
Le
Ristrutturazioni Edilizie 2008
&
Iva 10%
(proroga fino al 2010 anche dell’applicazione
dell’aliquota Iva del 10% per le relative prestazioni di servizi)
usufruibile rilasciando apposita
dichiarazione vedi sotto
IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE ?
L'agevolazione consiste nella possibilità di
detrarre dall'imposta il 36% delle spese sostenute nel corso
dell'anno per la ristrutturazione di case di abitazione e parti
comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Si noti che trattandosi di una detrazione
dall'imposta e non di rimborso, ciascun contribuente ha diritto a
detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta
dovuta per l'anno in questione.
La legge 289 /2002 ha ridotto l'importo massimo
della spesa sul quale calcolare la percentuale di detrazione
spettante da euro 77.468,53 a euro 48.000.
Computo del tetto massimo di spesa
A decorrere dal 1 ottobre 2006 il limite di
spesa rilevante ai fini dell computo della detrazione viene fissato
in euro 48.000,00 per ogni singola abitazione (art. 35 comma
35-quater del DL n. 223/2006) .
Il vincolo è stringente e vale quindi :
- sia nel caso in cui le spese vengano sostenute
da un unico soggetto (proprietario o avente diritto)
- sia nel caso in cui le spese siano sostenute da
piu' comproprietari o contitolari di diritti sull'unità immobiliare
oggetto dell'intervento
In precedenza il limite di spesa rilevante andava
riferito, per ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento,
alla persona ( confronta circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 )
Ai sensi dell'art.35, comma 35-quater, del D.L.
n. 223/2006, il riferimento del tetto massimo di rilavanza della
spesa esclusivamente all'unità immobiliare opera rispetto alle spese
sostenute a decorrere dal 1 ottobre 2006.
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La detrazione compete per le spese sostenute
nell'anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa.
N.B.: Poiché per le detrazioni vale il
criterio di cassa, quella che conta non è la data di inizio e
neppure quella della fine dei lavori, ma solo quella del pagamento
mediante bonifico.
BONUS ENERGIA DETRAZIONE AL 55%
Con la firma dei decreti attuativi diventa
operativo l'innalzamento dal 36% al 55% della detrazione fiscale per
gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti che
consentano di ridurre le dispersioni termiche.
Salgono al 55% anche le detrazioni per
l'installazione di pannelli solari o per la rottamazione di vecchie
caldaie e la loro sostituzione con nuove caldaie ad alta efficienza.
Come fare.
Bisogna rivolgersi ad un tecnico abilitato alla
progettazione per ottenere un preventivo e le proposte per
migliorare l'effcienza dell'abitazione o dell'intero edificio. Il
tecnico dovrà fornire un attestato di certificazione energetica. Il
contribuente dovrà pagare i lavori con un bonifico e conservare
tutte le fatture che presenterà poi per la denuncia dei redditi 2007
(da fare nel 2008). La detrazione è cumulabile con altri incentivi
decisi da comuni, regioni e province. Nuove costruzioni. Per i nuovi
edifici scattano una serie di norme per la 'bioedilizia’ che vanno
dall'obbligo dell'installazione di pannelli solari a quello di avere
un sistema di isolamento termico alla dichiarazione obbligatoria di
consumo energetico. Il 'certificato energetico’ sarà obbligatorio da
1 luglio in tutte le compravendite immobiliari. Consulta la
circolare ministeriale
CHI PUO' BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE ?
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i
proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari
di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne
sostengono le relative spese, nonché le altre categorie di soggetti
indicate di seguito.
Hanno quindi diritto alla detrazione:
- il
proprietario o il nudo proprietario;
- il
titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso,
abitazione o superficie);
- chi
occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci
di cooperative divise e indivise;
- i soci
delle società semplici;
- gli
imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non
rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare
convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici
siano a lui intestati.
Sono definiti familiari, ai sensi dell’art.5 del
Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro
il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. In questa ipotesi
(e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se
le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario
dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di
vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla
detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli
interventi a proprio carico.
In questo
caso è però necessario che:
a) il
compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente;
b)
l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito
spazio del modulo di inizio lavori.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in
proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei
materiali utilizzati.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare
convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto
dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici
siano a lui intestati.
