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Di seguito alcune
interpretazioni ministeriali e chiarimenti in merito alla detrazione del
41%
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COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
D. Con riferimento alle
disposizioni procedurali in base alle quali è possibile usufruire
della detrazione IRPEF di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del
1997 come modificato dall'articolo 6 della legge n. 488 del 1999, è
previsto a pena di decadenza, l'invio del modulo di comunicazione di
inizio lavori prima dell'inizio dei lavori stessi. In relazione alla
particolarità di alcuni interventi (soprattutto quelli aventi
caratteristiche di urgenza) che possono essere effettuati sulle
parti comuni condominiali è possibile che l'invio del predetto
modulo possa avvenire, in questa specifica ipotesi, successivamente
all'inizio dei lavori ma entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale si
ha diritto alla detrazione?
R. Come già chiarito con la
Circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, il modulo di comunicazione
deve essere inviato al Centro di servizio competente precedentemente
all'inizio dei lavori. Infatti, l'articolo 1, comma 1, lettera a),
del Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Ministro
delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41, stabilisce che per poter
usufruire della detrazione in questione i contribuenti devono
trasmettere al Centro di servizio competente una comunicazione
concernente la data in cui avranno inizio i lavori redatta su
apposito modulo approvato con decreto dirigenziale. L'articolo 4
dello stesso Regolamento, inoltre, inserisce tra le cause di
decadenza dai benefici, prevedendo quindi azioni di recupero da
parte degli uffici preposti, anche l'ipotesi di omessa preventiva
comunicazione della data di inizio dei lavori. Le ipotesi di invio
della comunicazione in un periodo successivo a quello di inizio
lavori concernono esclusivamente il caso dei lavori già iniziati al
momento dell'emanazione del richiamato Regolamento ed il caso
dell'acquisto di box o posti auto pertinenziali già realizzati. (CIRC.
MIN. n. 98 del 17.05.2000) |
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COMUNICAZIONE AL CENTRO DI SERVIZIO
INVIATA IN DATA SUCCESSIVA ALL'INIZIO DEI LAVORI
D. La comunicazione inviata
al centro di servizio (od anche quella spedita alla asl) che riporta
una data di inizio lavori anteriore di pochi giorni rispetto a
quella individuata sulla ricevuta della raccomandata postale può
precludere la possibilità di ottenere la detrazione, anche quando
tutte le altre procedure sono regolari?
R. L'invio della comunicazione
dopo l'inizio dei lavori determina la decadenza dall'agevolazione,
in quanto il contribuente non ha rispettato una delle condizioni
essenziali per ottenere il riconoscimento del diritto
all'agevolazione medesima. (CIRC. MIN. n. 95/E del 12.05.2000) |
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BONIFICO BANCARIO DI DATA ANTERIORE
A QUELLA DELLA COMUNICAZIONE AL CENTRO DI SERVIZIO
- CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
D. E' possibile includere tra
le spese fruibili dell'agevolazione del 36% quelle sostenute dal
contribuente per l'acquisto di materiali per effettuare lavori di
manutenzione straordinaria di un immobile di sua proprietà, pagate
tramite bonifico bancario prima dell'invio delle comunicazioni al
centro di servizio, al comune e alla asl? i lavori sono iniziati
dopo l'invio delle comunicazioni sopra citate.
R. Come precisato nelle
istruzioni al modello 730 la trasmissione del modulo di
comunicazione al centro di servizio deve essere effettuata prima
dell'inizio dei lavori, ma non necessariamente prima di aver
effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di
ristrutturazione. (CIRC. MIN. n. 95/E del 12.05.2000)
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D. Può usufruire della
detrazione fiscale del 41% un contribuente che ha regolarmente
inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro di Servizio
competente, ed ha effettuato, dopo tale comunicazione il bonifico
alla ditta dalla quale aveva acquistato il materiale, (per
effettuare in economia delle opere di recupero edilizio) con data
precedente a quella di inizio lavori?
