Speciale condono
fiscale
Legge 286/2002
La
Finanziaria 2004 ha introdotto importanti novità in tema di sanatoria
fiscale. Di seguito riassumiamo in modo schematico la sintesi dei
tre provvedimenti così come formulati dalla Finanziaria 2003, e
modificati alla luce dell'entrata in vigore della finanziaria 2004
SCADENZE PER IL CONDONO
2004
1) - Concordato per gli anni pregressi
Le imprese potranno
definire in modo automatico, mediante concordato, i redditi di impresa
relativi ai periodi di imposta precedenti al 2002. Il concordato può
riguardare uno o più periodi di imposta compreso tra il 1997 e il
2001. Per le annualità regolarizzate saranno definite sia l’IVA che le
imposte sui redditi (IRPEF - IRAP - Addizionali e IRAP). Il concordato
si perfeziona mediante autoliquidazione, integrando gli imponibili
dichiarati a quelli attesi da studi di settore / parametri o da
appositi coefficienti qualora per la specifica attività esercitata non
siano applicabili studi o parametri. Sui maggiori imponibili saranno
dovute le maggiori imposte rispettando i minimi previsti dallo stesso
provvedimento.
Il concordato fatto dalla società ha una naturale ricaduta sui soci
presenti nel periodo di imposta considerato. Le maggiori imposte
dovranno essere versate entro il 20 giugno 2003; la dichiarazione di
concordato scade il 31 luglio 2003. Sono previste le seguenti
particolarità:
a) Il concordato per il 1997 comporta un costo pari a 300 €
fisse.
b) Relativamente alle annualità in cui l’impresa risulta essere
congrua e coerente rispetto agli studi di settore o congrua in base ai
parametri, la definizione del periodo si perfeziona con il pagamento
fisso di 300 €.
Nel caso di società la definizione (300 €) ha effetto anche nei
confronti dei soci.
Il concordato inibisce l’accertamento fiscale limitatamente al reddito
di impresa; non offre copertura sotto il profilo penale.
2) - Dichiarazione integrativa semplice
La dichiarazione
può essere presentata per rettificare, in aumento, redditi (di
qualsiasi natura comprese le ritenute non operate dai sostituti)
dichiarati nelle annualità 1997- 2001. Potranno essere regolarizzate
anche dichiarazioni omesse. L’integrazione è libera e prevede una
franchigia pari al 100% del maggior imponibile dichiarato (50% per le
ritenute). Sui maggiori imponibili sono dovute le relative imposte e
contributi (se dovuti) con riferimento alle aliquote vigenti nel
periodo di imposta considerato. La dichiarazione ed il pagamento delle
maggiori imposte dovrà essere effettuato entro il 16 aprile 2003. I
soci potranno definire il maggior reddito derivante dalla integrazione
della società pagando le relative imposte e presentando apposita
dichiarazione entro il 16 settembre 2003. Il perfezionamento della
dichiarazione integrativa comporta, relativamente ai maggiori redditi
integrati (aumentati della franchigia), l’estinzione delle sanzioni
amministrative tributarie e della non punibilità penale per reati
previsti dalla legge. L’integrazione comporta il pagamento minimo di
300 € per ogni annualità.
3) - Condono tombale
Questa modalità
di condono per gli anni pregressi comporta la definizione di tutte le
imposte del contribuente ai fini fiscali con rilevanza anche per gli
aspetti penali. E’ obbligatorio condonare tutti i periodi di imposta
accertabili. Per le imprese sarà possibile circoscrivere il condono
alle sole imposte “dirette” o alla sola IVA. Il costo del condono è
commisurato da percentuali applicabili alle singole imposte con dei
minimi annuali fissati dalla legge. La dichiarazione ed il pagamento
delle imposte dovrà avvenire entro il 16/3/2004 , comprende anche
l'anno 2002
4) - Aspetti comuni
Sono
cause ostative per l’accesso al condono la pendenza di liti fiscali,
e/o di procedimenti penali in corso, su reati tributari. Per i
pagamenti delle imposte del condono è prevista la rateizzazione per
importi eccedenti a quelli fissati dalla legge. Pena nullità degli
effetti del condono, si dovranno rispettare i termini fissati pagando
quanto dovuto in una unica soluzione o come prima rata. Si ricorda che
le imposte da condono non sono oggetto di compensazione. Ai fini
contributivi i maggiori imponibili relativi al reddito di impresa
rileveranno sulla base dell’intero importo per la dichiarazione
integrativa semplice, e per il 60% dei maggiori imponibili eccedenti
il minimale per il concordato anni pregressi. Nessun contributo sarà
dovuto nel caso di “Condono Tombale”.
ECCO
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