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L’istituto del ravvedimento
operoso è stato modificato di recente dal
decreto legge "anticrisi" del 185/2008 ( art.16 comma 5
) entrato in vigore il 29 novembre 2008 che ha modificato l’articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n.
472 prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente
violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni
ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del
ravvedimento e del tipo di
violazioni.
LE PRINCIPALI
NOVITA' INTRODOTTE DEL DECRETO
Sono state ridotte le sanzioni per la regolarizzazione degli omessi
versamenti effettuati entro il termine di presentazione della
dichiarazione del periodo di imposta al quale si riferisce l’omissione
o, nell’ipotesi di pagamenti che non confluiscono in una dichiarazione
tributaria, entro i 12 mesi dalla scadenza prevista,
Per effetto dell’art. 16, c. 5 del decreto anticrisi, infatti, la
sanzione passa da 1/5 del minimo ad 1/10.
Ciò significa che la sanzione per la regolarizzazione di omessi
versamenti di imposte a saldo o in acconto può ora essere regolarizzata
entro i suddetti termini con una sanzione pari al 3% dell’importo omesso
anziché del precedente 6%.
Dovranno essere aggiunti gli interessi calcolati sulla base dei
giorni intercorrenti fra la data dell’omissione e la data della
regolarizzazione spontanea calcolati al tasso di interesse legale,
attualmente al 3%.
Ravvedimento breve Per procedere alla regolarizzazione di un
eventuale omesso versamento di imposte con le sanzioni ridotte pari a un
1/12 della sanzione amministrativa irrogabile (oltre agli interesse
legali), il termine è di 30 giorni dalla sua commissione.
Il contribuente, in alternativa, può optare per il ravvedimento
lungo: entro la data si scadenza della presentazione della dichiarazione
relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
In questo caso la sanzione è ridotta a 1/10 e sono dovuti gli
interessi moratori nella misura vigente del tasso legale.
Il ravvedimento operoso
rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso
e può essere utilizzato in ogni momento dell’anno, rispettando,
ovviamente, le sue specifiche condizioni operative.
Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni
commesse, la nuova disciplina del ravvedimento operoso prevede
determinate riduzioni della sanzioni applicabili, la cui
entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e
del tipo di violazioni.
QUANDO
NON SI PUO’ BENEFICIARE del RAVVEDIMENTO OPEROSO
l’articolo
13, co. 1 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il contribuente non può
avvalersi del ravvedimento operoso quando:
-
la violazione è già
stata constatata dall’Amministrazione finanziaria;
-
sono iniziati accessi,
ispezioni
o verifiche;
-
sono iniziate
altre attività amministrative di accertamento
delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto
formale conoscenza.
Appare ovvio il
motivo per cui in presenza di questi accadimenti il contribuente non
possa procedere ad una sanatoria autonoma (Circolare
ministeriale Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Accertamento 10-07-1998, n.
180/E/98/110100).
ATTI
AMMESSI
Ai fini delle imposte
dirette, dell’Iva, dei tributi locali, il contribuente
o il sostituto d’imposta, nonché gli eventuali soggetti solidalmente
obbligati possono regolarizzare le seguenti tipologie di
violazione:
1.
omessi o insufficienti
versamenti delle imposte dovute
(anche a titolo di saldo o acconto) in base alle dichiarazioni (anche
alle liquidazioni periodiche dell’Iva);
2.
errori meramente
formali: sono tali se:
A)
non
incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta
e sul versamento del tributo (ad esempio: dichiarazione su modello non
conforme, ecc.);
B)
non
arrecano
pregiudizio all’attività di controllo;
3.
errori ed omissioni
formali:
sono quelli in cui manca la sola condizione b) (cioè arrecano
pregiudizio all’attività di controllo).;
4.
errori sostanziali:
sono tali se incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta
e sul versamento del tributo, quali ad esempio l’omessa fatturazione o
registrazione di operazioni (ai fini Iva), infedele dichiarazione,
omessi versamenti dovuti ad errori materiali o di calcolo;
5.
omessa presentazione
della dichiarazione o denuncia anche di
inizio/variazione dell’attività.
