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C o r s i & M a s t er

 

Registrare il contratto di locazione

IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE

 

 

Le modalità di tassazione dei contratti di locazione, ai fini dell’imposta di registro, variano a seconda della tipologia di immobile.

Infatti, le norme attualmente in vigore contengono una netta distinzione tra:

  • immobili ad uso abitativo;
  • immobili strumentali;
  • fondi rustici

IMMOBILI AD USO ABITATIVO

Quando si stipula un contratto di locazione per fabbricati da utilizzare come abitazione, si deve pagare l’imposta di registro nella misura del 2 per cento del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità.

Ad esempio, se per un immobile ad uso abitativo il canone di locazione annuo è di 7.200 euro (pari a 600 euro mensili), l'imposta di registro da versare per ogni annualità è di 144 euro (pari al 2% di 7.200).

Lo stesso trattamento si applica: alla locazione del box o della cantina (pertinenza), annessi al fabbricato di tipo residenziale locato; alla locazione degli altri immobili, fatta eccezione, per gli immobili strumentali per natura.

Non è dovuta imposta di registro sul deposito cauzionale eventualmente versato dall’inquilino; è dovuta, invece, nel- la misura dello 0,50%, quando il deposito cauzionale è versato da un terzo estraneo al rapporto di locazione.

se ti serve il modello di contratto clicca qui e consulta il nostro database

IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA

Sono considerati immobili strumentali per natura quelli che, per legge, non possono essere destinati ad una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

In pratica, questi immobili rientrano in una categoria catastale che ne giustifica un determinato uso professionale.

Ad esempio, sono immobili strumentali per natura: gli uffici e gli studi (categoria catastale A/10); i negozi e le botteghe (categoria catastale C/1); i magazzini sotterranei per depositi e derrate (categoria catastale B/8).

Dopo le modifiche introdotte dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, tutti i contratti di locazione (anche finanziaria e di affitto) aventi per oggetto immobili strumentali per natura, devono essere registrati in termine fisso e per essi è necessario pagare l’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità dell’Iva.

L’aliquota dell’1 per cento si riferisce, in modo specifico, alle locazioni di immobili strumentali per natura effettuate da locatori che agiscono in qualità di soggetti Iva.

Attenzione per i contratti imponibili iva per opzione, è necessario inserire nel contratto la manifestazione dell'opzione per imposizione, che a titolo di esempio puo' essere: "si specifica che il presente contratto di locazione ha per oggetto beni immobili strumentali. Pertanto il locatore, ai sensi dell'art.10, primo comma, numero 8/ter del Dpr 633/72, espressamente dichiara di volersi avvalere dell'opzione per il regime di imponibilità iva

Parimenti nel caso in cui il conduttore sia un soggetto iva, per esercitare l'opzione , lo stesso deve dichiarare nel contratto che svolge esclusivamente o prevalentamente attivita' con pro-rata iva inferiore o uguale al 25%

Se il locatore non è soggetto all’imposizione dell’Iva, la locazione è comunque assoggettata all’imposta di registro con l’aliquota del 2 per cento prevista in via ordinaria per le locazioni.

FONDI RUSTICI

I contratti di affitto di fondi rustici, oltre che in via ordinaria, possono essere registrati presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia riepilogativa dei contratti posti in essere nel corso dell’anno precedente.

In questo caso l’imposta si applica (con l’aliquota dello 0,50 per cento) alle somme dei corrispettivi (moltiplicati per il numero delle annualità) dichiarati nella denuncia e non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro.

Ad esempio, se un fondo rustico è affittato per 10 anni e il corrispettivo annuo è di 4.000 euro, l'imposta di registro da versare è di: (4.000 x 10) x 0,50% = 200 euro.

Se uno o più contratti vengono registrati senza ricorrere alle modalità della denuncia annuale, l’imposta di registro si applica per ogni annualità a ciascun contratto presentato per la registrazione, sempre con obbligo di versamento di almeno 67 euro.

L’IMPOSTA IN CASO DI CESSIONE, RISOLUZIONE E PROROGA DEL CONTRATTO

 

 

 

Cessione

In caso di cessione del contratto di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, se non vi è corrispettivo e l’operazione non rientra nel campo di applicazione dell’Iva, è dovuta l’imposta di registro nella misura fissa di 67 euro.

Se, invece, la cessione del contratto, sempre fuori dall’ambito di applicazione dell’Iva, è stata pattuita dietro corrispettivo, si deve versare un importo pari al 2 per cento del corrispettivo e del valore delle prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso, l’imposta dovuta non può essere inferiore a 67 euro.

Risoluzione

Le risoluzioni dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, sono soggette all’imposta di registro nella misura fissa di 67 euro.

Se il contratto è risolto anticipatamente ed è stato versato l’importo relativo all’intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso (le annualità, infatti, non sono frazionabili).