R. Si'. il regolamento di
attuazione della disposizione condiziona la fruibilità della
detrazione alla trasmissione del modulo di comunicazione prima di
iniziare i lavori, ma non prima di aver effettuato tutti i
pagamenti. D'altra parte, alcuni di essi non possono che essere
precedenti all'invio del modulo, come, ad esempio, quelli relativi
alle pratiche di abilitazione amministrativa all'esecuzione dei
lavori. (CIRC.MIN. n. 122 del 01.06.1999) |
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Circolare Ministeriale n. 1/E del 3 gennaio 2001
Comunicazione relativa agli interventi di recupero
L'art. 2, comma 4, interviene sulle disposizioni procedurali che
disciplinano le condizioni per l'esercizio della detrazione
d'imposta del 36% delle spese per i lavori di recupero di cui
all'art. 1 della legge n. 449 del 1997, introducendo una sanatoria
per talune ipotesi in cui la preventiva comunicazione relativa
all'inizio dei lavori edili, prevista a pena di decadenza dal
decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e' stata
presentata in data successiva all'effettivo avvio dei lavori
La nuova disposizione rende valide, limitatamente ai lavori iniziati
entro la data del 30 giugno 2000, le comunicazioni tardive, purché'
comunque inviate ai Centri di servizio delle imposte entro 90 giorni
dall'inizio dei lavori. |
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COMUNICAZIONE AL CENTRO DI SERVIZIO
INDICANTE SOGGETTO DIVERSO
DA QUELLO INDICATO IN FATTURA E BONIFICO
D. Quando non c'è coincidenza
tra i soggetti indicati nella comunicazione al centro di servizio,
quelli riportati sulle fatture e quelli dei bonifici bancari come ci
si deve comportare? a chi deve essere attribuito il beneficio?
R. A conferma di quanto già
precisato con la circolare 1 giugno 1999, n. 122/e, punto 4.5, si fa
presente che la detrazione è consentita a condizione che il bonifico
ed il modulo siano stati presentati anche per il contribuente cui è
intestata la fattura. (CIRC. MIN. N. 95/E del 12.05.2000) |
PAGAMENTI
Devono
avvenire esclusivamente a mezzo specifico bonifico bancario.
Il bonifico deve recare
il
codice fiscale della persona fisica che ha richiesto l'agevolazione
fiscale, in caso di:
- comproprietà , titolarità del
diritto reale di godimento
- coesistenza di più diritti reali
l'indicazione
del codice fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della
detrazione.
DOCUMENTI DI SPESA INTESTATI ANCHE AL CONIUGE A
CARICO
D. Se il contribuente ha
inviato la comunicazione al centro di servizio competente indicando
se stesso come unico soggetto che godrà dell'agevolazione del 36%,
ma le fatture relative alle spese sostenute ed il bonifico bancario
riportano per errore nel primo caso e a causa del conto cointestato
nel secondo, anche il nominativo del coniuge a carico; può portarsi
in detrazione per intero la spesa sostenuta o soltanto il 50%?
R. La detrazione può essere
fruita sull'intero importo purché venga annotato sul documento di
spesa il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa
medesima. (CIRC. MIN. n. 95/E del 12.05.2000) |
PAGAMENTO TRAMITE ASSEGNO BANCARIO
D. Coloro i quali effettuando
tutti gli adempimenti richiesti per poter usufruire della detrazione
fiscale del 36%, hanno provveduto al pagamento all'impresa
esecutrice dei lavori, tramite assegno bancario, possono usufruire
della detrazione?
R. No, salvo che si tratti di
pagamenti effettuati prima del 28 marzo 1998 data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione della disposizione in esame.
(CIRC. MIN. n. 122 del 01.06.1999) |
INESATTEZZA SUL BONIFICO BANCARIO
D. Nel caso in cui il
bonifico bancario manchi dell'indicazione di elementi essenziali
quali ad esempio il codice fiscale del contribuente, si perde il
diritto alla detrazione? Può essere sanato? Come?
R. Fra gli elementi essenziali
del bonifico bancario vi e' l'indicazione del codice fiscale dei
soggetti che intendono usufruire della detrazione fiscale del 36%.