SCARICA
LA GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA
Sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del
Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro
il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
Possono usufruirne anche i condomini, per gli
interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
La detrazione compete con riferimento all'anno di
effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore del
condominio; in tale ipotesi la detrazione compete al singolo
condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempreche
quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i
termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
QUALI SPESE RIGUARDA?
La detrazione del 36% riguarda le spese sostenute
per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere
di restauro e risanamento conservativo e i lavori di
ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli
immobili condominiali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione,
oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese:
-
le spese per la progettazione e le altre
prestazioni professionali connesse;
-
le spese per la messa in regola degli edifici
ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici)
-
le spese per l'acquisto dei materiali;
-
il compenso corrisposto per la relazione di
conformità dei lavori alle leggi vigenti;
-
le spese per l'effettuazione di perizie e
sopralluoghi;
-
l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di
bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e
le denunzie di inizio lavori;
-
gli oneri di urbanizzazione
Gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio per i quali è ammessa la detrazione d’imposta sono quelli
elenca- ti nell’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5
agosto 1978, n. 457, ripresi dal Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Consulta il database degli interventi
In particolare, la detrazione Irpef è prevista
per le seguenti categorie di intervento edilizio:
• manutenzione
ordinaria, solo se eseguita su parti comuni e non anche su singole
unità abitative o loro pertinenze;
• manutenzione straordinaria;
•
restauro e risanamento conservativo;
• ristrutturazione edilizia.
Inoltre, sono ammessi al beneficio della
detrazione altri interventi previsti da specifici provvedimenti e
finalizzati ad esempio alla realizzazione di parcheggi su aree
pubbliche, alla eliminazione di barriere architettoniche,
all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla cablatura degli
edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al
conseguimento di risparmi energetici, alla adozione di misure
antisismiche, all’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni
domestici.
Non possono invece ritenersi compresi tra le
spese oggetto della detrazione gli interessi passivi corrisposti a
fronte di mutui eventualmente stipulati per sostenere le spese dei
lavori di recupero nonché le spese di trasloco e custodia dei mobili
per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di
recupero edilizio.
COME SI ACCEDE ALL'AGEVOLAZIONE ?
I soggetti che intendono usufruire della
detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura
percentuale prevista dalla vigente normativa, delle spese sostenute
per lavori di recupero del patrimonio edilizio su immobili
residenziali ovvero per la realizzazione o l’acquisto di box auto
pertinenziali devono presentare una comunicazione di inizio lavori,
utilizzando il NUOVO modello che potete
scaricare
da qui (rif. nota del
17/03/2006 Agenzia Entrate come previsto dal decreto
interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive
modificazioni, per fruire della detrazione d’imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all’art. 1, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
Agevolazione per le ristrutturazioni edilizie ai fini IRPEF )
Sono legittimati ad usufruire della detrazione i
contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale vengono
effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e che
sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi
conviventi.
In caso di comproprietà, contitolarità di diritti
reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile,
ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono
sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la
comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi.
Per gli interventi su parti comuni di edifici
residenziali la comunicazione può essere trasmessa
dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini.
In caso di interventi sostenuti da parte di uno
dei soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, la comunicazione va
presentata da uno dei soggetti cui si imputano i redditi a norma del
medesimo articolo.
Si ricorda che al fine di ottenere la detrazione
ai fini IRPEF, debbono conservare ed esibire a richiesta la
documentazione prevista. Chi non fosse più in possesso di tale
documentazione (copia del modello di comunicazione e/o attestazione
di avvenuta spedizione), può richiederla utilizzando l'apposito
modello. apri il documento
MODALITÀ E TERMINI DI INVIO DELLA
COMUNICAZIONE
La comunicazione redatta sul modello, debitamente
datata e sottoscritta, deve essere inviata prima dell’inizio dei
lavori, in busta chiusa e mediante raccomandata senza avviso di
ritorno, al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di
Pescara -
Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara.
Un consulente a tua
disposizione per chiarimenti chiama 899 53 53 43
COME SI COMPILA IL NUOVO MODELLO ?
Vediamo brevemente come compilare il nuovo modello.