Proroga

La proroga del contratto di locazione di un immobile urbano, al pari della stipula, può essere registrata corrispondendo l’imposta per la singola annualità oppure per l’intero periodo di durata della proroga.

TIPOLOGIA

COSTO

CAUSALE

COD. TRIBUTO

ADEMPIMENTI

NUOVO CONTRATTO

2%

RP

115T

Registrare il contratto

NUOVO CONTRATTO (registrazione per l'intero periodo)

2%

RP

107T

Registrare il contratto

RINNOVO

2%

-

112T

Conservare attest. di pagamento

PROROGA

2% (*)

RP

114T

Consegnare all'uff. attest. di pagamento

CESSIONE (se pagato intero periodo)

Euro 67,00

RP

110T

Consegnare all'uff. attest. di pagamento

CESSIONE (se si è scelto pagamento annuale)

2% (**)

RP

109T

Registrare contratto di cessione

RISOLUZIONE

Euro 67,00

RP

113T

Consegnare all'uff. attest. di pagamento

(*) con un minimo di Euro 67,00 (**) con un minimo di Euro 168,00 ( leggi il decreto )

 

Quando effettuare il pagamento

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare l’imposta dovuta entro 30 giorni utilizzando il Modello F23.

Nel modello occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso: anno, serie e numero di registrazione separati da una barra.

Entro 20 giorni dal pagamento, va consegnato l’attestato dell’avvenuto versamento allo stesso ufficio dove precedentemente è stato presentato il contratto.

L’AGEVOLAZIONE PER I CONTRATTI A CANONE “CONCORDATO”

Sui contratti di locazione immobiliare stipulati secondo il “canale assistito”, vale a dire quelli realizzati in base ai “contratti-tipo” concordati dalle organizzazioni della proprietà e degli inquilini, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta di registro è assunto per il 70 per cento.

Si ha diritto all’agevolazione (riduzione del 30 per cento della base imponibile) se, comunque, sono presenti altri requisiti:

  1. l’immobile locato deve trovarsi in un Comune considerato ad alta “tensione abitativa” ( vedi sotto la definizione);

  2. la locazione deve avere ad oggetto immobili urbani ad uso abitativo.

Facciamo un esempio Canone annuo “concordato” di 6.000 euro e durata del contratto di 3 anni.

imposta di registro ordinaria (6.000 x 3) x 2% = 360

imposta di registro con agevolazione: (6.000 x 3) x 70% = 12.600 x 2% = 252

La riduzione dell’imposta di registro si applica per tutta la durata del contratto e dell’eventuale proroga automatica, anche se il Comune dove è situato l’immobile dovesse nel frattempo essere escluso da quelli considerati ad alta tensione abitativa.

Inoltre, spetta anche quando si è scelto di versare l’imposta anno per anno.

I COMUNI DEFINITI AD ALTA “TENSIONE ABITATIVA” Sono i Comuni indicati nell’art. 1 del D.L. n. 551/88: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Paler- mo, Roma, Torino, Venezia, i Comuni confinanti con le suddette grandi città, gli altri capoluoghi di provincia, i Comu- ni individuati dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con apposite delibere, e i Comuni terremotati di Campania e Basilicata.

COME E QUANDO REGISTRARE IL CONTRATTO

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e soggetti passivi IVA) devono essere obbligatoriamente registrati, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.

La registrazione va effettuata entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto.

Se la durata del contratto non supera i trenta giorni complessivi nell’anno, non si è obbligati alla registrazione del contratto, a prescindere dall’importo del canone.

Per i contratti di locazione posti in essere con scrittura privata, sia la richiesta di registrazione che il versamento dell'imposta possono essere eseguiti da una delle parti contraenti.

Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ovvero in base a quanto dagli stessi stabilito nel contratto, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione.

Le modalità di registrazione del contratto di affitto o di locazione di un immobile sono sostanzialmente due:

  • registrazione in modalità telematica (con il contestuale pagamento on line dell'imposta di registro), obbligatoria per i possessori di oltre 100 immobili e facoltativa per tutti gli altri contribuenti. Si può fare comodamente da casa o incaricando un intermediario con l’innegabile vantaggio di far risparmiare tempo, anche perché il programma calcola automaticamente le imposte dovute. Il sistema, peraltro, è del tutto sicuro in quanto i dati viaggiano criptati e sono leggibili solo dall’Agenzia delle Entrate.

  • registrazione dell’atto (in forma cartacea) recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo avere effettuato il pagamento dell’imposta di registro presso uno sportello bancario o postale.

LA REGISTRAZIONE TELEMATICA

Con la registrazione telematica, innanzitutto, si evitano file e spostamenti agli sportelli bancari o postali (per il pagamento dell’imposta) e all’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate (per la registrazione dell’atto), previsti con il sistema della registrazione in forma cartacea.