Tuttavia, in presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto
alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo
codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di
comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e
indirette competente, il diritto alla detrazione da parte degli
altri soggetti non si perde qualora venga esposto nella
dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione
relativa agli oneri per i quali compete la detrazione del 36%, il
codice fiscale già riportato sul bonifico bancario. In tal caso,
infatti, tale indicazione, oltre a segnalare il nominativo del
soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione, poiché
coincide con quello che ha effettuato il bonifico, "sana"
l'irregolarità del bonifico stesso. (CIRC. MIN. n. 122 del
01.06.1999) |
FATTURE E BONIFICI
D. Nell'ipotesi in cui non ci
sia coincidenza fra intestazione della fattura e ordinanti del
bonifico bancario, come ci si deve comportare per determinare le
eventuali somme deducibili?
R. La detrazione e' consentita
se, fermo restando il rispetto delle altre condizioni, si versi in
ipotesi analoga a quella di cui al punto precedente e, quindi, il
bonifico e il modulo sono stati presentati anche per il contribuente
cui e' intestata la fattura. (CIRC. MIN. n. 122 del 01.06.1999) |
Per gli
interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali è
indicato il codice fiscale
· dell'amministratore del condominio o
di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento
· del condominio
D. In un condominio munito di
codice fiscale e di amministratore ,si vorrebbe presentare il modulo
per le agevolazioni "del 36%" con il codice fiscale del condominio e
di uno dei condomini, come consentito dall'art. 2, c. 2 del decreto
6.3.1998 ( i condomini sono infatti solo 4 e darebbero mandato ad
uno solo di essi di firmare il contratto di appalto e di seguire la
pratica fiscale). Si domanda se nel caso descritto i bonifici devono
essere effettuati dal solo condomino delegato al posto
dell'amministratore (che indicherà il proprio C.F. e anche quello
del condominio) oppure se i bonifici possono essere effettuati da
ciascun condomino con il proprio C.F. e quello del condominio.
R. Si ritiene che il bonifico
debba essere effettuato dall'amministratore o dal condomino delegato
ad effettuare il pagamento in luogo dell'amministratore. Al fine di
una corretta imputazione delle spese che danno diritto alla
detrazione da parte dei singoli condomini è opportuno che anche i
pagamenti vengano gestiti unitariamente dal condominio. Diversamente
non sarebbe infatti possibile trovare una corrispondenza tra
l'importo pagato singolarmente dal condomino e la spesa complessiva
riferibile ai lavori eseguiti in base al contratto stipulato dal
condominio. In ogni caso anche nell'ipotesi in cui il modulo venga
presentato da un condomino delegato l'amministratore è comunque
tenuto ad indicare nel quadro AC i dati relativi ai fornitori dei
servizi. (CIRC. MIN. n. 55/E del 20/06/2002) |
CERTIFICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE
D. Nel caso di lavori
condominiali, la certificazione dell'amministratore che attesta di
aver ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti al fine della
detrazione del 36%, e' sufficiente perché' il contribuente possa
beneficiare di detta detrazione?
R. Nelle istruzioni del
MOD. 730 è stato precisato che ai fini
della detrazione del 36% e' necessario esibire la documentazione
relativa alle spese sostenute, costituita dalle ricevute dei
bonifici bancari, dalle quietanze di pagamento degli oneri di
urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate
dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché' dalla
quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle
spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta
postale della raccomandata con la quale e' stata trasmessa al Centro
di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la
comunicazione di inizio lavori. Si ritiene, tuttavia, che per gli
interventi realizzati sulle parti comuni, sia possibile consentire
la detrazione anche nelle ipotesi in cui, in luogo di tale
documentazione, il contribuente utilizzi una certificazione
dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a
tutti gli obblighi previsti ai fini del 36% e la somma (che
rappresenta la quota millesimale effettivamente pagata dal
condomino) di cui il contribuente può tenere conto ai fini della
detrazione.
(CIRC. MIN. n. 122 del 01.06.1999) |
SPESE DI
ORDINARIA MANUTENZIONE EFFETTUATE SU PARTI COMUNI
D. Se la comunicazione inviata
al centro di servizio dall'amministratore del condominio riporta
allegata la delibera assembleare con la quale e' stata autorizzata
l'esecuzione dei lavori e la tabella millesimale che determina la
percentuale di accollo della spesa, ed in tale delibera e' indicato,
per ogni alloggio un solo nominativo di riferimento, e' possibile
per un soggetto non richiamato nella delibera assembleare e nella
tabella millesimale, chiedere la detrazione del 36%? In tale ipotesi
e' necessario richiedere all'amministratore una dichiarazione che
certifichi i nominativi delle persone che per quel determinato
alloggio hanno sostenuto le spese oggetto di detrazione?