ALTRE
IMPOSTE AMMESSE: il
ravvedimento è utilizzabile anche per l’imposta di registro,
imposta vidimazione libri sociali, ipotecaria e catastale e tributi similari (ad
esempio tributi locali quali l'ici); a questo proposito abbiamo messo a
vostra disposizione un programma on line per il
calcolo del ravvedimento Ici cliccate qui
; i casi maggiormente ricorrenti sono:
-
omessa richiesta
di registrazione o di presentazione della denuncia per l’imposta
di registro (art. 69, D.P.R. 131/1986);
-
insufficiente dichiarazione
di valore, tardività del pagamento;
-
omessa
o
irregolare tenuta o presentazione del repertorio da parte
di notai, ufficiali giudiziali, cancellieri, funzionari delle
amministrazioni pubbliche autorizzati alla stipula dei contratti nonché
capi della P.A.;
DEVI CALCOLARE IL RAVVEDIMENTO CLICCA QUI
( on line puoi determinare in tempo reale
l'imposta e la sanzione e vedere come si compila il modello F24)
AVVIO
della PROCEDURA: il
contribuente, il sostituto d’imposta o l’obbligato in solido che
siano incorsi in una delle violazioni sopra elencate possono
ricorrere al ravvedimento con la procedura di seguito illustrata.
Violazioni di cui al n. 1 (omessi
o insufficienti versamenti) si dovrà procedere a:
A)
versare
il tributo dovuto;
B) pagare, indipendentemente
dal tributo, una sanzione pari a:
-
1/12
della sanzione prevista (30% del tributo), ovvero 2,50%
del tributo dovuto nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla
data in cui è stata commessa la violazione (coincidente con l’ultimo
giorno disponibile in cui era possibile effettuare il versamento). NB:
nell’ipotesi di opzione del contribuente per il pagamento rateale
i 30 giorni decorrono dalla data entro la quale questi doveva
procedere al versamento della rata; il calcolo degli
interessi moratori deve avvenire sull’imposta comprensiva degli
interessi di dilazione.
-
1/10
della sanzione prevista per l’omesso versamento/pagamento
ovvero 3% del tributo dovuto qualora la regolarizzazione
avvenga oltre i 30 giorni ma entro il termine
per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
in cui è stata commessa la violazione, ovvero entro 1 anno
qualora non sia prevista la presentazione di tale dichiarazione;
C) al versamento degli
interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di
interesse legale.
Violazioni di cui al n.
2 (errori meramente
formali): tali violazioni non sono sanzionabili. Secondo la
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 3.8.2001, n. 77/E, ai fini della
non punibilità delle violazioni "meramente formali", è l’Ufficio
competente che deve valutare in concreto se la violazione ha
arrecato o meno pregiudizio all’attività di controllo.
Sono ad esempio errori meramente formali l’errata o l’irregolare
comunicazione del codice attività (Ris. 6.7.2001, N. 112/E) o l’indicazione
errata di un codice tributo nell’ambito del Mod. F23 o del Mod. F24
(Circolare 21.1.2002, n. 5/E).
Violazioni di cui al n.
3 (errori ed omissioni
formali) si dovrà procedere a:
A)
versare
l’eventuale tributo dovuto;
B) pagare, indipendentemente
dal tributo, una sanzione pari a:
-
1/12
della sanzione prevista (30% del tributo), ovvero 2,50%
del tributo dovuto nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla
data in cui è stata commessa la violazione (coincidente con l’ultimo
giorno disponibile in cui era possibile effettuare il versamento). NB:
nell’ipotesi di opzione del contribuente per il pagamento rateale
i 30 giorni decorrono dalla data entro la quale questi doveva
procedere al versamento della rata; il calcolo degli
interessi moratori deve avvenire sull’imposta comprensiva degli
interessi di dilazione.
-
1/10
della sanzione prevista per l’omesso versamento/pagamento
ovvero 3% del tributo dovuto qualora la regolarizzazione
avvenga oltre i 30 giorni ma entro il termine
per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
in cui è stata commessa la violazione ovvero entro 1 anno
qualora non sia prevista la presentazione di tale dichiarazione;
C) al versamento degli interessi
moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse legale.