Infatti, la procedura consente il contestuale pagamento on-line delle imposte e di eventuali interessi e sanzioni, con il vantaggio che le somme dovute sono calcolate direttamente dal software

Per chiarimenti sulla procedura chiamare il nr. 06 452213497

LA REGISTRAZIONE IN FORMA CARTACEA

La registrazione cartacea di un contratto di locazione può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate (non necessariamente, quindi, presso l’ufficio competente in relazione al proprio domicilio fiscale).

L’ufficio, al momento della presentazione della richiesta di registrazione dell’atto, rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna e comunica al contribuente i termini entro i quali è possibile ottenere copia degli atti registrati.

Per la registrazione in ufficio del contratto occorrono:

  • almeno due copie, con firma in originale, dell’atto da registrare;

  • la richiesta di registrazione effettuata sullo stampato meccanografico “Modello 69”;

  • se gli atti da registrare sono più di uno bisogna presentare anche un elenco sul “Modello RR”;

  • una marca da bollo da 14,62 euro per ogni 4 facciate scritte, e comunque ogni 100 righe, da applicare su originali e copie;

  • la ricevuta di pagamento dell’imposta (modello F23).

Attenzione alle nuove marche da bollo !!

Infatti con il nuovo sistema che stampa il bollo imprimendo data ed ora, c'e' la possibilità di essere sanzionati per ritardata applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dpr 26/10/72 n. 642 l’atto deve nascere in bollo, deve essere in bollo sin dall’origine.

 

Quindi per capirci un atto firmato il 10 aprile e con marche datate 11 aprile, è sanzionabile

 

COME SI VERSA L’IMPOSTA DI REGISTRO

Prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e affitto di beni immobili, le parti contraenti devono calcolare l’imposta di registro dovuta e versarla presso qualsiasi agente della riscossione, banca o ufficio postale.

L’imposta deve essere versata utilizzando il Modello F23 entro 30 giorni dalla data di stipula dell’atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione.

ATTENZIONE L’imposta di registro deve essere sempre arrotondata all’unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se è pari o superiore. Ad esempio, se l’importo derivante dal calcolo è pari a 180,50 euro, l’imposta sarà arrotondata per eccesso a 181 euro; al contrario, in caso di importo pari a 180,49 euro, l’arrotondamento è pari a 180 euro.

Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ovvero in base a quanto dagli stessi stabilito nel contratto, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale il pagamento dell’imposta può avvenire, alternativamente:

  • di anno in anno, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, applicando il 2 per cento a ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT;
  • in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, applicando il 2 per cento all’importo pattuito per l’intera durata del contratto.

Per i contratti di locazione (e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale la stessa legge prevede la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno. 

Chi sceglie la prima ipotesi ha diritto ad una detrazione dell'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.

Facciamo un esempio :

 Durata contratto (anni)

Metà del tasso di interesse legale 

Detrazione % 

 6

  1,5 

9

 5

 1,5

7,5

 4

  1,5

 6

 3

  1,5

 4,5

 2

  1,5

 3

I codici tributo I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta mediante il modello F23 sono i seguenti:

TIPOLOGIA

COSTO

CAUSALE

COD. TRIBUTO

NUOVO CONTRATTO

2%

RP

115T

NUOVO CONTRATTO (registrazione per l'intero periodo)

2%

RP

107T

RINNOVO

2%

-

112T

PROROGA

2% (*)

RP

114T

CESSIONE (se pagato intero periodo)

Euro 67,00

RP

110T

CESSIONE (se si è scelto pagamento annuale)

2% (**)

RP

109T

RISOLUZIONE

Euro 67,00

RP

113T

SANZIONE AMMINISTRATIVA IMPOSTA REGISTRO 671T    
INTERESSI DI MORA AL TASSO LEGALE 731T    
DIRITTI PER COPIE RILASCIARE DALL'UFFICIO 964T    

ALCUNI ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F23

Esempio di compilazione del modello F23 per il versamento in unica soluzione:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) PAGAMENTO ANNUALE Se il contribuente sceglie la soluzione del versamento annuale dovrà versare un totale di 672 euro, così suddiviso:

1° anno, 168 euro (codice tributo 115T)

2° anno, 168 euro (codice tributo 112T)

3° anno, 168 euro (codice tributo 112T)

4° anno, 168 euro (codice tributo 112T)

Esempio di compilazione del modello F23 per il versamento della prima annualità:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANCATA REGISTRAZIONE: COME RIMEDIARE

LE SANZIONI PREVISTE

L’omessa registrazione del contratto, il parziale occultamento del corrispettivo e l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro sono delle violazioni di carattere fiscale e comportano l’applicazione di sanzioni amministrative.

