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La vidimazione dei libri sociali

Con l’art. 8 della Legge 383/2001  è stato abolito l'obbligo di preventiva vidimazione dei libri obbligatori ai sensi della normativa iva.

Attenzione puoi stampare i registri su file e archiviarli digitalmente clicca qui per info

Quindi non vanno piu' vidimati i seguenti libri :

·         registro delle fatture emesse

·         registro dei corrispettivi

·         registro degli acquisti

·         bollettario madre e figlia

·         registro delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute

·         registro riassuntivo della liquidazione iva di gruppo

·         registro di prima nota

·         registro annotazione sistema analitico iva del margine

·         registro annotazione sistema globale iva del margine

·         registro annotazione consegne a terzi in lavorazione, comodato, deposito, ecc.

·         registro corrispettivi di emergenza per misuratore fiscale

·         registro Iva per l’editoria

·         registro annotazione movimentazione beni da e per altri stati UE a titolo non traslativo della proprietà

·         registro dei depositi Iva

·         registro dei beni ammortizzabili

·         registro cronologico degli incassi e pagamenti.


registro lettere d'intento

ed inoltre anche per il libro giornale e il libro inventari, perlomeno per le esigenze probatorie ai fini fiscali.

Tali registri non più soggetti a bollatura, debbono quindi essere soltanto numerati progressivamente in ogni loro  pagina. Tale numerazione può essere attribuita anche prima della effettuazione della stampa, e non necessariamente prima della messa in uso del registro.

Rimane l'obbligo di numerare progressivamente le pagine utilizzate e quindi per i libri giornale ed inventario rimane valido quanto previsto in precedenza.

In particolare, a questo riguardo, inizialmente (vedi circ. n. 3387/c del 16.02.1996 MinIndustria) si era previsto per tutti i libri sociali obbligatori una numerazione progressiva continua sino all'estinzione dell'impresa.

Successivamente (vedi circ. n. 3407/c del 09.01.1997 MinIndustria) la norma della numerazione progressiva prevista dall'art. 2215 del c.c. è stata interpretata come numerazione progressiva per anno solare, per cui il primo libro vidimato nell'anno inizia la numerazione da 1, preceduta dall'anno di vidimazione (es: 1998/001 ...).

 Per società con esercizio " a cavallo" dovrà essere indicato il primo dei due anni di cui si compone l'esercizio.

La numerazione degli altri libri sociali (assemblee, soci, consiglio ...) può invece avvenire senza particolari vincoli ma permane per gli stessi l'obbligo di preventiva vidimazione.

Resta ferma la obbligatorietà di vidimazione dei libri sociali previsti dall’art. 2421 del codice civile, ossia: Libro dei soci, Libro delle assemblee dei soci, Libro del Consiglio di Amministrazione, Libro del  Collegio Sindacale, Libro delle obbligazioni.

Secondo il principio del cd. ‘favor rei’ non sono più sanzionabili eventuali violazioni al soppresso obbligo di bollatura, anche se commesse prima della entrata in vigore della legge, se non divenute definitive.

Per chi desiderasse comunque continuare a vidimare questi libri per esigenze probatorie civilistiche, dovrà farlo tramite un notaio o l'Ufficio delle Imprese presso la locale CCIAA.

Per visualizzare i costi della vidimazione clicca sulla tabella riassuntiva,

 

 
7.03.2001