R. Il contribuente, qualora
ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento
del diritto alla detrazione, può fruirne a condizione che attesti
sul documento comprovante il pagamento della quota millesimale
relativa alle spese in questione il suo effettivo sostenimento e la
percentuale di ripartizione. (CIRC. MIN. n. 122 del 01.06.1999) |
LA DETRAZIONE E VENDITA DELL'IMMOBILE
Nel caso l'
immobile ad uso abitativo ristrutturato sia venduto
le quote di detrazione non ancora utilizzate sono usufruite
per i rimanenti periodi di imposta
dall'acquirente persona fisica
La circolare ministeriale n.57/E ha confermato che l'effetto traslativo
della detrazione di imposta comprende genericamente tutte le ipotesi in
cui si verifica una cessione di immobile esclusa la successione.
DETRAZIONE DEL 36% - DECESSO DEL CONTRIBUENTE
- TRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI
D. Se muore il contribuente
che ha sostenuto le spese rientranti nel 36% e sono rimaste rate
ancora da detrarre, o mai detratte, gli eredi debbono suddividersi
le rate secondo la percentuale ottenuta in eredità oppure un solo
erede, in accordo con gli altri, può detrarsi la quota intera?
possono detrarsi anche tutte le quote se il contribuente è deceduto
nel 1999, oppure la prima quota deve essere detratta
obbligatoriamente nella dichiarazione fatta da un erede per il
deceduto?
R. Come precisato dalla
circolare 24 febbraio 1998, n. 57/e, in caso di decesso del
contribuente la detrazione si trasmette agli eredi del deceduto.
pertanto, trattandosi di un diritto per il quale è ammessa il
trasferimento mortis causa, segue le medesime regole giuridiche
stabilite per il trasferimento degli altri diritti dal de cuius agli
aventi causa. in particolare, nel caso di più eredi, deve ritenersi
che ciascuno potrà fruire della detrazione in misura
proporzionalmente pari alla quota di eredità spettante. si fa,
infine, presente che qualora il contribuente sia deceduto nel 1999,
il diritto alla detrazione è direttamente fruibile dagli eredi,
pro-quota, a partire da quello stesso anno. conseguentemente, la
dichiarazione che dovrà essere presentata dagli eredi per conto del
dante causa non deve contemplare la detrazione per gli interventi di
recupero edilizio o di ripristino del patrimonio immobiliare. (CIRC.
MIN. N. 95/E del 12.05.2000) |
Esempio
Il
sig. Rossi ha effettuato interventi di ristrutturazione sul fabbricato di
via Roma per euro 51.645,69
nel 1999 - 2000 ha usufruito della detrazione spettante annuale ripartita
in 10 rate - euro 1.859,24
nel 2002 ha ceduto il fabbricato
spetta all'acquirente "continuare" ad usufruire della
detrazione di euro 1.859,24 per i restanti 8 anni.
CESSIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DI
RISTRUTTURAZIONE
D. Nel caso di cessione di
immobile e' previsto che le spese di ristrutturazione possono essere
dedotte dall'acquirente. Si chiede di conoscere, se in deroga a
quanto sopra, la detrazione possa continuare ad essere effettuata
dal soggetto cedente.
R. Come gia' precisato con la
circolare n. 57/E del 1998, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1
delle legge n. 449 del 1997, il diritto alla detrazione per le spese
di ristrutturazione viene trasferito all'acquirente dell'immobile.
Trattandosi di un principio stabilito normativamente, non e'
possibile alcuna deroga (Circ. n. 55 del 14/06/01)
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D. Un soggetto ha ceduto
l'immobile nel mese di ottobre 1999 ed ha stipulato un accordo con
l'acquirente in base al quale avrebbe sostenuto le spese di
ristrutturazione condominiale nell'anno 2000, pur non essendo piu'
proprietario dell'immobile. In tal caso puo' dedurre le suddette
spese pur non essendo piu' proprietario?
R. La domanda formulata non
consente di comprendere se nel caso di specie il venditore conserva
ancora, nel 2000, il possesso o la detenzione dell'immobile.