Violazioni di cui
al n. 4 (errori
sostanziali) si dovrà procedere a:
A) versare
il tributo o maggior tributo dovuto;
B)
1/10
della sanzione minima edittale prevista per la
specifica violazione (ad errori nelle dichiarazioni dei redditi
rilevabili ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973, omessa esecuzione
delle ritenute o loro versamento da parte del sostituto d’imposta,
omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili ai fini
Iva, ecc.);
C) provvedendo alla corretta
esecuzione di quanto ha costituito violazione (presentando una
dichiarazione o denuncia in luogo di quella infedele, effettuando e/o
versando l’eventuale ritenuta omessa, fatturando o registrando quanto
omesso, ecc.);
D)
versando
gli interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di
interesse legale.
Violazioni di cui
al n. 5 (omessa o
tardiva dichiarazione) sono sanabili dal contribuente:
A) presentando
la dichiarazione annuale (Iva o dei redditi) tardiva entro 90
giorni (termine così elevato con decorrenza dal 15.1.2000 dall’art.
2, co. 1, D.Lgs. 506/1999);
B)
versando:
1/12 della sanzione prevista per l’omessa
dichiarazione e l’eventuale sanzione prevista per l’omesso
(in tutto o in parte) versamento delle imposte risultanti dalla
dichiarazione ridotta a:
-
1/12
ovvero 2,50% dell’imposta o maggiore imposta se versata entro
30 giorni dalla scadenza per il versamento dell’imposta;
-
1/10
ossia il 3% dell’imposta o maggiore imposta se versata oltre
i 30 giorni dalla scadenza per il versamento ma entro il
termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno in cui è stata inoltrata la dichiarazione tardiva;
C) pagando le eventuali imposte
risultanti dalla dichiarazione tardiva e gli eventuali
interessi moratori calcolati giorno per giorno al tasso legale.
CALCOLO
degli INTERESSI MORATORI:
per
il calcolo degli interessi moratori si applica la formula dell’interesse
semplice, al tasso legale (3% dall’1.1.2002;
3,5% fino al 31.12.2001, dal 01.01.2002 3% e dal
01.01.2004 2,50%), al capitale (importo del tributo) per i
giorni che iniziano a decorrere dal giorno successivo a quello
entro il quale doveva essere assolto l’adempimento al giorno in cui si
effettua il pagamento.
La
formula è la seguente:tasso
interesse legale x tributo x giorni trascorsi dalla violazione : 365
Esempio:
Iva pari ad € 2000 pagata con
un ritardo di 20 giorni (nell’anno 2008):
Formula degli interessi: somma dovuta x 3 (tasso) x 20 (giorni) : 36500
Calcolo degli interessi: € 2000 x 3 x 20 / 36500 =
€
3,29
Calcolo della sanzione:
€ 2000 x 2,50% = € 50
Totale da versare
contestualmente: € 2.053,29 (€ 2.000 + € 3,29 + 50).
PERFEZIONAMENTO:
avviene con il versamento,
entro i termini sopra riportati, del tributo, degli interessi
e, generalmente, della sanzione mediante Mod. F24, nonché la presentazione
dell’eventuale dichiarazione (tardiva, integrativa,
sostitutiva, ecc.) all’Ufficio competente.
RAVVEDIMENTO
e COMPENSAZIONE: i debiti
risultanti dall’applicazione del ravvedimento operoso
possono essere compensati con i crediti risultanti dal
periodo d’imposta precedente (con l’eccezione dei crediti Iva
risultanti dalle liquidazioni periodiche); qualora tali crediti
risultino dalla dichiarazione annuale precedente (ad esempio
dalla dichiarazione annuale Iva) possono essere utilizzati in compensazione
dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta (1°
gennaio per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare).
VERSAMENTO
delle SANZIONI: dal 1°
gennaio 2002 devono essere pagate con il Mod. F24 in euro (approvato
con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2001)
tutte le somme, comprese le sanzioni, dovute in riferimento ad
imposte sui redditi, Iva, e relative imposte sostitutive, ritenute alla
fonte, Irap ed imposta sugli intrattenimenti a titolo di ravvedimento
operoso.
