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Di seguito alcune interpretazioni ministeriali e chiarimenti in merito alla detrazione del 41%

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
 

D. Con riferimento alle disposizioni procedurali in base alle quali è possibile usufruire della detrazione IRPEF di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 come modificato dall'articolo 6 della legge n. 488 del 1999, è previsto a pena di decadenza, l'invio del modulo di comunicazione di inizio lavori prima dell'inizio dei lavori stessi. In relazione alla particolarità di alcuni interventi (soprattutto quelli aventi caratteristiche di urgenza) che possono essere effettuati sulle parti comuni condominiali è possibile che l'invio del predetto modulo possa avvenire, in questa specifica ipotesi, successivamente all'inizio dei lavori ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale si ha diritto alla detrazione?
R. Come già chiarito con la Circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, il modulo di comunicazione deve essere inviato al Centro di servizio competente precedentemente all'inizio dei lavori. Infatti, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Ministro delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41, stabilisce che per poter usufruire della detrazione in questione i contribuenti devono trasmettere al Centro di servizio competente una comunicazione concernente la data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modulo approvato con decreto dirigenziale. L'articolo 4 dello stesso Regolamento, inoltre, inserisce tra le cause di decadenza dai benefici, prevedendo quindi azioni di recupero da parte degli uffici preposti, anche l'ipotesi di omessa preventiva comunicazione della data di inizio dei lavori. Le ipotesi di invio della comunicazione in un periodo successivo a quello di inizio lavori concernono esclusivamente il caso dei lavori già iniziati al momento dell'emanazione del richiamato Regolamento ed il caso dell'acquisto di box o posti auto pertinenziali già realizzati. (CIRC. MIN. n. 98 del 17.05.2000)


 

COMUNICAZIONE AL CENTRO DI SERVIZIO
INVIATA IN DATA SUCCESSIVA ALL'INIZIO DEI LAVORI

 

D. La comunicazione inviata al centro di servizio (od anche quella spedita alla asl) che riporta una data di inizio lavori anteriore di pochi giorni rispetto a quella individuata sulla ricevuta della raccomandata postale può precludere la possibilità di ottenere la detrazione, anche quando tutte le altre procedure sono regolari?
R. L'invio della comunicazione dopo l'inizio dei lavori determina la decadenza dall'agevolazione, in quanto il contribuente non ha rispettato una delle condizioni essenziali per ottenere il riconoscimento del diritto all'agevolazione medesima. (CIRC. MIN. n. 95/E del 12.05.2000)


 

BONIFICO BANCARIO DI DATA ANTERIORE
A QUELLA DELLA COMUNICAZIONE AL CENTRO DI SERVIZIO
- CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
 

D. E' possibile includere tra le spese fruibili dell'agevolazione del 36% quelle sostenute dal contribuente per l'acquisto di materiali per effettuare lavori di manutenzione straordinaria di un immobile di sua proprietà, pagate tramite bonifico bancario prima dell'invio delle comunicazioni al centro di servizio, al comune e alla asl? i lavori sono iniziati dopo l'invio delle comunicazioni sopra citate.
R. Come precisato nelle istruzioni al modello 730 la trasmissione del modulo di comunicazione al centro di servizio deve essere effettuata prima dell'inizio dei lavori, ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. (CIRC. MIN. n. 95/E del 12.05.2000)


 

D. Può usufruire della detrazione fiscale del 41% un contribuente che ha regolarmente inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro di Servizio competente, ed ha effettuato, dopo tale comunicazione il bonifico alla ditta dalla quale aveva acquistato il materiale, (per effettuare in economia delle opere di recupero edilizio) con data precedente a quella di inizio lavori?
R. Si'. il regolamento di attuazione della disposizione condiziona la fruibilità della detrazione alla trasmissione del modulo di comunicazione prima di iniziare i lavori, ma non prima di aver effettuato tutti i pagamenti. D'altra parte, alcuni di essi non possono che essere precedenti all'invio del modulo, come, ad esempio, quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all'esecuzione dei lavori. (CIRC.MIN. n. 122 del 01.06.1999)


 

Circolare Ministeriale n. 1/E del 3 gennaio 2001
Comunicazione relativa agli interventi di recupero

L'art. 2, comma 4, interviene sulle disposizioni procedurali che disciplinano le condizioni per l'esercizio della detrazione d'imposta del 36% delle spese per i lavori di recupero di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997, introducendo una sanatoria per talune ipotesi in cui la preventiva comunicazione relativa all'inizio dei lavori edili, prevista a pena di decadenza dal decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e' stata presentata in data successiva all'effettivo avvio dei lavori
La nuova disposizione rende valide, limitatamente ai lavori iniziati entro la data del 30 giugno 2000, le comunicazioni tardive, purché' comunque inviate ai Centri di servizio delle imposte entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.