Molto simile nel formato ai modelli fiscali, il modello si
compone di 2 pagine, la prima informativa, la seconda nella quale
bisogna indicare i seguenti dati:
Qualche domanda? Chiamaci ora 899 53 53 43
DATI DEL DICHIARANTE Nella sezione
devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del
soggetto che trasmette la comunicazione; inoltre, deve essere
specificato, barrando la relativa casella, se il soggetto è
“possessore” (cioè proprietario o titolare di altro diritto reale)
ovvero “detentore” dell’immobile (cioè locatario, comodatario o
soggetto cui si imputano i redditi a norma delll’articolo 5 del Tuir).
Ricordiamo che in caso di comproprietà,
contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali
sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari,
se più soggetti hanno diritto alla detrazione, è necessario barrare
anche la ca- sella “contitolare”.
C'e' un esperto fiscalista a tua
disposizione chiamando il numero 899 53 53 43
In caso di interventi sostenuti da parte di uno
dei soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir devono essere indicati
il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che
trasmette la comunicazione e, nell’apposito spazio, il codice
fiscale del soggetto di cui all’articolo 5 del Tuir.
Per gli interventi su parti comuni di edifici
residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati
anagrafici del- la persona fisica che trasmette la comunicazione,
barrando l’apposita casella per specificare se detta persona è
l’amministratore del condominio o uno dei condomini; deve essere
inoltre indicato, nell’apposito spazio, il codice fiscale del
condominio.
Passiamo alla sezione relativa al fabbricato
DATI DELL’IMMOBILE In questa parte vanno indicati con
precisione i dati catastali degli immobili sui quali sono eseguiti i
lavori ( i dati potete recuperarli dal certificato catastale o
dall’atto di compravendita)
Se l'immobile non è accatastato allora devono
essere indicati gli estremi della domanda di accatastamento.
Attenzione: se i lavori sono eseguiti dal
locatario o dal comodatario devono essere indicati gli estremi
dell’atto di registrazione del contratto di locazione o di comodato.
Clicca qui e potrai consultare una guida pratica con esempi, modulistica e i
testi della legge
Qualche domanda? Chiamaci ora siamo 899 53 53
43
Siamo giunti alla sezione relativa ai dati sui
lavori di ristrutturazione da eseguire, infatti nella sezione
andranno indicati :
• la data di inizio dei lavori di
ristrutturazione;
• l’avvenuta presentazione della comunicazione
d’inizio lavori alla Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia
obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza
dei cantieri, barrando la casella “Comunicazione ASL;
tale comunicazione va spedita con raccomandata AR
(solo per gli interventi che richiedano tale controllo) indicando:
la data di inizio dei lavori stessi, specificando l'ubicazione dei
lavori da effettuare ed il committente, la natura delle opere da
realizzare, la denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori con
l'assunzione di responsabilità di quest'ultima di aver adempiuto
tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di
sicurezza del lavoro e in materia di contributi.
ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE
Alla comunicazione vanno allegati in fotocopia i
seguenti documenti:
• le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente
legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da
realizzare;
• la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora
censiti;
• le ricevute di pagamento dell’ICI, se dovuta;
Se si tratta di interventi su parti comuni allegheremo anche:
• la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei
lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali
• la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
Occorre anche la dichiarazione di consenso
all’esecuzione dei lavori, rilasciata dal possessore dell’immobile,
in caso di lavori realizzati dal detentore, se diverso dal coniuge,
dai figli e dai genitori conviventi.
Qualche domanda? Chiamaci
ora siamo 899 53 53 43
In luogo della trasmissione della documentazione
prevista, i contribuenti possono rendere una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso della
stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici
finanziari.