SOPPRESSIONE
del RAVVEDIMENTO OPEROSO GRATUITO:
l’articolo 7 del D.Lgs. 32/2001 ha espressamente abrogato il
comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, che consentiva al
contribuente nei casi di omissione o errore formale, di
ravvedersi entro 3 mesi dall’omissione o dall’errore senza
applicazione di interessi (presentazione entro 3 mesi del Mod. F24 con
saldo zero).
Vedere approfondimento
NUOVI
CODICI TRIBUTO: il
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28.2.2002 ha ridotto e
razionalizzato i codici tributo per i versamenti tramite il Mod.
F24. I nuovi codici devono essere utilizzati a decorrere dall’1.3.2002.
Si riportano di seguito i codici tributo previsti per il ravvedimento
operoso (da indicare sul modello F24).
|
TRIBUTO |
CODICE |
|
Sanzione
pecuniaria Irpef |
8901 |
|
Sanzione
pecuniaria addizionale regionale Irpef |
8902 |
|
Sanzione
pecuniaria addizionale comunale Irpef |
8903 |
|
Sanzione
pecuniaria Iva |
8904 |
|
Sanzione
pecuniaria Irpeg |
8905 |
|
Sanzione
pecuniaria sostituti d’imposta |
8906 |
|
Sanzione
pecuniaria Irap (commerciale) |
8907 |
|
Sanzione
pecuniaria altre imposte dirette |
8908 |
|
Sanzione
pecuniaria imposta sugli intrattenimenti |
8909 |
|
Sanzione
pecuniaria Iva forfetaria connessa a imposta sugli
intrattenimenti |
8910 |
|
Sanzione
pecuniaria altre violazioni tributarie (*) |
8911 |
|
Sanzione
pecuniarie relative all’anagrafe tributaria e al codice
fiscale |
8912 |
|
Sanzione
pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi |
8913 |
|
Sanzione
pecuniaria Ires |
8914 |
|
Interessi
sul ravvedimento - IRPEF - |
1989 |
|
Interessi
sul ravvedimento - IRES - |
1990 |
|
Interessi
sul ravvedimento - IVA - |
1991 |
|
Interessi sul ravvedimento -
IMPOSTE SOSTITUTIVE - |
1992 |
|
Interessi sul ravvedimento -
IRAP - |
1993 |
|
Interessi sul ravvedimento -
ADDIZIONALA REGIONALE - |
1994 |
|
Interessi sul ravvedimento -
ADDIZIONALE COMUNALE - |
1995 |
(*)
CODICE TRIBUTO DA UTILIZZARE PER RAVVEDIMENTO INVIO UNICO ENTRO I 90
GIORNI
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 109
del 22 maggio 2007, ha istituito i codici tributo per il versamento,
tramite Modello F 24, delle somme dovute a titolo di interessi a
seguito del pagamento del tributo e delle sanzioni ridotte per le
violazioni alle disposizioni tributarie.
All’interno del modello F24:
- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono
essere esposti nella sezione "erario", esclusivamente in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito
versati";
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere
utilizzati nella sezione "regioni", esclusivamente in corrispondenza
delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati",
associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0
"codici delle regioni e delle province autonome";
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato
nella sezione "ICI ed altri tributi locali", esclusivamente in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito
versati" unitamente al codice dell' ente reperibile dalla tabella T1
"codici degli enti locali"
IRREGOLARITA’
del MODELLO F24: per correggere
errori di compilazione del Mod. F24 che non incidono sul
pagamento del debito tributario complessivo e che, quindi, si
configurano come violazioni meramente formali non soggette a sanzione
(ad esempio errata indicazione del periodo di riferimento, errata
attribuzione ad un solo codice tributo dell’importo a debito o a
credito relativo a più tributi), i contribuenti possono presentare un’istanza
di rettifica del modello ad uno qualsiasi degli uffici locali
dell’Amministrazione finanziaria contenente gli elementi necessari per
consentire la correzione dell’errore.