OMESSA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO: comporta, oltre all’obbligo di versare l’imposta di registro evasa, l’applicazione di una sanzione amministrativa il cui importo può variare dal 120 per cento al 240 per cento del- l’imposta dovuta.

PARZIALE OCCULTAMENTO DEL CANONE PATTUITO: quando si occulta parzialmente il corrispettivo pattuito, oltre all’accertamento dell’imposta evasa, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare può varia- re dal 200 per cento al 400 per cento della maggiore imposta dovuta.

TARDIVO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SU ANNUALITÀ SUCCESSIVE: comporta l’applicazione di una sanzione del 30 per cento dell’imposta versata in ritardo. All’imposta e alla sanzione vanno aggiunti anche gli interessi di mora calcolati giornalmente al tasso legale annuo (attualmente al 3 per cento).

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO PER L'IMPOSTA PRINCIPALE
(decreti legislativi 18/12/97 n. 471,472, 473 in G.U. n° 5 8/1/1998)

 

RITARDO

PERCENTUALE

CODICE TRIBUTO

Dal 31° al 60° giorno *

15% dell'imposta dovuta

671T

entro l'anno

24% dell'imposta dovuta

671T

oltre l'anno

120% dell'imposta dovuta

671T

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO RINNOVI ANNUALI

RITARDO

PERCENTUALE

CODICE TRIBUTO

Dal 31° al 60° giorno *

3,75%** dell'imposta dovuta

671T

entro l'anno

6% **dell'imposta dovuta

671T

oltre l'anno

30%**dell'imposta dovuta

671T

*solo per le locazioni           **come previsto dalla risol. 36/2001

Sono inoltre dovuti gli interessi a scalare del 3 % annuo sull'imposta dovuta.. Il codice tributo relativo è il 731T.

CLICCA QUI PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO SULLE SANZIONI IMPOSTA REGISTRO

L’IVA SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Il decreto legge n. 223 del 2006 ha modificato in maniera rilevante la disciplina Iva applicabile alle locazioni di immobili.

In particolare, come per l’imposta di registro, occorre distinguere tra la locazione di:

  • immobili ad uso abitativo;
  • immobili strumentali.

LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

Per gli immobili di tipo residenziale, attualmente è previsto un regime di esenzione Iva per tutte le locazioni, comprese quelle finanziarie. Per esse è necessario pagare l’imposta di registro.

Lo stesso regime si applica anche quando, insieme con il fabbricato di tipo residenziale (bene principale), è ceduto in locazione il box o la cantina (pertinenza).

Quando si applica l’Iva In base a quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), a partire dal 1° gennaio 2007, non è possibile usufruire dell’esenzione Iva per le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata.

Con la nuova normativa, pertanto, dette locazioni rientrano nell’ambito delle operazioni imponibili ai fini Iva: quando sono effettuate dalle imprese che hanno costruito i fabbricati o che su di essi han- no realizzato interventi di ristrutturazione edilizia, entro quattro anni dalla data di ulti- mazione della costruzione o dell’intervento; se il contratto ha durata non inferiore a quattro anni.

LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI

Anche gli immobili strumentali scontano il regime di esenzione Iva (è comunque dovuta l’imposta di registro) previsto in linea generale per tutte le locazioni, comprese quelle finanziarie, con alcune eccezioni.

Sono, infatti, imponibili ad Iva:

  • le locazioni effettuate nei confronti di coloro che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione;

  • le locazioni nei confronti di conduttori soggetti passivi d’imposta che hanno un pro-rata di detraibilità non superiore al 25 per cento;

  • le locazioni in relazione alle quali il locatore ha espresso l’opzione per l’imponibilità ad Iva.

La percentuale di detrazione del conduttore, alla quale fare riferimento per stabilire il regime Iva della locazione, deve essere valutata inizialmente al momento della stipula del contratto di locazione, nel quale deve essere menzionata la relativa dichiarazione del conduttore.

Qualora al termine del periodo d’imposta in cui è stato stipulato il contratto la percentuale di detraibilità risultasse non superiore al 25 per cento, il conduttore deve comunicarlo al cedente per l’assoggettamento della locazione ad Iva.

I RIFERIMENTI LEGISLATIVI PER LA LOCAZIONE

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (arti- colo 17 e Tariffa parte I, art. 5)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (articolo 10, numero 8) Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998

Legge 9 dicembre 1998, n. 431

Decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404 (art. 5) Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005)

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 giugno 2003

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2006 Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 (pubblicata sulla G.U. del 18 febbraio 2004, n. 40) Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2002, n. 3/E

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2002, n. 52

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2002, n. 320

Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2003, n. 36 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2005, n. 44/E Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2006, n. 27/E Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2006, n. 33/E Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2007, n. 12/E Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 24 maggio 2007, n. 114/E

 

 

 

 

 
   
   
   

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