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Speciale condono  fiscale

 Legge 286/2002

La Finanziaria 2004 ha introdotto importanti novità in tema di sanatoria fiscale. Di seguito riassumiamo in modo schematico la sintesi dei  tre provvedimenti così come formulati dalla Finanziaria 2003, e modificati alla luce dell'entrata in vigore della finanziaria 2004

SCADENZE PER IL CONDONO 2004


1) - Concordato per gli anni pregressi

Le imprese potranno definire in modo automatico, mediante concordato, i redditi di impresa relativi ai periodi di imposta precedenti al 2002. Il concordato può riguardare uno o più periodi di imposta compreso tra il 1997 e il 2001. Per le annualità regolarizzate saranno definite sia l’IVA che le imposte sui redditi (IRPEF - IRAP - Addizionali e IRAP). Il concordato si perfeziona mediante autoliquidazione, integrando gli imponibili dichiarati a quelli attesi da studi di settore / parametri o da appositi coefficienti qualora per la specifica attività esercitata non siano applicabili studi o parametri. Sui maggiori imponibili saranno dovute le maggiori imposte rispettando i minimi previsti dallo stesso provvedimento.

Il concordato fatto dalla società ha una naturale ricaduta sui soci presenti nel periodo di imposta considerato. Le maggiori imposte dovranno essere versate entro il 20 giugno 2003; la dichiarazione di concordato scade il 31 luglio 2003. Sono previste le seguenti particolarità:
a) Il concordato per il 1997 comporta un costo pari a 300 € fisse.

b) Relativamente alle annualità in cui l’impresa risulta essere congrua e coerente rispetto agli studi di settore o congrua in base ai parametri, la definizione del periodo si perfeziona con il pagamento fisso di 300 €.

Nel caso di società la definizione (300 €) ha effetto anche nei confronti dei soci.
Il concordato inibisce l’accertamento fiscale limitatamente al reddito di impresa; non offre copertura sotto il profilo penale.

2) - Dichiarazione integrativa semplice
La dichiarazione può essere presentata per rettificare, in aumento, redditi (di qualsiasi natura comprese le ritenute non operate dai sostituti) dichiarati nelle annualità 1997- 2001. Potranno essere regolarizzate anche dichiarazioni omesse. L’integrazione è libera e prevede una franchigia pari al 100% del maggior imponibile dichiarato (50% per le ritenute). Sui maggiori imponibili sono dovute le relative imposte e contributi (se dovuti) con riferimento alle aliquote vigenti nel periodo di imposta considerato. La dichiarazione ed il pagamento delle maggiori imposte dovrà essere effettuato entro il 16 aprile 2003. I soci potranno definire il maggior reddito derivante dalla integrazione della società pagando le relative imposte e presentando apposita dichiarazione entro il 16 settembre 2003. Il perfezionamento della dichiarazione integrativa comporta, relativamente ai maggiori redditi integrati (aumentati della franchigia), l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e della non punibilità penale per reati previsti dalla legge. L’integrazione comporta il pagamento minimo di 300 € per ogni annualità.

3) - Condono tombale
Questa modalità di condono per gli anni pregressi comporta la definizione di tutte le imposte del contribuente ai fini fiscali con rilevanza anche per gli aspetti penali. E’ obbligatorio condonare tutti i periodi di imposta accertabili. Per le imprese sarà possibile circoscrivere il condono alle sole imposte “dirette” o alla sola IVA. Il costo del condono è commisurato da percentuali applicabili alle singole imposte con dei minimi annuali fissati dalla legge. La dichiarazione ed il pagamento delle imposte dovrà avvenire entro il 16/3/2004 , comprende anche l'anno 2002

4) - Aspetti comuni
Sono cause ostative per l’accesso al condono la pendenza di liti fiscali, e/o di procedimenti penali in corso, su reati tributari. Per i pagamenti delle imposte del condono è prevista la rateizzazione per importi eccedenti a quelli fissati dalla legge. Pena nullità degli effetti del condono, si dovranno rispettare i termini fissati pagando quanto dovuto in una unica soluzione o come prima rata. Si ricorda che le imposte da condono non sono oggetto di compensazione. Ai fini contributivi i maggiori imponibili relativi al reddito di impresa rileveranno sulla base dell’intero importo per la dichiarazione integrativa semplice, e per il 60% dei maggiori imponibili eccedenti il minimale per il concordato anni pregressi. Nessun contributo sarà dovuto nel caso di “Condono Tombale”.

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dottore commercialista revisore contabile

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