IRREGOLARITA’
del MOD. F23: ai fini del
ravvedimento in caso di errore di codice tributo compiuto
nel Mod. F23, la comunicazione può essere inviata all’Ufficio
periferico il cui codice è stato indicato nel modello stesso
ovvero, in caso di soppressione di tale ufficio in data successiva a
quella della violazione, all’Agenzia delle Entrate che ne ha assunto
le funzioni. In caso di errata indicazione del codice
ufficio nel Mod. F23 il contribuente deve inviare una comunicazione
sia all’Ufficio periferico il cui codice è stato indicato
erroneamente sul modello di versamento, sia a quello in cui il
versamento deve essere correttamente abbinato. Le suindicate
violazioni costituiscono errori meramente formali e, quindi, non
sono sanzionate dall’Amministrazione finanziaria (Ris.
6.7.2001, n. 112/E).
CREDITI
d’IMPOSTA UTILIZZATI in COMPENSAZIONE nel MOD. F24 in MISURA SUPERIORE
a QUANTO EFFETTIVAMENTE SPETTANTE
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 giugno 2002, n. 166/E): nell’ipotesi
in cui il contribuente abbia utilizzato in compensazione, con il
modello di pagamento F24, crediti d’imposta in
misura superiore a quanto effettivamente spettante, è
possibile regolarizzare tale violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento
operoso.
In particolare, è necessario:
A)
versare
l’importo del credito d’imposta non spettante,
maggiorato degli interessi legali, con il modello F24,
indicando:
- nella colonna "codice
tributo" il codice relativo al credito d’imposta
utilizzato in eccesso;
- nella colonna "importi a
debito versati" l’importo del credito da restituire;
- nella colonna "anno di
riferimento" l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento;
B) versare la sanzione ridotta dovuta per il
ravvedimento con il codice tributo 8911 "Sanzioni pecuniarie
per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle
imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva".
Ravvedimento della Tassa
annuale per la numerazione
e la bollatura dei libri
sociali
Modalità operative per il ravvedimento
operoso
Qualora il contribuente sia incorso nelle seguenti infrazioni:
-
omesso versamento
oppure
-
insufficiente o tardivo versamento
della tassa annuale di numerazione e bollatura dei libri sociali, per
regolarizzare la violazione può accedere all'istituto del ravvedimento
operoso entro un anno da quanto la violazione è stata commessa.
Modalità operative
Per regolarizzare la violazione occorre:
a) versare sul modello F24 la tassa annuale maggiorata degli interessi
legali 3% per le annualità successive al primo anno di attività. Per il
contribuenti al primo anno d'attività il versamento va effettuato sul
bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all'Ufficio del
Registro di Roma - Tassa Concessioni Governative.
b) per quanto riguarda la sanzione va così definita:
-
se la regolarizzazione viene effettuata entro 30 giorni dalla data di
violazione dell'obbligo, la sanzione viene ridotta ad 1/12 del 100% della
tassa dovuta pari al 12,5% dell'imposta non versata (100 / 8 = 12,5);
-
se la regolarizzazione viene effettuata successivamente al termine di
cui al punto precedente, ma entro 1 anno dall'omesso versamento, la
sanzione è ridotta ad 1/10 del 100% dell'imposta dovuta pari al 20% ( 100
/ 5 = 20);
Nota Bene!
Si ricorda che diversamente dagli altri tributi il ravvedimento operoso
della tassa in oggetto è un po' atipico in quanto mentre la tassa
annuale va versata sul modello F24 con codice tributo 7085, la sanzione
va versata sul modello F23 con codice tributo 678T.
Esempio pratico:
La ditta Rossi Spa ha scordato di versare la tassa di €. 309,87 alla
scadenza naturale del 17.03.2003, accortasi dell'errore ha deciso di
regolarizzare il versamento alla data del 30.05.2003.
Calcolo gli interessi dal 17.03.2003 al 30.05.2003 (pari a 74 giorni)
€. 309,87 x 74 x 3 = €. 1,88
36.500
L'imposta di €. 309,87 maggiorata degli interessi di €. 1,88 andrà
versata sul modello F24 con codice tributo 7085 anno di riferimento
2003. Ricordiamo che per la tassa in oggetto è ammessa la compensazione.
Calcolo della sanzione
€. 309,87 x 20 = €. 61,97
100
La sanzione di €. 61,97 andrà versata sul modello F23 con codice tributo
678T - "Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative".
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