se così stabilito dal
regolamento del singolo comune) e possibilità di aliquota
agevolata
Esenzione totale
per i soci di cooperative edilizie
Ai fini della
determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, dall'anno 2000 è prevista la deduzione di un importo
pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare
adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative
pertinenze.
Imposte di
successione e donazione
Le imposte ipotecarie
e catastali relative ad un immobile ereditato o donato si applicano
nella misura fissa di lire 250.000 se l'immobile è una prima
casa non di lusso per almeno uno dei beneficiari (queste imposte
erano precedentemente dovute in misura proporzionale, rispettivamente
del 2% e 1%).
Per le successioni e donazioni viene inoltre soppressa l'imposta
sull'incremento di valore degli immobili (Invim).
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