Nella sezione il dichiarante deve barrare le
caselle corrispondenti ai documenti di cui è in possesso; deve
inoltre indicare, barrando la corrispondente casella, se allega
detti documenti alla comunicazione d’inizio lavori ovvero se rende
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante il possesso della
documentazione indicata e la disponibilità ad esibirla, se
richiesta, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate
ATTENZIONE DA LEGGERE Obblighi di comunicazione e
conservazione
Bisogna conservare e tenere a disposizione del
Fisco le fatture e le ricevute fiscali (o altra idonea
documentazione fiscale) nonché la ricevuta dei bonifici bancari (a
pena di decadenza, solo il bonifico è infatti ammesso quale sistema
di pagamento) muniti di causale del versamento, con il codice
fiscale del soggetto o dei soggetti che usufruiscono della
detrazione ( per esempio, in caso di immobile in comproprietà tra i
coniugi con spese sostenute da entrambi, occorrerà indicare i 2
distinti codici fiscali) e la partita Iva del beneficiario del
bonifico stesso (cioè di chi realizza i lavori).
I pagamenti effettuati con mezzi diversi dal
bonifico bancario non sono validi (esclusi i versamenti del
condomino a favore dell'amministratore che successivamente
effettuerà un bonifico unico con tutte le quote dei condomini)
ATTENZIONE: qualora nel bonifico siano omessi
i codici fiscali dei beneficiari o della ditta e la causale, puo'
venire meno il diritto alla detrazione. Si raccomanda di specificare
bene alla banca che si sta effettuando un bonifico per usufruire
delle detrazioni fiscali.
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici
residenziali il bonifico deve recare il codice fiscale
dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini
che provvede al pagamento, nonché quello del condominio.
L'amministratore del condominio rilascerà ad ogni
singolo condomino una dichiarazione dove certificherà di aver
adempiuto a tutti gli adempimenti necessari per la detrazione
fiscale Come pagare i lavori Per fruire della detrazione e
necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico
bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale
del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva
del beneficiario del pagamento Per gli interventi realizzati sulle
parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è
necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino
che provvede al pagamento.
prorogata
dalla finanziaria 2008 l' Iva
agevolata al Iva 10%
L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento
La lettera b) del comma 387 proroga al 31
dicembre del 2007 l’Iva agevolata del 10 per cento, prevista
dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
Questa agevolazione transitoria si applica alle
prestazioni che hanno per oggetto gli interventi di recupero
edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere
di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati
su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Sui beni cosiddetti significativi, espressamente
indicati dal decreto 29 dicembre 1999, l’aliquota agevolata si
applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione
relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei
predetti beni.
L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento non
si applica: alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore
d’opera che del committente alle cessioni di beni forniti da un
soggetto diverso da quello che esegue i lavori alle prestazioni di
natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera alle
prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i
lavori.
L’Iva del 10 per cento a regime
L’agevolazione sopra indicata non esclude la
possibilità per il contribuente di ricorrere all’aliquota ordinaria
del 10 per cento prevista a regime, quindi senza termine di
scadenza, dalla voce n. 127-quaterdecies della tabella A, parte
terza, allegata al Dpr 633/72.
Tuttavia, la portata della citata norma è diversa
da quella prevista per l’Iva transitoria, e non sempre
sovrapponibile a essa, ai fini di una eventuale scelta da parte del
contribuente.
L’Iva ordinaria del 10 per cento si applica agli
interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione, con esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie
e straordinarie.
Si applica alle prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto o d’opera e alle cessioni di beni finiti,
con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati
alla realizzazione degli interventi stessi.
L' iva agevolata al 10% si applica
solamente alle prestazioni di servizi comprendenti manodopera e
forniture di materiali e beni purché questi ultimi non vadano a
costituire la parte più importante del lavoro nel suo insieme. Nei
lavori in cui ha predominanza il singolo bene (o più) rispetto al
valore della manodopera l' aliquota iva agevolata al 10% si applica
solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore
complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
I beni considerati di "valore
significativo", individuati da decreto ministeriale, sono
tassativamente i seguenti:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaie
- videocitofoni
- apparechciature di condizionamento e riciclo aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza
ESEMPIO PRATICO
Rifacimento di bagno con
installazione di sanitari (bene significativo)
- importo complessivo lavori al
netto d' iva: euro 3.500,00
- valore sanitari (bene significativo): euro 2.500,00
MANO DOPERA = 3.500 - 2.500 =
1.000
IMPONIBILE IVA AGEVOLATA AL 10% = 1.000 X 2 = 2.000
IMPONIBILE IVA AL 20% = 3.500 - 2.000 = 1.500