Comunque, come e' gia' stato chiarito con la Circolare n. 57/E del
1998, poi riconfermata dalla Circolare n. 121/E del 1998, la
detrazione ai fini dell'IRPEF compete, se ha sostenuto le spese e
queste sono rimaste effettivamente a suo carico, al possessore o al
detentore dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e
cioe', al proprietario o al nudo proprietario, al titolare del
diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione) nonche'
all'inquilino o al comodatario. (Circ. n. 55 del 14/06/01) |
CESSIONE DI IMMOBILE - SPETTANZA DELLA DETRAZIONE -
CRITERI
D. Nel caso in cui venga
ceduto un immobile nel 2000 per il quale sono state sostenute spese
di ristrutturazione nel corso dell'anno 1999, la quota detraibile
nel 1999 è di competenza del precedente proprietario dell'immobile
in quanto possessore dello stesso al 31 dicembre 1999? In caso di
cessione dell'immobile durante il periodo d'imposta 1999 e nel caso
in cui le spese di ristrutturazione sono state sostenute in parte
dal precedente proprietario ed in parte dal nuovo, a chi spetta per
il 1999 l'agevolazione fiscale?
R. Nell'ipotesi in cui venga
ceduto un immobile in relazione al quale sono stati eseguiti i
lavori di ristrutturazione edilizia deve farsi riferimento all'art.
1, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e alle successive
circolari esplicative n. 57/e del 24.2.1998 e n. 121/e
dell'11.5.1998.In caso di vendita le quote di detrazione non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica
dell'unità immobiliare. Come è stato precisato con la citata
circolare n. 57/E "il legislatore ha voluto stabilire che in caso di
vendita dell'unità immobiliare prima che il venditore abbia fruito
di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti per i
singoli periodi di imposta, la detrazione, invece di rimanere
attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi, sia
trasferita all'acquirente" nella considerazione che "la
realizzazione degli interventi abbia influenzato il prezzo di
vendita dell'immobile ed abbia comportato una traslazione dell'onere
economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi e
il pagamento delle imposte conseguenti al passaggio di proprietà".
Per determinare in concreto chi possa fruire della quota di
detrazione relativa al 1999 occorre individuare il soggetto che
possedeva l'immobile alla fine del periodo dell'imposta Da ciò
consegue che, nell'ipotesi di cessione di un immobile posta in
essere nell'anno 2000, la detrazione della quota delle spese di
ristrutturazione relativa al 1999, compete al soggetto venditore,
che possedeva il fabbricato il 31.12.1999. La quota di detrazione
del 1999 compete invece all'acquirente nell'ipotesi in cui la
cessione dell'immobile sia intervenuta nel corso del medesimo anno
1999. (circ. min. n. 95/E del 12.05.2000) |
CESSIONE DI QUOTA DELL'IMMOBILE -
CONDIZIONI DI FRUIBILITÀ DELLA DETRAZIONE
D. Un futuro marito,
proprietario di tutto un fabbricato sul quale nel 1998 ha sostenuto
le spese per ristrutturazione e già ha usufruito della detrazione
del 36%, vorrebbe vendere una quota di proprietà dell'immobile alla
futura moglie (25%). se effettua la cessione di una quota di
proprietà può continuare a usufruire della detrazione del 36% sulle
spese sostenute?
R. Non si ritiene che il
trasferimento di una quota dell'immobile, sul quale sia stato
effettuato un intervento di recupero edilizio, sia idoneo a
determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione,
atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della
cessione dell''immobile, tuttavia qualora il trasferimento riguardi
una parte dell'immobile autonomamente accatastata, possono
applicarsi i principi indicati al riguardo dalla circolare 24
febbraio 1998, n. 57/e e, conseguentemente, l'acquirente subentra al
cedente in ordine al diritto alla detrazione spettante in
proporzione all'unità immobiliare ceduta. per quanto riguarda,
infine, la prima ipotesi, il cedente continuerà ad esercitare per
intero il diritto alla detrazione, mentre nella seconda ipotesi il
suo diritto alla detrazione è decurtato in proporzione all'unità
immobiliare ceduta. (circ. Min. N. 95/e del 12.05.2000) |
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