 

COMUNICAZIONE AL CENTRO DI SERVIZIO
INDICANTE SOGGETTO DIVERSO
DA QUELLO INDICATO IN FATTURA E BONIFICO

 

D. Quando non c'è coincidenza tra i soggetti indicati nella comunicazione al centro di servizio, quelli riportati sulle fatture e quelli dei bonifici bancari come ci si deve comportare? a chi deve essere attribuito il beneficio?
R. A conferma di quanto già precisato con la circolare 1 giugno 1999, n. 122/e, punto 4.5, si fa presente che la detrazione è consentita a condizione che il bonifico ed il modulo siano stati presentati anche per il contribuente cui è intestata la fattura. (CIRC. MIN. N. 95/E del 12.05.2000)

PAGAMENTI

Devono avvenire esclusivamente a mezzo specifico bonifico bancario.
Il bonifico deve recare
il codice fiscale della persona fisica che ha richiesto l'agevolazione fiscale, in caso di:
- comproprietà , titolarità del diritto reale di godimento
- coesistenza di più diritti reali
l'indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione.

DOCUMENTI DI SPESA INTESTATI ANCHE AL CONIUGE A CARICO

D. Se il contribuente ha inviato la comunicazione al centro di servizio competente indicando se stesso come unico soggetto che godrà dell'agevolazione del 36%, ma le fatture relative alle spese sostenute ed il bonifico bancario riportano per errore nel primo caso e a causa del conto cointestato nel secondo, anche il nominativo del coniuge a carico; può portarsi in detrazione per intero la spesa sostenuta o soltanto il 50%?
R. La detrazione può essere fruita sull'intero importo purché venga annotato sul documento di spesa il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima. (CIRC. MIN. n. 95/E del 12.05.2000)

PAGAMENTO TRAMITE ASSEGNO BANCARIO

D. Coloro i quali effettuando tutti gli adempimenti richiesti per poter usufruire della detrazione fiscale del 36%, hanno provveduto al pagamento all'impresa esecutrice dei lavori, tramite assegno bancario, possono usufruire della detrazione?
R. No, salvo che si tratti di pagamenti effettuati prima del 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della disposizione in esame. (CIRC. MIN. n. 122 del 01.06.1999)

INESATTEZZA SUL BONIFICO BANCARIO

D. Nel caso in cui il bonifico bancario manchi dell'indicazione di elementi essenziali quali ad esempio il codice fiscale del contribuente, si perde il diritto alla detrazione? Può essere sanato? Come?
R. Fra gli elementi essenziali del bonifico bancario vi e' l'indicazione del codice fiscale dei soggetti che intendono usufruire della detrazione fiscale del 36%. Tuttavia, in presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente, il diritto alla detrazione da parte degli altri soggetti non si perde qualora venga esposto nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la detrazione del 36%, il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario. In tal caso, infatti, tale indicazione, oltre a segnalare il nominativo del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione, poiché coincide con quello che ha effettuato il bonifico, "sana" l'irregolarità del bonifico stesso. (CIRC. MIN. n. 122 del 01.06.1999)

FATTURE E BONIFICI

D. Nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza fra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario, come ci si deve comportare per determinare le eventuali somme deducibili?
R. La detrazione e' consentita se, fermo restando il rispetto delle altre condizioni, si versi in ipotesi analoga a quella di cui al punto precedente e, quindi, il bonifico e il modulo sono stati presentati anche per il contribuente cui e' intestata la fattura. (CIRC. MIN. n. 122 del 01.06.1999)

Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali è indicato il codice fiscale
· dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento
· del condominio

D. In un condominio munito di codice fiscale e di amministratore ,si vorrebbe presentare il modulo per le agevolazioni "del 36%" con il codice fiscale del condominio e di uno dei condomini, come consentito dall'art. 2, c. 2 del decreto 6.3.1998 ( i condomini sono infatti solo 4 e darebbero mandato ad uno solo di essi di firmare il contratto di appalto e di seguire la pratica fiscale). Si domanda se nel caso descritto i bonifici devono essere effettuati dal solo condomino delegato al posto dell'amministratore (che indicherà il proprio C.F. e anche quello del condominio) oppure se i bonifici possono essere effettuati da ciascun condomino con il proprio C.F. e quello del condominio.
R. Si ritiene che il bonifico debba essere effettuato dall'amministratore o dal condomino delegato ad effettuare il pagamento in luogo dell'amministratore. Al fine di una corretta imputazione delle spese che danno diritto alla detrazione da parte dei singoli condomini è opportuno che anche i pagamenti vengano gestiti unitariamente dal condominio. Diversamente non sarebbe infatti possibile trovare una corrispondenza tra l'importo pagato singolarmente dal condomino e la spesa complessiva riferibile ai lavori eseguiti in base al contratto stipulato dal condominio. In ogni caso anche nell'ipotesi in cui il modulo venga presentato da un condomino delegato l'amministratore è comunque tenuto ad indicare nel quadro AC i dati relativi ai fornitori dei servizi. (CIRC. MIN. n. 55/E del 20/06/2002)

CERTIFICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE
 

D. Nel caso di lavori condominiali, la certificazione dell'amministratore che attesta di aver ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti al fine della detrazione del 36%, e' sufficiente perché' il contribuente possa beneficiare di detta detrazione?
R. Nelle istruzioni del MOD. 730 è stato precisato che ai fini della detrazione del 36% e' necessario esibire la documentazione relativa alle spese sostenute, costituita dalle ricevute dei bonifici bancari, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché' dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale e' stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione di inizio lavori. Si ritiene, tuttavia, che per gli interventi realizzati sulle parti comuni, sia possibile consentire la detrazione anche nelle ipotesi in cui, in luogo di tale documentazione, il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36% e la somma (che rappresenta la quota millesimale effettivamente pagata dal condomino) di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
(CIRC. MIN. n. 122 del 01.06.1999)

SPESE DI ORDINARIA MANUTENZIONE EFFETTUATE SU PARTI COMUNI
 

D. Se la comunicazione inviata al centro di servizio dall'amministratore del condominio riporta allegata la delibera assembleare con la quale e' stata autorizzata l'esecuzione dei lavori e la tabella millesimale che determina la percentuale di accollo della spesa, ed in tale delibera e' indicato, per ogni alloggio un solo nominativo di riferimento, e' possibile per un soggetto non richiamato nella delibera assembleare e nella tabella millesimale, chiedere la detrazione del 36%? In tale ipotesi e' necessario richiedere all'amministratore una dichiarazione che certifichi i nominativi delle persone che per quel determinato alloggio hanno sostenuto le spese oggetto di detrazione?
R. Il contribuente, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, può fruirne a condizione che attesti sul documento comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione. (CIRC. MIN. n. 122 del 01.06.1999)

LA DETRAZIONE E VENDITA DELL'IMMOBILE

Nel caso l' immobile ad uso abitativo ristrutturato sia venduto
le quote di detrazione non ancora utilizzate sono usufruite
per i rimanenti periodi di imposta
dall'acquirente persona fisica
La circolare ministeriale n.57/E ha confermato che l'effetto traslativo della detrazione di imposta comprende genericamente tutte le ipotesi in cui si verifica una cessione di immobile esclusa la successione.

DETRAZIONE DEL 36% - DECESSO DEL CONTRIBUENTE
- TRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI

 

D. Se muore il contribuente che ha sostenuto le spese rientranti nel 36% e sono rimaste rate ancora da detrarre, o mai detratte, gli eredi debbono suddividersi le rate secondo la percentuale ottenuta in eredità oppure un solo erede, in accordo con gli altri, può detrarsi la quota intera? possono detrarsi anche tutte le quote se il contribuente è deceduto nel 1999, oppure la prima quota deve essere detratta obbligatoriamente nella dichiarazione fatta da un erede per il deceduto?
R. Come precisato dalla circolare 24 febbraio 1998, n. 57/e, in caso di decesso del contribuente la detrazione si trasmette agli eredi del deceduto. pertanto, trattandosi di un diritto per il quale è ammessa il trasferimento mortis causa, segue le medesime regole giuridiche stabilite per il trasferimento degli altri diritti dal de cuius agli aventi causa. in particolare, nel caso di più eredi, deve ritenersi che ciascuno potrà fruire della detrazione in misura proporzionalmente pari alla quota di eredità spettante. si fa, infine, presente che qualora il contribuente sia deceduto nel 1999, il diritto alla detrazione è direttamente fruibile dagli eredi, pro-quota, a partire da quello stesso anno. conseguentemente, la dichiarazione che dovrà essere presentata dagli eredi per conto del dante causa non deve contemplare la detrazione per gli interventi di recupero edilizio o di ripristino del patrimonio immobiliare. (CIRC. MIN. N. 95/E del 12.05.2000)

Esempio
Il sig. Rossi ha effettuato interventi di ristrutturazione sul fabbricato di via Roma per euro 51.645,69
nel 1999 - 2000 ha usufruito della detrazione spettante annuale ripartita in 10 rate - euro 1.859,24
nel 2002 ha ceduto il fabbricato
spetta all'acquirente "continuare" ad usufruire della detrazione di euro 1.859,24 per i restanti 8 anni.

CESSIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
 

D. Nel caso di cessione di immobile e' previsto che le spese di ristrutturazione possono essere dedotte dall'acquirente. Si chiede di conoscere, se in deroga a quanto sopra, la detrazione possa continuare ad essere effettuata dal soggetto cedente.
R. Come gia' precisato con la circolare n. 57/E del 1998, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 delle legge n. 449 del 1997, il diritto alla detrazione per le spese di ristrutturazione viene trasferito all'acquirente dell'immobile. Trattandosi di un principio stabilito normativamente, non e' possibile alcuna deroga (Circ. n. 55 del 14/06/01)


 

D. Un soggetto ha ceduto l'immobile nel mese di ottobre 1999 ed ha stipulato un accordo con l'acquirente in base al quale avrebbe sostenuto le spese di ristrutturazione condominiale nell'anno 2000, pur non essendo piu' proprietario dell'immobile. In tal caso puo' dedurre le suddette spese pur non essendo piu' proprietario?
R. La domanda formulata non consente di comprendere se nel caso di specie il venditore conserva ancora, nel 2000, il possesso o la detenzione dell'immobile. Comunque, come e' gia' stato chiarito con la Circolare n. 57/E del 1998, poi riconfermata dalla Circolare n. 121/E del 1998, la detrazione ai fini dell'IRPEF compete, se ha sostenuto le spese e queste sono rimaste effettivamente a suo carico, al possessore o al detentore dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e cioe', al proprietario o al nudo proprietario, al titolare del diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione) nonche' all'inquilino o al comodatario. (Circ. n. 55 del 14/06/01)

CESSIONE DI IMMOBILE - SPETTANZA DELLA DETRAZIONE - CRITERI
 

D. Nel caso in cui venga ceduto un immobile nel 2000 per il quale sono state sostenute spese di ristrutturazione nel corso dell'anno 1999, la quota detraibile nel 1999 è di competenza del precedente proprietario dell'immobile in quanto possessore dello stesso al 31 dicembre 1999? In caso di cessione dell'immobile durante il periodo d'imposta 1999 e nel caso in cui le spese di ristrutturazione sono state sostenute in parte dal precedente proprietario ed in parte dal nuovo, a chi spetta per il 1999 l'agevolazione fiscale?
R. Nell'ipotesi in cui venga ceduto un immobile in relazione al quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione edilizia deve farsi riferimento all'art. 1, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e alle successive circolari esplicative n. 57/e del 24.2.1998 e n. 121/e dell'11.5.1998.In caso di vendita le quote di detrazione non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Come è stato precisato con la citata circolare n. 57/E "il legislatore ha voluto stabilire che in caso di vendita dell'unità immobiliare prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi di imposta, la detrazione, invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi, sia trasferita all'acquirente" nella considerazione che "la realizzazione degli interventi abbia influenzato il prezzo di vendita dell'immobile ed abbia comportato una traslazione dell'onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi e il pagamento delle imposte conseguenti al passaggio di proprietà". Per determinare in concreto chi possa fruire della quota di detrazione relativa al 1999 occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile alla fine del periodo dell'imposta Da ciò consegue che, nell'ipotesi di cessione di un immobile posta in essere nell'anno 2000, la detrazione della quota delle spese di ristrutturazione relativa al 1999, compete al soggetto venditore, che possedeva il fabbricato il 31.12.1999. La quota di detrazione del 1999 compete invece all'acquirente nell'ipotesi in cui la cessione dell'immobile sia intervenuta nel corso del medesimo anno 1999. (circ. min. n. 95/E del 12.05.2000)

CESSIONE DI QUOTA DELL'IMMOBILE -
CONDIZIONI DI FRUIBILITÀ DELLA DETRAZIONE

D. Un futuro marito, proprietario di tutto un fabbricato sul quale nel 1998 ha sostenuto le spese per ristrutturazione e già ha usufruito della detrazione del 36%, vorrebbe vendere una quota di proprietà dell'immobile alla futura moglie (25%). se effettua la cessione di una quota di proprietà può continuare a usufruire della detrazione del 36% sulle spese sostenute?
R. Non si ritiene che il trasferimento di una quota dell'immobile, sul quale sia stato effettuato un intervento di recupero edilizio, sia idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell''immobile, tuttavia qualora il trasferimento riguardi una parte dell'immobile autonomamente accatastata, possono applicarsi i principi indicati al riguardo dalla circolare 24 febbraio 1998, n. 57/e e, conseguentemente, l'acquirente subentra al cedente in ordine al diritto alla detrazione spettante in proporzione all'unità immobiliare ceduta. per quanto riguarda, infine, la prima ipotesi, il cedente continuerà ad esercitare per intero il diritto alla detrazione, mentre nella seconda ipotesi il suo diritto alla detrazione è decurtato in proporzione all'unità immobiliare ceduta. (circ. Min. N. 95/e del 12.05.2000)

 
 

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